Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10177 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24498/2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio,

107, presso lo studio dell’avvocato Bevilacqua Valentina che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1097/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da A.D. avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia con la quale erano stati negati allo stesso il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso tale decisione il richiedente ha proposto appello.

Il richiedente aveva dedotto di essere nato e vissuto a (OMISSIS), di essere di etnia edo, di aver lasciato la Nigeria dopo che per due volte aveva subito la frattura della gamba a causa di una disputa sulla proprietà di un terreno che era del padre e spettava a lui per successione. Un potente del luogo, rivendicando diritti sul terreno, aveva inviato degli aggressori che gli avevano procurato la frattura di una gamba. Egli si era rivolto ad uno zio che si era recato da quell’uomo e poco dopo era stato ucciso. Dopo qualche tempo era stato investito dall’autovettura dell’uomo, subendo per la seconda volta la frattura della gamba, curata la quale si era trasferito in Libia e poi in Italia.

2. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame. A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado ha rilevato che la situazione riferita dal richiedente riguarda una questione di carattere esclusivamente patrimoniale. Nè emergevano problemi con riferimento alla zona di (OMISSIS), nell’Edo State, in quanto dai più noti report non risultava nessuna violenza indiscriminata nè conflitto armato in detta zona. Sicchè sarebbe stato da escludere che se l’appellante fosse tornato al Paese di origine avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno.

La Corte ha altresì confermato il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non versandosi in ipotesi riconducibile ai “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la insussistenza di esigenze di carattere umanitario in assenza di allegazione di parte. Il richiedente deduceva una condizione di estrema povertà del Paese di origine, con conseguente rischio di cadere in uno stato di indigenza in caso di rientro nel suo Paese. Al riguardo la Corte ha rilevato che spetta esclusivamente al legislatore la tutela di tale emergenza.

2. – Per la cassazione di tale sentenza A.D. propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, artt. 14 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con specifico riferimento all’obbligatorietà dell’uso di informazioni aggiornate e precise sulla situazione dei paesi di origine D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3”. La situazione emergenziale del Paese di origine avrebbe dovuto legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria: i timori del richiedente non sarebbero stati adeguatamente valutati alla luce del report 2016 dell’OSAC sulla criminalità e la sicurezza in Nigeria dal quale emergerebbe che nell’Edo State sono frequenti rapine ed attacchi armati e che la risposta della Polizia è praticamente inesistente. Le Forze dell’ordine sarebbero incapaci per mancanza di formazione e di risorse di condurre indagini efficaci, e la popolazione locale, incluse le vittime di reati, preferirebbe generalmente rinunciare a coinvolgere la polizia per paura di estorsioni.

2.- La censura è inammissibile.

Correttamente la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria alla stregua di un approfondito esame della situazione generale della Nigeria. Dalla consultazione di fonti di informazione ufficiali puntualmente citate (UNHCR 2015, Human Rights Watch 2016, Amnesty International 2017-2018) è emerso che la Nigeria è interessata da violenze generalizzate e scontri armati esclusivamente nei tre Stati nord-orientali dello Yobe, Borno e Adatnawa, mentre singoli attentati terroristici si sono verificati negli Stati di Bauchi, Kano, Kaduna e Taraba e nelle città di Abuya e di Lagos. Nessuna violenza indiscriminata nè conflitto armato interno interessano invece la restante parte della Nigeria e, in particolare, (OMISSIS), nello Stato meridionale dell’Edo, dove il ricorrente viveva prima di lasciare la Nigeria. Il giudice di secondo grado ha desunto da tali informazioni la insussistenza di un reale rischio del richiedente di subire, in caso di rientro nello Stato di origine, atti persecutori ovvero un grave danno, elementi richiesti per l’accesso alle misure di protezione internazionale. A fronte di tali conclusioni, il ricorrente si è limitato a citare una diversa fonte informativa per inferirne la sussistenza di una situazione emergenziale in Nigeria tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, in tal modo sostanzialmente, ed inammissibilmente, richiedendo un diverso esame dei profili fattuali della vicenda, inibito a questa Corte.

3. – Con il secondo motivo si denuncia “omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con specifico riferimento all’omessa valutazione della situazione di vulnerabilità del richiedente D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Secondo il ricorrente, mentre il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura residuale cui si ha diritto in presenza di seri motivi di carattere umanitario costituenti un catalogo aperto, in quanto non tipizzati dal legislatore, ed accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità non rientranti in quelle previste per il riconoscimento delle misure tipiche, la Corte di merito avrebbe rigettato la richiesta di protezione umanitaria in via meramente consequenziale al rigetto delle altre forme di protezione senza eseguire un adeguato scrutinio dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 26 del 1998, art. 5.

4. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.

Non è, infatti, ravvisabile nella sentenza impugnata alcun omesso esame della situazione di vulnerabilità del richiedente. La Corte di merito ha piuttosto sottolineato la mancata allegazione da parte del ricorrente di una siffatta situazione, non essendo la dedotta situazione di violenza diffusa nel Paese di origine – peraltro smentita dal giudice di secondo grado – elemento sufficiente di per sè ad integrare una situazione di vulnerabilità personale idonea, in assenza di un collegamento soggettivo con il ricorrente, a determinare il riconoscimento della invocata misura.

Nè può assumere rilievo ex se la pur dedotta situazione di povertà del Paese di origine del richiedente, che, come già affermato ripetutamente da questa Corte (v., ex aliis, Cass., ord. n. 21280 del 2019), non costituisce di per sè motivo giustificativo della protezione umanitaria.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente va condannato, in base al criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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