Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10178 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32568 – 2018 R.G. proposto da:

D.M.P. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lanciano, alla via Arco della

Posta, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Sala Sandro che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.N. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Gessopalena (CH), al vico

Calvario, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Manzi Angelo che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 1815/2017,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 7.7.2008 R.A.T. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Lanciano il coniuge, D.C.N., nonchè D.M.P. e P.V..

Esponeva che con scrittura privata del 13.8.2005 D.C.N. e P.V. avevano promesso di vendere e D.M.P. aveva promesso di acquistare un appartamento al primo piano, con annesso garage, di una erigenda palazzina; che il prezzo della compravendita era stato pattuito in Euro 108.000,00 – oltre Euro 500,00 al mq. per il locale garage – di cui Euro 2.000,00 erano stati versati a titolo di caparra confirmatoria alla stipula del preliminare ed ulteriori Euro 3.000,00, parimenti a titolo di caparra confirmatoria, erano stati versati il 31.12.2005.

Esponeva che con rogito per notar D.M. del 27.2.2008 ella attrice, D.C.N., P.V. e gli eredi di P.G., avevano provveduto alla scioglimento della comunione esistente sulla palazzina e sul terreno ove l’immobile era stato edificato; che con scrittura in pari data i condividenti avevano dato atto che tra gli appartamenti ed i garages entrati a far parte della comunione legale dei coniugi De Cinque/Rucci erano ricompresi l’appartamento ed il garage promessi in vendita, giusta scrittura del 13.8.2005, a D.M.P..

Esponeva che con raccomandata del 7.5.2008 D.C.N. aveva comunicato a D.M.P. il proposito di recedere dal preliminare e D.M.P. aveva, a sua volta, notificato in data 25.6.2008 a D.C.N. e a P.V. diffida ad adempiere con invito a comparire dinanzi al notaio per il giorno 3.7.2008 per la stipula del definitivo.

Chiedeva dichiararsi la nullità o pronunciarsi l’annullamento del preliminare.

2. Si costituiva D.M.P..

Instava per il rigetto delle avverse domande.

In riconvenzionale chiedeva, in via principale, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. e condannarsi le controparti a risarcirle il danno, quantificato in Euro 48.000,00 oltre accessori; in via subordinata, risolversi il preliminare per fatto e colpa dei promittenti venditori e condannarsi le controparti a risarcirle il danno del pari quantificato in Euro 48.000,00 oltre accessori.

3. Si costituiva D.C.N..

Instava, tra l’altro, per l’accoglimento delle domande dell’attrice.

4. Si costituiva P.V..

Instava per il rigetto delle domande ex adverso formulate.

5. D.M.P. rinunciava alla domanda ex art. 2932 c.c.

6. Con sentenza n. 26/2011 il Tribunale di Lanciano, ogni ulteriore domanda respinta, in accoglimento della riconvenzionale esperita dalla D.M., pronunciava la risoluzione del preliminare per fatto e colpa dei promittenti venditori; condannava altresì i promittenti in solido a restituire alla D.M. l’importo di Euro 10.000,00, pari al doppio della caparra, oltre interessi, nonchè a pagare alla D.M. la somma di Euro 15.115,16, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni; condannava i promittenti venditori a rimborsare alla D.M. le spese di lite; compensava le spese di lite tra le altre parti.

7. Proponeva appello D.C.N..

Resisteva D.M.P..

Resisteva R.A.T.; esperiva appello incidentale.

Veniva dichiarato contumace P.V..

8. Con sentenza n. 1815/2017 la Corte d’Appello de L’Aquila – tra l’altro – accoglieva parzialmente l’appello proposto da D.C.N. e per l’effetto lo condannava in solido con P.V. al pagamento in favore di D.M.P., a titolo di risarcimento del danno, della minor somma di Euro 11.050,00, oltre interessi e rivalutazione; rigettava l’appello incidentale esperito da R.A.T.; compensava, limitatamente al rapporto processuale tra D.C.N. e D.M.P., le spese del grado nella misura di 1/5, condannava il De Cinque a rimborsare alla D.M. i residui 4/5; compensava integralmente tra tutte le altre parti le spese del grado.

Evidenziava – tra l’altro – la corte che D.M.P. aveva domandato, unitamente alla risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, il risarcimento del danno e “la restituzione delle somme versate a titolo di caparra pari ad Euro 10.000,00”; che nondimeno, nel quadro dell’invocata risoluzione contrattuale, la domanda di integrale risarcimento del danno e la domanda di restituzione del doppio della caparra erano tra loro incompatibili, sicchè sul punto si imponeva la riforma del primo dictum.

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.M.P.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

D.C.N. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; con il favore delle spese.

R.A.T. non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese P.V..

10. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), c.p.c. proposta di manifesta infondatezza e del ricorso principale e del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

11. Il controricorrente ha depositato memoria.

12. Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea applicazione dell’art. 1223 c.c. e art. 1385 c.c., commi 2 e 3; l’omessa valutazione di fatto decisivo.

Deduce che la corte di merito in sede di ricostruzione del danno avrebbe dovuto inserire anche l’importo di Euro 5.000,00, corrispondente all’ammontare della caparra confirmatoria indiscutibilmente versata alla parte promittente venditrice.

13. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale deduce che in appello è risultato parzialmente vittorioso, siccome la condanna a risarcire i danni a controparte è stata ridotta; che ciò nonostante la Corte de L’Aquila lo ha condannato a risarcire a controparte i 4/5 delle spese del grado.

14. Il ricorso principale è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale.

15. E’ fuor di dubbio che, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro; cioè recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa) – avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso – oppure chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 20.9.2004, n. 18850).

16. E tuttavia, il rilievo che l’odierna ricorrente – avendo optato per la richiesta di risoluzione giudiziale e di risarcimento dei danni da provare a norma dell’art. 1223 c.c. – non avesse il diritto di esigere il doppio deiia caparra versata, non toglie che la stessa avesse tuttavia il diritto, costituente naturale effetto restitutorio della risoluzione (art. 1458 c.c.), alla restituzione, da lei stessa espressamente domandata, “delle somme versate a titolo di caparra”; sebbene, ovviamente, nella sola misura del versato (C 5.000) e non nella misura richiesta (Euro 10.000), pari al doppio del versato (cfr., in termini, Cass. 21262/20).

17. In accoglimento del motivo di ricorso principale e nei limiti de medesimo motivo la sentenza n. 1815/2017 della Corte d’Appello de L’Aquila va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

18. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbita la disamina del ricorso incidentale; cassa – in relazione e nei limiti dell’accolto motivo del ricorso principale – la sentenza n. 1815/2017 della Corte d’Appello de L’Aquila e rinvia alla stessa corte d’appello indiversa composizioneanche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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