Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10175 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23274/2018 proposto da:

E.G., rappresentato e difeso dall’avv. Lara

Petracci, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo,

Viale della Carriera 109;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da E.G., nato in (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, con la quale era stato negato allo stesso il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Avverso tale decisione E.G. ha proposto appello.

Il richiedente aveva dedotto che, nato a (OMISSIS), di etnia edo, cristiano, e vissuto a Borno, persa la madre alla nascita, aveva perso anche il padre, ucciso dal gruppo di Boko Haram, che aveva invaso il loro paese e si era appropriato dei terreni. Egli era riuscito a fuggire, ferito, in Kano e soccorso da un uomo che si era innamorato di lui e con il quale aveva avuto una relazione, poi interrotta. Una notte, durante un incontro amoroso con quest’uomo in una casa in costruzione, aveva sentito delle grida di persone che pronunciavano il nome di Boko Haram ed era fuggito insieme a loro salendo su di un bus e giungendo in Niger e poi in Libia.

2. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame, valutando la versione dei fatti non credibile.

La Corte ha altresì confermato il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sussistendo esigenze di carattere umanitario, per la non credibilità dell’appellante che inficerebbe anche l’elemento della mancanza di alcun legame in Nigeria, lasciata già all’età di quindici anni.

2. – Per la cassazione di tale sentenza E.G. propone ricorso sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 3, 4 e 5, della direttiva 2004/83/CE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Il ricorrente si duole sostanzialmente del rigetto della istanza di protezione sussidiaria sulla base del solo convincimento – pure contestato – della non credibilità della sua versione dei fatti, in assenza di qualunque inquadramento nel contesto della situazione sociopolitica in Nigeria, ritenuta dal ricorrente, sulla base delle riferite fonti ufficiali, ad alto potenziale di criminalità politica e comune, e non adeguatamente controllata da parte delle istituzioni, dalle quali, al contrario, sovente sarebbero perpetrate violenze e lesioni di diritti umani: situazione specificamente denunciata nell’atto di citazione in appello. Ed il rilievo viene ripetuto con riferimento al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.-Con il terzo motivo, da esaminare congiuntamente al primo avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che li avvince, si deduce omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte d’appello omesso di accertare la corrispondenza del rappresentato quadro persecutorio e di rischio per la vita o l’incolumità fisica del richiedente con la situazione effettiva in cui versa il Paese di provenienza dello stesso, non controllato dalle autorità locali e sconvolto da violenza generalizzata causata da gruppi terroristici.

3. – Le doglianze colgono nel segno.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (cfr., ex aliis, Cass., ord. n. 13897 del 2019).

La pronuncia impugnata non si è attenuta a siffatti principi. Infatti, a fronte di una istanza che si imperniava sul paventato rischio di subire un grave danno in caso di rimpatrio a causa della violazione dei diritti umani perpetrata nel Paese di origine del richiedente e della situazione socio-politica generale, caratterizzata da violenza indiscriminata, in situazione di conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, era onere del giudice prendere in esame le condizioni esistenti nella regione di provenienza dello stesso richiedente. Nell’assolvere questo obbligo il collegio del merito era tenuto a spiegare in base a quali specifiche fonti avesse ritenuto inesistente la situazione di pericolosità paventata.

Al contrario, la Corte di merito, una volta esclusa la credibilità del racconto dell’attuale ricorrente con riferimento all’attacco di Boko Haram, alla relazione sessuale intrattenuta ed alla fuga da Kano al solo sentire il grido “Boko Haram”, non si è affatto posto il problema della doverosa verifica della situazione politica dell’Edo State, obliterando completamente la denuncia attinente alla violazione dei diritti umani ed alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, pur esplicitata dal richiedente.

4.- Resta da esaminare il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 11 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, nonchè vizio di motivazione per non avere i giudici di merito spiegato le ragioni della ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente alla luce dei parametri normativi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

5.- Questa censura è immeritevole di accoglimento.

In disparte la inammissibilità della deduzione del vizio di motivazione, denunciato al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, va rilevato che la Corte di merito ha dato analiticamente conto del percorso logico-giuridico che la ha condotta alla conclusione della non credibilità del racconto dell’attale ricorrente, sottolineandone, in particolare, la lacunosità e la inattendibilità con riguardo alla aggressione perpetrata da Boko Haram, che, dopo aver invaso il paese, avrebbe chiesto al padre di vendere i terreni e solo al rifiuto di quest’ultimo avrebbe cominciato a sparare; alla relazione omosessuale sopportata per due anni nonostante la inesistenza di una tendenza sessuale siffatta; al rapporto sessuale consumato in una casa in costruzione, ben visibile all’esterno pur in un Paese estremamente severo con gli omossessuali; la fuga da Kano solo per aver sentito gridare il nome di Boko Haram; la incongruenza temporale del racconto, per cui l’invasione di Boko Haram sarebbe avvenuta nel gennaio 2010, la relazione omosessuale sarebbe durata due anni e pur tuttavia la fuga dalla Nigeria sarebbe avvenuta nello stesso anno 2010.

A fronte di tale articolata illustrazione delle ragioni della ritenuta non veridicità del ricorrente, non è ravvisabile alcuna violazione delle norme evocate dal ricorrente, il quale si limita sostanzialmente a far valere la propria ricostruzione dei fatti cui argomentatamente la Corte territoriale ha negato credibilità.

5.-Conclusivamente, devono essere accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso, mentre deve rigettarsi il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione – cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità -, che la riesaminerà alla luce dei principi di diritto enunciati sub 3

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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