Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10178 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25490/2018 proposto da:

Z.R., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Targa, presso

il cui studio in Padova, Via Rezzonico, n. 26, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 294/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Z.R., nato in (OMISSIS), ricorre sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna con la quale è stato dichiarato inammissibile il gravame proposto, con ricorso depositato in data 4 luglio 2017, nei confronti della ordinanza del Tribunale di Bologna, comunicata alle parti il 5 giugno 2017, che aveva rigettato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., contro il decreto del Questore della Provincia di Napoli che aveva negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dallo Z. quale padre di minore di cittadinanza italiana. La Corte d’appello felsinea, con la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile il gravame in quanto erroneamente proposto nella forma del ricorso, anzichè con atto di citazione, senza che potesse configurarsi una sanatoria, che sarebbe stata possibile se l’atto avesse avuto tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema dell’art. 156 c.p.c. e quindi, tra l’altro, se nel termine di 30 giorni fosse stato non solo depositato ma anche notificato alla parte. Nella specie, la notifica era, invece, avvenuta dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza.

2. – Il Ministero intimato non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il richiedente avrebbe dovuto proporre il gravame nella forma della citazione, e non, come aveva fatto, con ricorso. Infatti, a norma dell’invocato art. 359 c.p.c., l’appello deve essere proposto nelle stesse forme e con le stesse modalità procedurali previste per il primo grado, anche qualora il giudizio di prime cure sia stato introdotto con ricorso.

2. – La censura è meritevole di accoglimento.

Questa Corte, a sezioni unite, con innovativa esegesi, ha affermato che, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass., SS.UU., sent. n. 28575 del 2018.

Correttamente, pertanto, il richiedente ha proposto il gravame nei confronti della ordinanza del Tribunale – comunicata alle parti il 5 giugno 2017 – nella forma del ricorso, depositato tempestivamente in data 4 luglio 2017.

3. – Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la erroneità della valutazione da parte della Corte di merito in ordine alla tempestività dell’appello.

4. – Conclusivamente, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna – cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà alla luce della circostanza della tempestività del gravame, in applicazione del principio di diritto enunciato sub 2.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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