Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10179 del 18/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10179 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

Data pubblicazione: 18/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 19019-2009 proposto da:
VADALA’

CARMELA

VDLML48552G288V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO PANUCCIO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente 2015
1163

,3/-1

contro

PASCHOU MARIA PSCMRA49C53H224E, DI FRANCIA GAETANO
DFRGTN47M16G288V;
– intimati –

Nonché da:

PASCHOU MARIA PSCMRA49C53H224E, DI FRANCIA GAETANO
DFRGTN47M16G288V, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
SABINA CICCOTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato
CARLO MAllU’;

nonchè contro

VADALA’ CARMELA VDLML48S52G288V;

intimata

avverso la sentenza n. 251/2008 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato PANUCCIO Alberto, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

MAZZU’

Carlo,

difensore

dei

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale ed incidentale.

– ricorrenti incidentali –

Vadalà – Paschou
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1-

Carmela Vadalà, con ricorso depositato

in data 24 giugno 1994 ,

adiva il Pretore di Palmi e, premesso di essere proprietaria di un fabbricato sito

deduceva che quest’ultima, aveva sopraelevato il proprio confinante edificio
che, in violazione dell’art. 907 c.c. veniva a trovarsi a distanza inferiore a m.3
dall’affaccio diretto che essa ricorrente esercitava dal terrazzo del proprio
immobile, ledendo quindi il corrispondente il possesso della servitù di affaccio e
veduta acquisita a carico della proprietà confinante, nel quale possesso
pertanto chiedeva di essere reintegrata.
La convenuta nel costituirsi chiedeva il rigetto della domanda, atteso che la
sua costruzione si trovava comunque a distanza regolamentare ed
osservando che la ricorrente in ogni caso non aveva alcun possesso tutelabile
della pretesa veduta, in quanto si trattava di situazione di mera tolleranza.
Successivamente interveniva in giudizio anche Gaetano di Francia, marito della
convenuta e comproprietario dell’immobile.
2 — Il Tribunale di Palmi ( a cui la causa perveniva dopo l’abolizione dell’ufficio
del pretore) , con sentenza n. 107/2002 , rigettava la domanda della Vadalà,
osservando come la ricorrente, non aveva provato di avere esercitato il
possesso di una servitù di veduta da lei vantata, tutelabile ex artt. 1168 o 1170
c.c.; a tale fine il tribunale , prendeva in esame la scrittura privata datata

Corte Suprema di Cassazione

sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

3

in Palmi, via Cilea 7, confinante con lo stabile di proprietà di Maria Paschou

7.2.1958, prodotta dai convenuti, stipulata dai danti causa delle attuali
parti, in forza della quale era stato stabilito che la veduta dal terrazzo
esercitata da Giuseppe Vadalà (dante causa dell’attrice) veniva mantenuta
precariamente in via di tolleranza, finchè l’altro dante causa Scidone ( dante

aderenza.
3 — Avverso la sentenza proponeva appello la Vadalà, eccependo la nullità
della menzionata scrittura privata del 7.2.1958, sia perché non sottoscritta
dallo Scidone ( dante causa mediato dei convenuti ), sia in quanto si riferiva ad
un contratto di transazione relativo a diritti immobiliari. Resistevano gli appellati
e spiegano appello incidentale avente ad oggetto quelle eccezioni su cui il
giudice a quo non si era pronunciato.
4 – Quindi l’adita Corte d’Appello di Reggio Calabria , con sentenza n. 251/
2008, depos. in data 18.9. 2008, rigettava l’appello principale e quello
incidentale, compensando le spese del grado. Secondo la corte reggina
l’appellante non aveva alcun possesso tutelabile con l’azione possessoria
promossa, in quanto doveva ritenersi provato, che il dante causa dell’appellante
non aveva avuto alcun diritto di affaccio sul fondo altrui, e che, alla luce della
sopra indicata scrittura privata, l’affaccio doveva ritenersi esercitato solo a
titolo di mera cortesia.

Corte Suprema di Cassazione– Il se

G. A. Bursese-

4

causa mediato dei convenuti) non avesse elevato un proprio edificio in

6- Per la cassazione di tale sentenza ricorre Carmela Vadalà sulla base di
sulla base di 5 mezzi; resistono con controricorso i Pachou — Di Francia,
formulando ricorso incidentale, (fondato su 2 motivi).

MOTIVI DELLE DECISIONE

1 – Con il 1° motivo del ricorso principale la Vadalà , denunziando

la

violazione degli art.301 e 302 c.p. c., deduce la nullità della sentenza e la
violazione del diritto di difesa, atteso che pur essendo deceduto in corso di

causa il suo difensore, con la conseguente costituzione del nuovo difensore,
l’intestazione della sentenza continuava a riportare solo il defunto avv. Giuseppe
Franco, quale difensore dell’appellante. Ciò aveva fatto ritenere che la corte
avesse omesso totalmente l’esame e la valutazione della rappresentanza
processuale del nuovo difensore munito di procura per la prosecuzione del
processo e lo svolgimento dei relativi atti processuali.
La doglianza non ha pregio.
Intanto la sentenza ha dato atto delle conclusioni formulate all’udienza del
18.3.2002 evidentemente dal nuovo difensore della Vadalà ; del resto l’omessa
menzione nell’esposizione del fatto e nell’intestazione della sentenza della
costituzione del nuovo procuratore dopo la morte del precedente, costituisce
mera irregolarità formale e non incide sulla validità della sentenza, non
comportando di per sé alcuna violazione del diritto di difesa o del principio del
contraddittorio.

Corte Suprema di Cassazione — li sez. civ. – est. dr. G. A. Buisese-

5

A – RICORSO PRINCIPALE

2 – Con il 2° motivo, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione ex art.
115 e 116 c.p.c. e degli artt. 214 c.p.c. e 2729 c.c. oltre all’ omessa motivazione in
relazione circa un fatto controverso e decisivo.
La scrittura privata intercorsa tra i due danti causa delle parti, era priva della
di uno si essi ( Rocco Scidone dante causa mediato dei

convenuti). A nulla rileva la mancata contestazione dell’autenticità della stessa;
l’attrice — pur non disconoscendo l’autenticità della scrittura – ha però sempre
contestato la validità ed efficacia di tale atto perchè non sottoscritto dal ridetto
Rocco Scidone.
Quesito di diritto:
” La non contestazione, in forza della quale deve ritenersi pacifico 11 fatto ed
esonerata la parte dell’onere probatorio, opera entro il limite segnato dalla
circostanza di fatto rilevante per la decisione della controversia in rapporto alla
causa petendi e del petitum; il non disconoscimento dell’autenticità della scrittura
( art. 214 c.p.c.) o della sua copia ( art. 2719 c.c.) non costituisce riconoscimento
o non contestazione della validità ed efficacia dell’atto e delle relative pattuizioni”
3 — Con il 3° motivo l’ esponente denuncia: la violazione degli artt. 324,325 e

333 c.p.c. nonché degli artt. 1965,2730, 2735 c.c.
tale scrittura privata non era stata sottoscritta da una delle parti in causa, ma solo
dal loro dante causa mediato, per cui il contratto non si era “perfezionato” con la
sua produzione in giudizio ovvero era nullo nei confronti di Carmela Vadalà,
erede dell’altra parte.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez.

r. G. A. Bursese-

6

sottoscrizione

Quesito di diritto a corredo del motivo:
“il contratto di transazione per il quale è richiesta la forma scritta, non sottoscritto
da una delle parti, può validamente perfezionarsi con la produzione in giudizio,
che assume il valore della sottoscrizione mancante, al fine di farne valere gli

parte non abbia revocato il proprio consenso o la parte sia deceduta, con la
conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta
dalla legge nei confronti dei suoi eredi”.
4 — Con il 4° motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.
324,325 e 333 c.p.c. e degli artt. 1965,2730,2735 c.c. Assume che si era
formato il giudicato sulla natura del contratto come transazione stabilita dal primo
giudice per cui doveva escludersi che alla dichiarazione resa da una delle parti
potesse essere attribuita natura e contenuto di confessione.
Quesito di diritto a corredo del motivo:
” – in mancanza di appello … si forma la cosa giudicata formale sulla qualificazione
ed identificazione della natura negoziale dell’atto, accertata sulla base
dell’interpretazione del suo contenuto ( nella specie negozio di transazione) …”
” — nella transazione il contenuto di una pattuizione, posta in rapporto di
corrispettività, non costituisce confessione e riconoscimento dell’altrui diritto ..”
5 – Con il 5° motivo, infine, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2730, 2735 e 1965 c.c., e si deduce che la scrittura di cui sopra non
costituiva una confessione stragiudiziale.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bufse

7

effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, solamente se medio tempore l’altra

Quesito di diritto:
” in un negozio di transazione non costituisce confessione stragiudiziale il
riconoscimento del diritto altrui ( e non di una semplice situazione di fatto),
costituente l’oggetto di una concessione di una parte nei confronti dell’altra, in

6 – Le doglianze di cui sopra — congiuntamente esaminate in quanto strettamente
connesse — non hanno pregio e presentano profili d’inammissibilità in quanto non
colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero il giudice di merito, chiamato in sede possessoria a verificare l’esistenza
dei requisiti necessari per proporre l’azione di reintegra in relazione alle distanze
prescritte dall’art. 907 c.c. ( m.1,5 dal confine), ha negato il possesso di detta
servitù da parte del padre dell’attrice Vadalà evidenziando che dalla citata
scrittura, sottoscritta solo da quest’ultimo,era desumibile oltre all’inesistenza della
prova di un diritto d’affaccio, la prova dell’assenza di un animus possidendi del
Vadalà e della mera tolleranza che caratterizza la situazione in esame. Il Vadalà
infatti con l’atto in questione aveva riconosciuto la temporaneità del suo affaccio a
distanza inferiore a quella legale ed il potere del vicono d’imporre allo stesso a
semplice richiesta, la modifica dello stato di fatto esistente.
Tuttavia occorre precisare che la menzionata scrittura privata, avuto riguardo alla
natura del giudizio possessorio, è solo uno elemento su cui il giudice ha tratto il
proprio convincimento ; ha affermato infatti che l’assenza dell’animus possidendi è
ravvisabile anche nell’attrice, in quanto succeduta mortis causa nella posizione del

Corte Suprema di Cassazione 11 sez. civ. – est. dr. G A. B

ese-

8

rapporto di corrispettività, strumentale al raggiungimento dello scopo di esso….”

proprio genitore e non autrice di alcun mutamento della stessa posizione in
possesso. In altre parole la scrittura del 7.2.58 era costituita da una dichiarazione
unilaterale sottoscritta dal dante causa dell’attrice e non anche una proposta
contrattuale ed il suo contenuto è stato valutato dalla sentenza non a fini petitori,

Vadalà.

Va precisato infine che appaiono del tutto irrilevanti, a fronte di tali

argomentazioni della corte territoriale, le contraddittorie censure in esame, le
quali, da un lato affermano la natura di transazione dell’atto, benché contenente
una dichiarazione unilaterale del Vadalà e dall’altro negano l’esistenza di una
transazione in quanto non sottoscritto dal dante causa mediato dei convenuti.
B) RICORSO INCIDENTALE
Passando all’esame del ricorso incidentale formulato dai Pachou- Di Francia, si
osserva quanto al 1° motivo, che lo stesso è inammissibile, riguardava le
questioni non esaminate e dichiarate assorbite dalla Corte d’Appello (si tratta di
ricorso inc. condizionato).
Quanto al 2° motivo si denunzia la violazione dell’art. 92 c.p.c. secondo cui : non
è giustificata né motivata la compensazione delle spese di 2° grado operata dalla
Corte.
La doglianza appare infondata in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente
motivato la propria decisone, facendo riferimento alla reciproca soccombenza
delle parti.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Buisese-

9

ma per la mera verifica della sussistenza dell’animus possidendi in capo alla

Conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi. La reciproca soccombenza
comporta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese

In Roma li 17 aprile 2015

processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA