Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10177 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/04/2010), n.10177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34896-2006 proposto da:

F.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 61, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

BASTIANELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati FALLUCCHI LUIGI,

MASTRANGELO GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

LA DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1503/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/07/2006 R.G.N. 2818/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato BASTIANELLI PAOLA per delega FALLUCCHI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 10 – 18.7.2006, rigettò il gravame proposto da F.M.C. nei confronti della Poste Italiane spa avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la domanda della predetta F. diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes il 24.5.2001, ai sensi dell’art. 25 CCNL 11.1.2001, in relazione alla necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie nel periodo Giugno – Settembre 2001 del personale di ruolo della Società, rilevando il difetto di specificità delle doglianze svolte.

Per la cassazione di tale sentenza F.M.C. ha proposto ricorso fondato su due motivi. L’intimata Poste Italiane spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attesa la data di pubblicazione della sentenza impugnata (18.7.2006), nel presente procedimento trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c., così come inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6. I motivi di ricorso sono stati svolti per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, riconducibile pertanto alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il primo (rilevando, con riferimento alla L. n. 230 del 1962, che le mansioni per cui era stata disposta l’assunzione non erano state esplicitate e che non era stato provato il nesso causale tra l’assunzione e i processi in atto in base ai quali avrebbe dovuto trovare giustificazione l’apposizione del termine) e per omessa motivazione circa punti decisivi della controversia, riconducibile pertanto alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo (genericamente osservando che molti erano i punti della controversia che la Corte territoriale non aveva esaminato). Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass, SU, n. 20360/2007); inoltre il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2652/20008).

I motivi svolti non rispettano tali prescrizioni, onde il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro 20,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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