Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10179 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10179 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 28389-2010 proposto da:
ABBATE GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
G. CALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato
D’ALISE ANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato
BARTOLO GIUSEPPE SENATORE giusta delega a margine;
– ricorrente –

2016
754

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 336/2010 della COMM.TRIB.REG.

c~…depositata il 28/09/2010;
,41_1tTI,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. LAURA

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso.

TRICOMI;

3

RITENUTO IN FATTO

La CTR esprimeva condivisione per la decisione di primo grado ed affermava che il
ricorrente con l’appello aveva insistito su quanto già esposto con il ricorso
/
originario, senza provare il suo assunto con argomentazioni tali da inficiare la
prima decisione.
e _i7n

Il contribuente ricorre per cassazione
un unico motivo conítro il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. L’Avvocatura dello Stato
deposita atto di
costituzione ex art.370 cpc per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle entrate, partecipando all’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso proposto
esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto
l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di secondo
grado j svoltosi avanti al giudice di appello. Invero in tutti i casi in cui l’appello
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato proposto
soltanto da o – come nel caso di specie – contro l’ufficio periferico dell’Agenzia
delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero
delle Finanze, nel corso del giudizio di secondo grado ai sensi del D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 300, art. 57 con effetto dal 1 gennaio 2001 ai sensi del D.M. 28 dicembre
2000, art. 1), deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l’estromissione del
dante causa Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la conseguenza che
l’unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui
il ricorso proposto nei confronti del Ministero deve essere dichiarato inammissibile
per carenza di legittimazione passiva (Cass. SS.UU. n. 3116/06; Cass. n.
27323/2014).
2. Resta precluso l’esame del motivo di ricorso.
3. In conclusione ,il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità
seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
dichiara inammissibile il ricorso;

R.G.N. 28389/2010
Cons. est, Laura Tricorni

La CTR della Campania, con sentenza n. 336/07/10, depositata il 28.09.2010 e
non notificata, confermava la sentenza di primo grado che aveva parzialmente
accolto il ricorso proposto da Abbate Gaetano, avverso l’avviso di accertamento
n.REF02T501165/2008 per IVA ed IRAP relative all’anno di imposta 2005,
riducendo del 50% il maggior reddito accertato sulla scorta degli studi di settore in
C.161.080,96.

4

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida nel compenso di C.1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 18 gennaio 2016.

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