Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10178 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10178 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 26638-2009 proposto da:
NARDONE BENEDETTO NRDBDT53L20H501K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO BOCCARDO 26/A,
presso lo studio dell’avvocato MARCO MARCHEGIANI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GENNARO FREDELLA;
– ricorrente contro
2015
1132

D&

C. LINDBERGH & P. DI MARIA CRISTINA CARDINALI c.f.
CRDMCR52P65H501R, in persona della titolare Maria
Cristina Cardinali, elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINO BENEDETTI, che la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 18/05/2015

- controricorrente nonchè contro

FRIGIERI PAOLO, SPINELLO NICOLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4840/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia
con condanna alle spese del rinunciante.

di ROMA, depositata il 20/11/2008;

Ritenuto in fatto
1. – Il sig. Benedetto Nardone ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma,
depositata il 20 novembre 2008, che ha parzialmente riformato

da C. Lindbergh & P. di Maria Cristina Cardinali nei confronti
di C.I.S.R. “Centro internazionale di studi e ricerche”, Comitato La Porta del Drago, Salvatore Spinelli, Nicola Spinello,
Benedetto Nardone e Paolo Frigeri.
1.1. – Al ricorso ha resistito C. Lindbergh & P. di Maria
Cristina Cardinali.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
1.1. – In data 19 marzo 2015 è stato depositato atto di
rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, con adesione del difensore della controparte, il quale
peraltro non risulta fornito del potere di accettazione della
rinuncia, in quanto il mandato alle liti apposto sul controricorso non lo contempla.
L’atto è idoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del
processo per avvenuta rinunzia, con condanna del ricorrente
alle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc.
civ., liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

la sentenza del Tribunale di Roma, resa nel giudizio promosso

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alle relative spese, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 aprile

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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