Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10177 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20985 – 2018 R.G. proposto da:

F.V. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ascoli Piceno, alla via dei

Bonaccorsi, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Furiani Maria

Ambra che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., titolare della ditta ” C. Musica”;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 558/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 novembre

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 558/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava inammissibile l’appello proposto da F.V. nei confronti di C.R., titolare della ditta individuale ” C. Musica”, avverso la sentenza n. 169/2014 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno; condannava l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del grado.

2. Avverso la sentenza n. 558/2018 del Tribunale di Ascoli Piceno F.V. ha proposto ricorso; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motivo, variamente articolato, la cassazione con ogni conseguente provvedimento.

C.R. non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

4. Con l’unico motivo di ricorso F.V. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

5. Il ricorso è inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Risulta pervenuto in data 6.11.2020, mercè inoltro a mezzo posta elettronica certificata, “atto di rinuncia al ricorso in cassazione”.

La rinuncia tuttavia a vario titolo non è rituale.

La rinuncia difatti non risulta sottoscritta dalla ricorrente, F.V.. Altresì, alla stregua del letterale tenore della procura speciale allegata al ricorso, non risulta che l’avvocato Furiani Maria Ambra, difensore, che ha sottoscritto la rinuncia, della ricorrente sia munito di mandato speciale allo specifico effetto della rinunzia ex art. 390 c.p.c..

La rinuncia in ogni caso dà atto che la ricorrente “non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio”.

7. In questo quadro soccorre l’insegnamento per cui la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando – è il caso de quo – la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19907; Cass. 11.10.2013, n. 23161; Cass. sez. lav. 15.1.2014, n. 693).

Più esattamente, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse correlata alla cessazione della materia del contendere, soccorre l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368, secondo cui, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione; Cass. 9.11.2004, n. 21291).

8. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, viepiù chè C.R. non ha svolto difese.

9. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. ” doppio contributo unificato” (cfr. Cass. (ord.)

7.12.2018, n. 31732; Cass. 10.2.2017, n. 3542; Cass. (ord.) 2.7.2015, n. 13636, secondo cui, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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