Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10178 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10178 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 28171-2008 proposto da:
GIUDICE ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
E. MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI
GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato AVANZATO
VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

982

SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
n

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 30/04/2013

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO
GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 1322/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/11/2007 R.G.N. 200/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

Ragioni della decisione

Angela Giudice chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Palermo, pubblicata il 20 novembre 2007, che accogliendo l’appello del Ministero

Agrigento, riconoscendo solo con decorrenza dal 1 marzo 2003 l’indennità di
accompagnamento.
La ricorrente articola due motivi di ricorso. L’INPS si è difese con controricorso. Il
Ministero non ha svolto attività difensiva.
Con il primo motivo si denunzia violazione della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e del
d. lgs. n. 509 del 1988, art. 6.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: “se il diritto alla indennità di
accompagnamento vada riconosciuto in presenza di patologie croniche e
degenerative, diagnosticate ed accertate, dall’avverarsi del grave deficit
deambulatorio e non dalla formulazione di presunzioni iuris tantum non ancorate ad
alcun supporto normativo né tanto meno dalla formazione di presunzioni semplici
prive di circostanze gravi precise e concordanti”.
Con il secondo motivo si denunzia vizio di mancata ed erronea motivazione della
sentenza di appello relativa alla data di decorrenza del diritto.
Nel corso del motivo si sostiene che mancherebbe la motivazione della
,u.A.tooq
texidatazione; mancherebbe una valutazione comparativa tra la consulenza di primo

I —

grado e quella di appello e la sentenza ometterebbe di riscontrare le gravi lacune della
consulenza di appello.
Il primo motivo è inammissibile sotto più profili. E’ inammissibile il quesito che si
risolve in un’affermazione scolastica del tutto sganciata dalla peculiarità del caso. Ma
soprattutto è inammissibile perché , come si ammette a pag. 5 del ricorso, “la
Ricorso n. 28171.08
Udienza 19 marzo 2013

dell’Economia e delle Finanze, ha riformato in parte la decisione del Tribunale di

valutazione in concreto della incapacità si traduce in un giudizio di fatto devoluto al
giudice di merito”.
Quanto al prospettato vizio di “mancata ed erronea motivazione”, sicuramente la
motivazione non manca perché la Corte d’appello ha motivato specificamente sul

deducibile in Cassazione. Il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. consente il ricorso per cassazione
solo per omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
L’omissione, come si è detto, non

sussiste; non viene segnalata alcuna

contraddittorietà. Quanto alla sufficienza, la motivazione dei giudici di Palermo è
adeguata, non si limita 03, rinviare alla consulenza svolta in grado di appello, ma
spiega perchè la Corte aderisce a tale giudizio tecnico.
Tanto è sufficiente. Non vi è alcun obbligo specifico di motivare la sentenza
comparando la relazione di primo grado con quella nuova disposta dalla Corte in
appello. Quanto alla asserita mancanza di motivazione in ordine a specifici rilievi
critici formulati nel giudizio di appello, la ricorrente omette di riportare e spiegare in
cosa consistevano tali rilievi.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese, considerata l’epoca della
presentazione del ricorso introduttivo del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

c,

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2013
consigliere stensore

punto. L’erroneità della motivazione attinge al merito della stessa e non è vizio

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