Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10178 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Moder s.r.l. in persona del legale rappresentante, D.L.M.,

C.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Baglivi

3, presso l’avv. Francesco Tramontano, rappresentati e difesi

dall’avv. PATINI Edoardo giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Jupiter Asset Management s.r.l. quale procuratore speciale di Jupiter

Finance s.p.a., mandataria di Zeus Finance s.r.l, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Germanico 101, presso l’avv. Francesca

Vitolo, rappresentata e difesa dall’avv. CARDARELLI Urbano Fabio,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2717/09 del

17.9.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 31.3.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Patini per la ricorrente;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., rilevava quanto segue: “Moder s.r.l., D.L.M. e C.A. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza con il quale la Corte di Appello di Napoli aveva revocato il decreto ingiuntivo da essi opposto e condannato gli attuali ricorrenti al pagamento di Euro 256.748,66, oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 7, dal 25.2.98, in favore del Credito Emiliano.

Ha resistito con controricorso la Zeus Finance s.r.l., nella qualità di cessionaria del credito in questione.

Con i due motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente lamentato violazione dell’art. 345 c.p.c., per essere stata adottata la decisione sulla base di documentazione prodotta in grado di appello, e degli artt. 1283 e 1284 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117 e 161, con riferimento alla determinazione del saggio degli interessi.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo (fondatezza che determina l’assorbimento del secondo), poichè il disposto dell’art. 345 c.p.c., non consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, salva l’ipotesi dell’impossibilità di una loro produzione in primo grado (per vero neppure dedotta) ovvero quella della loro indispensabilità ai fini del decidere, che tuttavia non può essere (interpretata in sintonia con quanto espresso nella decisione impugnata) come semplice rilevanza a tale scopo, ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte aveva l’onere di fornire secondo le modalità ed i tempi dettati dalla legge processuale, che finirebbe altrimenti per essere fisiologicamente elusa”.

Tali rilievi sono stati contrastati dal controricorrente con memoria, con la quale è stato segnatamente evidenziato come alla stregua del disposto dell’art. 345 c.p.c., all’epoca vigente fosse consentita la produzione di documenti nel giudizio di appello.

Osserva il Collegio che tale ultimo rilievo è privo di pregio, mentre deve essere condivisa la proposta del relatore, e ciò in quanto fin dal 30.4.1995 (e quindi da data antecedente alla introduzione del presente giudizio) l’art. 345 c.p.c., era stato modificato nel senso della fisiologica preclusione (salve le due eccezioni ivi espressamente indicate) alla produzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello, e fra questi dovendosi in particolare ricomprendere anche la produzione di nuovi documenti (C. 05/8203).

Ne consegue che il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, per una nuova delibazione in ordine all’impugnazione del Credito Emiliano sulla base della documentazione tempestivamente prodotta e di quella eventualmente acquisita in conformità del disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, rettamente inteso, secondo quanto indicato nella relazione.

Il giudice del rinvio provveder infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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