Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10176 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10176 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

27L,1

ORDINANZA
sul ricorso 20255-2012 proposto da:

COMUNE DI AREZZO 00176820512, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIARINI ROBERTA,
PASQUINI STEFANO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA CGT, in persona del
suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo
studio dell’avvocato DE MICHELI CINZIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato D’ADDESIO ANGELO giusta
procura

in

atti;

Data pubblicazione: 09/05/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 146/8/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 25/11/2011,
depositata il 16/12/2011;

19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«Il Comune di Arezzo ricorre contro la società Compagnia Generale Trattori spa per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana,
confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento ICI per l’
anno 2004 con cui il Comune, per quanto qui ancora interessa, aveva accertato l’imposta
relativa ad un’ area edificabile circostante un fabbricato destinato ad attività commerciale.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che detta area non fosse soggetta ad ICI in
quanto pertinenziale al fabbricato ivi insistente.
Il ricorso del Comune si fonda su un solo motivo, riferito al vizio di violazione di legge ex
art. 360 n. 3 cpc, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ articolo
817 cc in cui il giudice di merito sarebbe incorso qualificando l’area in questione come
pertinenza.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La sentenza gravata afferma la natura pertinenziale dell’area in questione sulla scorta della
seguente duplice ratio decidendi:,
1) In primo luogo, per la “specifica destinazione del terreno allo stoccaggio e alle prove
dimostrative delle macchine operatrici e degli automezzi in genere, oggetto
dell’attività commerciale esercitata in loco” dalla contribuente.
2) In secondo luogo perché detta area “è stata accatastata nel catasto fabbricati nel
comune di Arezzo in modo unitario con il fabbricato nella sezione B, al foglio di
mappa 37, con la particella 328 categoria D/8”, cosicché essa “esprime un unico
valore immobiliare attraverso l’attribuzione della rendita di euro 26.072, così
stabilita in base a tutti i singoli elementi costituenti l’intero compendio immobiliare e
cioè la superficie edificata, le tettoie, i piazzali di manovra, i parcheggi e le aree a

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

verde. Tale rendita è stata regolarmente validata dall’Agenzia del territorio il 24
maggio 2005…”
La ricorrente censura entrambe le suddette ragioni. Quanto alla prima, nel ricorso si
argomenta che, ai fini del riconoscimento del vincolo pertinenziale, il bene accessorio deve
essere al servizio del bene principale e non del relativo proprietario. Quanto alla seconda, nel
ricorso si deduce, in primo luogo, che l’area in questione, pur essendo attualmente

ceduta come area urbana dotata di autonoma capacità edificatoria e, in secondo luogo, che tale
area non sarebbe mai stata dichiarata come pertinenza ai fini della dichiarazione ICI.
L’esame della censura relativa alla prima

ratio decidendi appare irrilevante, in quanto la

seconda ratio decidendi è autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione e le censure
che la riguardano vanno disattese perché inammissibili e infondate.
Quanto all’inammissibilità, si rileva che entrambe dette censure presuppongono accertamenti
di fatto (concernenti, rispettivamente, la possibilità di scorporare agevolmente l’area
edificabile dalla particella catastale in cui la stessa è attualmente compresa e la circostanza che
tale area non sia mai stata dichiarata come pertinenza ai fini della dichiarazione ICI) che non
emergono dalla sentenza gravata e non possono essere svolti nel giudizio di legittimità.
Quanto all’infondatezza, vanno svolte le seguenti osservazioni.
L’argomento secondo cui l’area in questione sarebbe suscettibile di autonomo accatastamento
è privo di concludenza perché, per l’anno a cui si riferisce il tributo in contestazione (2004), è
pacifico che tale area non era accatastata autonomamente ma era compresa nella particella
328 del foglio 37 della sezione B del NCEU di Arezzo. Il giudice di merito, inoltre, ha
accertato, con giudizio di fatto non censurato in questa sede, che la presenza dell’area era
stata considerata ai fini della determinazione della rendita complessiva di tale particella e che
tale determinazione, effettuata dalla contribuente con procedura DOCFA, era stata validata
dall’Agenzia del territorio. In definitiva, dai non censurati accertamenti in fatto della sentenza
gravata emerge che nell’anno 2004 l’area in questione era compresa in una particella dotata di
rendita e, quindi, per quell’anno essa non può essere assoggetta ad un tributo ICI ulteriore a
quello a cui è stata assoggettata tale particella.
L’ulteriore argomento della ricorrente secondo cui la Commissione Tributaria Regionale
avrebbe trascurato il fatto che la contribuente “non ha mai dichiarato il terreno come
pertinenza ai fini della dichiarazione ICI” (pag. 11, terzultimo capoverso del ricorso) è pur
esso privo di concludenza, perché la declaratoria di pertinenzialità rileva per escludere
l’assoggettamento all’ICI di un’area edificabile accatastata autonomamente, mentre l’area per
cui qui si discute è priva di autonomo accatastamento ed è compresa in una particella
regolarmente accatastata e munita di rendita. Si veda, a contrario, Cass. 13017/12, che,
cassando una sentenza di merito che aveva annullato l’ accertamento ICI su un area edificabile

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accatastata nella stessa partita urbana del fabbricato, potrebbe essere agevolmente scorporata e

giudicando la stessa pertinenziale ad un fabbricato rispetto al quale era accatastata
autonomamente, rileva la contraddittorietà dell’affermazione del giudice di merito che aveva
valorizzato la circostanza che tale area era stata accatastata insieme al fabbricato con una
procedura DOCFA successiva all’annualità a cui si riferiva l’avviso di accertamento
impugnato.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con

che la società intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti costituite;
che non sono state depositate memorie difensive;
che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve rigettare il ricorso, con la condanna del Comune
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio alla controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla
controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 600 oltre oltre €
100 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 19 marzo 2014.

il rigetto del ricorso.»

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