Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10177 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10177 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 9564-2014 proposto da:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO – STF, p.iva 02382900302, in
persona del socio e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ROMANO VACCARELLA, MASSIMO CARLIN e, giusta
procura speciale a margine della memoria ex art. 378
c.p.c. depositata in Cancelleria il 9/4/2015,
dall’avvocato ROMANO VACCARELLA;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 18/05/2015

contro

R.S.A. CRAVEGGIA S.r.l. p.iva 02239810035, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18,
presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Presidente Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato ROMANO VACCARELLA, difensore del
ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

difesa dall’avvocato MAURIZIO CONTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19/9/2012 lo Studio Tecnico Associato STF con

e)‹aaloZcì‹.
ricorso e con rito sommario chiedeva al Tribunale di
Udine la condanna della società R.S.A. Craveggia a
pagamento di euro 61.521,49 1 asseritamente dovute quale

Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva
la domanda rilevando che, atteso l’inadempimento di
precedente transazione per il mancato pagamento di una
tranche di euro 54.000,00 di pagamenti concordati e per
la quale lo Studio Associato aveva già ottenuto decreto
ingiuntivo, aveva trovato reviviscenza l’intero
originario credito con la conseguenza che lo Studio
Associato aveva diritto al pagamento del residuo come
richiesto.
Il Tribunale riteneva che non sussistesse l’ipotesi di
abuso dello strumento processuale in quanto lo Studio
aveva agito avvalendosi di due strumenti processuali
diversi, fondati su presupposti giuridici differenti al
fine di conseguire nel minor tempo possibile
l’integrale pagamento di quanto effettivamente dovuto.
La società R.S.A. Craveggia proponeva appello
deducendo, tra l’altro, l’abusività della condotta
dello Studio professionale in quanto aveva

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saldo di compensi professionali.

inammissibilmente frazionato il proprio credito da un
lato azionando il procedimento per decreto ingiuntivo
per il pagamento di quanto ancora dovuto in forza della
scrittura convenzionale e, dall’altro, radicando il
procedimento sommario per la pretesa eccedente tale

La Corte di Appello di Udine con sentenza del
20/1/2014 accoglieva l’appello quanto al motivo avente
ad oggetto l’abusività della condotta e dichiarava
l’improponibilità della domanda.
La Corte distrettuale richiamava precedenti di questa
Corte relativi al frazionamento dell’unico credito e
all’improponibilità della domanda f laddove questa si
ponga in contrasto con i principi di buona fede e
correttezza e si risolva in un abuso degli strumenti
processuali; riteneva che tali principi fossero
applicabili anche alla concreta fattispecie nella quale
l’unico credito era stato azionato con due diverse
azioni, a nulla rilevando la pluralità di rimedi
processuali disponibili.
Lo Studio Tecnico Associato STF ha proposto ricorso
affidato a 3 motivi,

C.

e)(4,4.0-

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La società R.S.A. Craveggia s.r.l. ha resistito con
controricorso

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importo.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375
c.c. in relazione all’art. 2 Cost e dell’art. 88 c.p.c.
in relazione all’art. 111 Cost. e la violazione del

di cui all’art. 24 Cost.
Il ricorrente sostiene:
– che la Corte di Appello avrebbe male applicato i
principi di buona fede e correttezza e l’art. 88 c.p.c.,
senza tenere conto delle circostanze di fatto che
dimostravano l’insussistenza della violazione dei
criteri di buon fede e lealtà processuale;
– che l’inadempimento di R.S.A. degli obblighi assunti
con la transazione avrebbe, da un lato, determinato la
risoluzione della transazione stessa e la reviviscenza
del credito iniziale e, dall’altro, il formarsi di due
distinte, autonome e diverse fonti di prova perché egli
poteva, ai fini della procedura monitoria, avvalersi
dell’esplicito riconoscimento di debito contenuto nella
transazione ta=:rnla3= ma il ricorso alla procedura
f
monitoria non era consentito per il residuo credito l in
quanto mancava la sottoscrizione del legale
rappresentante della società debitrice; il residuo

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principio di effettività della tutela giurisdizionale

credito, invece, poteva essere fatto valere con il
procedimento sommario di cognizione e con l’istruttoria
leggera consentita dal rito, tenuto conto che non era
contestata la nota di riepilogo delle prestazioni
professionali;
che sarebbe contrario ai principi costituzionali

dell’art. 24 Cost. un’interpretazione che imponesse di
agire con la più lunga procedura del procedimento
sommario per la parte di credito suscettibile di
trovare più rapido titolo esecutivo attraverso la
procedura monitoria;
– che nessun abuso dello strumento processuale poteva
essere ravvisato in quanto v’era un interesse a
ottenere il decreto ingiuntivo per una parte del
credito (per la parte per la quale era possibile
ottenerlo);

che la scelta processuale non aveva determinato

maggiori oneri per RSA in quanto non si era costituita
nel primo procedimento e nel secondo gli onorari
spettanti sarebbero stati liquidati con riferimento ad
un valore di causa inferiore rispetto Q. Getto
dell’intero credito.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio e la

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violazione e falsa applicazione di norme di diritto con
riferimento al rigetto della domanda in mancanza del
suo esame nel merito.
Il ricorrente sostiene che R.S.A. con l’appello aveva
contestato l’esistenza del credito residuo e che la

l’improponibilità della domanda senza prima decidere se
il credito residuo fosse o meno sussistente.
3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la

violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1236,
1241, 1253 e 1256 c.c. e degli artt. 88 e 92 c.p.c.
qualora la sentenza di appello venga interpretata
applicata come recettiva

o

del credito nel merito e/o

produttiva dell’ulteriore improponibilità di ogni
successiva domanda.
Il ricorrente sostiene che l’ordinamento prevede
ipotesi tipiche di estinzione dell’obbligazione e che
pertanto l’abuso dello strumento processuale non può
mai comportare l’estinzione del diritto di -credito
sostanziale
4. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
La Corte di Appello ha recepito principi di diritto
affermati da questa Corte

(v. ex multis Cass.

20/11/2009 n. 24539; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476;

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Corte di Appello non avrebbe dovuto dichiarare

Cass. S.U. 15 novembre 2007, n. 23726)limitandosi a
prendere atto che il credito era unico e che l’attore
aveva agito a tutela dell’unico credito con il ricorso
monitorio per una parte e con il procedimento sommario
di cognizione per la parte residua, ma ha omesso di

dello strumento processuale (con le conseguenze allo
stato affermate dalla giurisprudenza di questa Corte
che il giudice di appello ha richiamato) in quanto sia
in concreto accertato l’abuso che deve consistere
nell’illegittimità delle modalità della utilizzazione
dello strumento processuale con riferimento, da un
lato, all’aspettativa del debitore a non vedere
diminuito il suo patrimonio in misura eccedente quanto
sia strettamente necessario per la realizzazione del
diritto del creditore e, dall’altro con riferimento al
diritto, pure riconosciuto dall’ordinamento, alla
tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per
crediti provati con documentazione sottoscritta dal
debitoreiche non era invece accordata per il residuo
credito.
D’altra parte la circostanza che nel ricorso per
decreto ingiuntivo (che non ha formato oggetto di
opposizione) il ricorrente si fosse espressamente

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considerare che in tanto può essere affermato un abuso

riservato di agire in separata sede per il recupero del
residuo credito, escludekla violazione del dovere di
lealtà processuale ravvisato dalla Corte di merito.
5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo
di ricorso con il conseguente assorbimento dei due

cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Trieste anche per le spese di questo
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo d ricorso,dichiara
assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese di questo giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di
Trieste.Così deciso in Roma, addì 14/4/2015.

ulteriori motivi e la sentenza impugnata deve essere

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