Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10178 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10178 Anno 2016
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOLOGNINI Tommaso, elettivamente domiciliato in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi Nilo, giusta delega in atti; successivamente domiciliato in
Roma, via Postumia n. I, presso l’avv. Raffaele de Stefano, rappresentato e
difeso dall’avv. Pietro Scarafile giusta delega in atti;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.

Data pubblicazione: 18/05/2016

staccata di Taranto, n. 20/28/13, depositata il 15 febbraio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’i febbraio
2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Pietro Scarafile per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del
Core, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di
ragione_

L Tommaso Bolognini ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione
staccata di Taranto, indicata in cpigrafe, con la quale, rigettando l’appello
del contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di
accertamento emesso nei suoi confronti, a titolo, fra l’altro, di IRPEF
dell’anno 2005, per maggior reddito d’impresa derivante, per quanto ancora
rileva, dal recupero a tassazione di sopravvenienze attive.
11 giudice d’appello ha ritenuto che: a) premesso che il contribuente ha
aderito al c.d. condono tombale di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002,
la regolarizzazione delle scritture contabili, disciplinata dall’art. 14 della
legge medesima, richiede la predisposizione di un apposito prospetto al fine
di ottenere il riconoscimento dei nuovi valori attivi e passivi e l’efficacia
della dichiarazione integrativa sui periodi d’imposta successivi; peraltro,
l’integrazione degli imponibili produce tale efficacia solo se riferita ad
eventi che non esauriscono i loro effetti nell’ambito del periodo d’imposta
oggetto della dichiarazione integrativa; b) in ordine alla sopravvenienza
attiva costituita dall’incasso di una somma pari ad e 250.000,00 relativa a
nota di credito per rettifica di una fattura del 2003, il contribuente avrebbe
dovuto rilevare in contabilità il venir meno del componente negativo di
reddito, già imputato e dedotto nel 2003, attraverso la rilevazione di un
componente positivo a titolo di sopravvenienza attiva, senza limitarsi a
registrare in contabilità il movimento di tipo finanziario.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

3. Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
l A. Con i primi tre motivi, il ricorrente contesta il capo della sentenza
impugnata, esposto in narrativa al punto a), relativo alla ripresa a tassazione
2

Ritenuto in fatto

di sopravvenienze attive non contabilizzate, pari a circa €. 1.480.000,00.
In particolare, con la prima doglianza è denunciata la violazione dell’ari
36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e
5, cod. proc. civ., “per difetto di motivazione”, avendo il giudice d’appello
omesso di esporre il contenuto dell’avviso di accertamento, dal quale
sarebbe emerso che oggetto della controversia non erano ricavi omessi e
costi indeducibili, bensì sopravvenienze attive.

legge n. 289 del 2002, “nonché insufficiente e contraddittoria motivazione
su punti decisivi della controversia”: è contestata l’affermazione del giudice

a quo secondo cui, ai fini della regolarizzazione delle scritture contabili
prevista dal citato art. 14, era necessario che il contribuente producesse
l’apposito prospetto ivi indicato, laddove, secondo il ricorrente, tale
adempimento era previsto solo per il caso di dichiarazione integrativa degli
imponibili per gli anni pregressi ex art. 8 della legge n. 289 del 2002 e non
anche per l’ipotesi del c.d. condono tombale ex art. 9 della legge medesima,
del quale si era pacificamente avvalso il ricorrente.
Col terzo motivo, infine, si insiste nella denuncia di violazione delle
norme anzidette e di “contraddittoria ed insufficiente motivazione”, per
avere il giudice erroneamente ritenuto che oggetto del condono fossero stati
ricavi omessi e costi indeducibili anziché sopravvenienze attive.
1.2. Va premesso, quanto ai denunciati vizi di motivazione, che è
applicabile nella specie, ratione temporis, l’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ. nel testo riformulato dall’ari 54 del d.l. n. 83 del 2012
(convertito dalla legge n. 134 del 2012): ne consegue che è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

Ne deriva, in primo luogo, che i tre motivi di ricorso, da esaminare
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Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 9 e 14 della

congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili nella parte in
cui denunciano vizi di motivazione, che non possiedono i requisiti indicati.
1.3. Ciò posto, il primo motivo è, per il resto, infondato, in quanto la
sentenza contiene, nel suo complesso, una sufficiente esposizione dei fatti di
causa, dalla quale si evince che la controversia concerne anche il recupero a
tassazione di “componenti positivi straordinari di reddito, a titolo di
sopravvenienze attive”.

violazione di legge.
L’art. 14 della legge n. 289 del 2002 (rubricato ) prevede, al comma 1, che “le società di capitali e gli
enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non
commerciali, relativamente ai redditi d’impresa posseduti, che si avvalgono
delle disposizioni di cui all’articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e
passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori
perdite indicati nelle dichiarazioni” integrative.
La predisposizione del prospetto è una facoltà concessa al contribuente
finalizzata ad ottenere il riconoscimento fiscale dei nuovi valori attivi e
passivi in esso specificati: se il contribuente, cioè, non individua
analiticamente in tale prospetto gli elementi attivi e passivi conciati agli
imponibili oggetto di integrazione, la dichiarazione non può avere effetti sui
periodi d’imposta successivi e non consente la regolarizzazione delle
scritture contabili.
L’indicata finalità del detto onere, pertanto, è limitata alla fattispecie
della presentazione di dichiarazione di “integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi”, prevista dall’art. 8 della legge n. 289 del 2002, e non si
estende, essendo priva in tal caso di alcuna ratio, all’ipotesi di “definizione
automatica per gli anni pregressi” di cui all’art. 9, in ordine alla quale, del
resto, l’art. 14, comma 5, relativo alla regolarizzazione delle scritture
contabili per chi — come il ricorrente – si sia avvalso di tale condono (c.d.
tombale), non richiede la presentazione di alcun prospetto.
2. Con il quarto motivo, relativo alla ripresa a tassazione di una
sopravvenienza attiva non dichiarata costituita dall’incasso di una somma
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11 secondo e il terzo motivo sono, invece, fondati, quanto alla denunciata

pari ad €. 250.000,00 relativa a nota di credito per rettifica di una fattura del
2003 — v., in narrativa, punto b) -, il ricorrente, denunciando violazione
dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod.
proc. civ., censura la pronuncia impugnata poiché oggetto della controversia
non era la rilevazione di un componente positivo di reddito a titolo di
sopravvenienza, come affermato in sentenza, bensì l’anno di imposta in cui
Io stesso doveva essere rilevato.

nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, sia per difetto di specificità,
non consentendo a questa Corte di individuare con certezza il thema
decidendum e quindi la fondatezza della doglianza.

3. In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo nei limiti
sopra indicati, va rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quarto; la
sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte,
con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Puglia, la quale procederà a nuovo esame della controversia
uniformandosi al principio di diritto enunciato al par. 1.3, oltre a provvedere
in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo nei limiti di cui in
motivazione, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Puglia.
Così deciso in Roma 1’1 febbraio 2016.

lì motivo è inammissibile, sia per quanto detto al par. 1.2. in ordine al

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