Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10177 del 30/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10177 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 27178-2008 proposto da:
PIERPAOLO D’ANNA S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIETTA CENTOMIGLIA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANI
2013

MARCELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

981

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e

Data pubblicazione: 30/04/2013

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

E.TR.

S.P.A.

quale Concessionario del

Servizio

Nazionale di Riscossione per la Provincia di Salerno;
– intimato avverso la sentenza n. 1317/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 31/10/2007 R.G.N. 535/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO

La Pierpaolo D’Anna srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello
di Salerno, pubblicata il 31 ottobre 2007, che ha rigettato l’appello contro la decisione
di primo grado che aveva a sua volta rigettato l’opposizione a cartella esattoriale
dell’INPS per l’importo di 27.672,73 euro.
L’INPS aveva proceduto nei confronti della società per omissioni contributive
relative al lavoratore Gennaro Giordano, avendo accertato che questi, assunto
formalmente con contratto di formazione lavoro, aveva in realtà svolto le mansioni di
aiuto commesso senza fruire di formazione ed aveva inoltre svolto lavoro
straordinario. La cartella esattoriale concerneva quindi, da un lato i contributi dovuti
in ragione della mancanza di un reale contratto di formazione lavoro e, dall’altro, i
contributi dovuti in ragione dell’orario di lavoro straordinario.
L’opposizione verteva su molteplici profili, che venivano ripresi nei motivi di
appello.
I ricorso per cassazione consta di due motivi. L’INPS, in proprio e quale mandatario
della S.C.C.I. spa, si è difeso con controricorso. La ETR spa non ha svolto attività
difensiva.
Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., ponendo il
seguente quesito di diritto: “se, anche in presenza di un verbale ispettivo, incombe su
chi deduca i fatti rappresentati nel verbale a fondamento di una pretesa l’onere di
fornire la prova dei fatti stessi, non costituendo la sola esistenza del verbale ragione
per operare l’inversione dell’onere della prova nel senso di imporre al datore di
lavoro di provare la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni raccolte dagli
ispettori da terzi”.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 111 Cost. e delle regole sul
giusto processo, ponend9;i1 seguente quesito: “se in ossequio a tali regole non può
tenersi conto ai fini della decisione di prove, quali le dichiarazioni raccolte dagli
ispettori del lavoro o da terzi nel corso di una ispezione, che non siano formate nel
contraddittorio delle parti ed in presenza del giudice”.
I due motivi sono infondati per una comune ragione di fondo: la sentenza della Corte
d’appello di Salerno, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, ha basato il suo
giudizio su più elementi di prova costituiti da quanto accertato direttamente dagli
ispettori, dalle dichiarazioni rese agli ispettori ed allegate al verbale, dalle
testimonianze assunte nel corso del giudizio, dai documenti acquisiti al processo.
Più specificamente, poi, quanto al primo motivo, non può sostenersi che il giudice
abbia violato i principi in materia di onere della prova fissati dal codice civile. Il
giudice non ha ragionato assumendo che un dato fatto doveva essere provato da una
delle parti e che non avendolo questa provato, il fatto si dà per accertato. Al contrario,
Ricorso n. 27178.08
Udienza 19 marzo 2013

Ragioni della decisione

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, in favore dell’INPS, liquidandole in 50,00 euro, nonché
3.000,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge. Nulla spese ETR
spa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2013

9

consigliere
iro
ensore
ietro Curz•
Il presidente

acquisito un quadro probatorio composito, di natura documentale e testimoniale, il
giudice lo ha valutato, e, con congrua motivazione, ha spiegato perché risultava
accertato che il rapporto di lavoro si era svolto senza formazione e che l’orario era
stato più esteso di quello indicato nei documenti aziendali.
Tale valutazione, come si è detto, non si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese
agli ispettori, le quali, peraltro, se è vero che non hanno la consistenza probatoria
della prova per testi resa in udienza, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto con il
secondo motivo, costituiscono elementi idonei ad integrare il quadro probatorio, in
concorso con altri elementi convergenti accertati direttamente dagli ispettori o
mediante documenti o acquisiti nel corso del processo.
Con riferimento specificamente al secondo motivo, in cui si sostiene che il giudice
non può tenere conto delle dichiarazioni rese agli ispettori, deve infine ricordarsi che,
per giurisprudenza costante, le dichiarazioni rese agli ispettori, non possono costituire
l’unico elemento su cui fondare la prova, ma possono essere liberamente valutate dal
giudice insieme ad altri elementi (Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 19 aprile
2010, n. 9251).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA