Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10179 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.V., Z.M.O., R.L., I.

A., D.C.A., S.D., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Lucio Papirio 83, presso l’avv. Antonio

Avitabile, rappresentati e difesi dall’avv. SCIALDONI Luigi giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Enel Distribuzioni s.p.a. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliatà in Via M. Mercati 51 presso l’avv.

BRIGUGLIO Antonio, che con l’avv. Pietro Guerra la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione

distaccata di Marcianise n. 96 del 29.1.2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 31.3.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., rilevava quanto segue: ” B.V., Z.M.O., R.L., I.A., D.C.A. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi avverso la sentenza con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, riformando la decisione adottata in primo grado dal giudice di pace di Maddaloni, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da essi proposta nei confronti della Enel Distribuzioni s.p.a., a seguito della sospensione della fornitura di energia elettrica verificatasi nella notte tra il (OMISSIS).

L’Enel Distribuzioni ha resistito con controricorso.

In particolare la detta società aveva impugnato la sentenza del giudice di pace, che l’aveva condannata al risarcimento del danno per la causale indicata, ed il tribunale aveva condiviso i rilievi prospettati, in ragione dell’attività di semplice distributore da essa svolta e dell’autonomia operativa del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GNTR), soggetto deputato alla realizzazione degli altri compiti indispensabili per la corretta esecuzione del contratto di somministrazione di energia elettrica, circostanze che avrebbero escluso la configurabilità del dedotto inadempimento.

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno sostanzialmente denunciato la nullità della sentenza del primo giudice, perchè a torto questi avrebbe deciso secondo equità, e l’inammissibilità dell’appello derivante dall’intervenuto giudicato, asseritamente formatosi per la mancata specifica impugnativa in ordine alla nullità della sentenza di primo grado e preclusivo, dunque, di ogni valutazione di merito.

Ciò premesso il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente infondato, poichè la nullità della sentenza determinata dall’errata individuazione del parametro normativo applicabile (decisione secondo equità, anzichè secondo diritto) comporta semplicemente la rinnovazione della decisione, sulla base della regola di giudizio ritenuta applicabile (C. 08/5276), come per l’appunto verificatosi.

Quanto al rilievo secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla sentenza di primo grado – con conseguente inammissibilità dell’appello – per l’omessa denuncia della sua nullità in sede di impugnazione, la censura appare inconsistente, poichè la questione relativa alla corretta regola di giudizio da applicare è stata puntualmente prospettata, come risulta, oltre che dal contenuto della doglianza, dalle stesse indicazioni del tribunale (p. 2, 1^ periodo, lett. c)”.

Occorre innanzitutto premettere che l’impugnata sentenza n. 96/10 del tribunale di S. Maria Capua Vetere è stata emessa nei confronti dei sei appellati B., R., D.C., Z., I. e S., che quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione unitamente al B. (ricorso n. 7590/10), che il B. ha a sua volta proposto un ulteriore ricorso unitamente agli altri appellati sopra indicati.

Da ciò consegue che i due ricorsi sopra indicati (quello in oggetto e quello n. 7590/10) devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e che il secondo ricorso di B. iscritto a ruolo dopo l’avvenuta iscrizione di identico atto di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile.

Venendo al merito, va osservato che entrambe le parti hanno depositato memoria, manifestando rispettivamente (l’Enel Distribuzione) adesione e (i cinque ricorrenti) opposizione alle conclusioni del relatore.

In particolare questi ultimi, dopo aver richiamato le argomentazioni poste a base del ricorso, hanno sollevato un duplice rilievo nei confronti del contenuto della relazione, sostenendo l’erroneità del principio per il quale l’errata individuazione del parametro normativo applicabile dovrebbe comportare unicamente la rinnovazione della decisione (il principio non troverebbe infatti conforto nè nella normativa vigente ne nella giurisprudenza di questa Corte), nonchè l’ulteriore dato, che con i quattro motivi di appello non sarebbe stata eccepita la nullità della sentenza per l’errata regola di giudizio seguita dal giudice di pace (di equità e non secondo diritto), e da ciò sarebbe discesa “la violazione delle norme denunziate”.

Ritiene il Collegio che i detti rilievi non siano condivisibili:

quanto a quest’ultimo punto, poichè dalla sentenza impugnata non si evince che il giudice di pace abbia deciso la controversia secondo equità (l’esigenza di decidere secondo diritto, fra l’altro, era stata puntualmente rappresentata), l’unico dato certo emerso al riguardo essendo costituito dalla intervenuta liquidazione equitativa del danno, peraltro puntualmente censurata; quanto al primo (la cui rilevanza sarebbe comunque assorbita dalle considerazioni svolte con riferimento all’aspetto già esaminato), poichè in ogni modo, come già esplicitamente affermato con la decisione n. 5276 del 2008 di questa Corte alla cui motivazione si rinvia, l’errata individuazione della regola di decisione comporta la nullità della sentenza e, conseguentemente (per effetto della disciplina propria dell’impugnazione alla quale il giudice è tenuto a conformarsi), la rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto.

Da quanto sinora esposto discende, conclusivamente, che il ricorso deve essere rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello di B. n. 7590/10, rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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