Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10179 del 09/05/2014
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10179 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: ABETE LUIGI
ORDINANZA
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sul ricorso 2875 —2013 R.G. proposto da:
BONTEMPO ANNA, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso
dagli avvocati Fiorenzo Cieri e Vincenzo Mastrangelo, unitamente ai quali elettivamente
domicilia in Roma, alla via Sesto Rufo, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Bruno Taverniti.
RICORRENTE
contro
CONSIGLIO NAZIONALE dell’ORDINE dei GIORNALISTI — c.f. 06926900587 – in
persona del presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso in virtù di procura
speciale a margine del controricorso dall’avvocato Marco Castellani, unitamente al quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via Palestro, n. 68, presso lo studio dell’avvocato
Andrea Ranieri.
CONTRORICORRENTE
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4 febbraio 2014 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
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Data pubblicazione: 09/05/2014
Dato atto che alla predetta udienza del 4 febbraio 2014 non sono comparsi, benché
ritualmente avvisati, né i difensori della ricorrente né il difensore del controricorrente,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato,
che ha concluso in via principale per il rinvio a nuovo ruolo in attesa del deposito di decisione
delle Sezioni Unite di questa Corte su analoga questione;
il ricorso nella circostanza sottoposto alla sua delibazione, ha affermato il seguente principio
di diritto: “in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il
termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non
è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al
ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione
della udienza”;
Dato atto che alla prossima fissanda udienza debitamente si vaglierà la valenza che
l’affermato principio esplica nel caso di specie;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo;
si comunichi alle parti la data della nuova udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di
Dato atto che con sentenza n. 5700 del 12.3.2014 questa Corte, a sezioni unite, nell’accogliere