Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10175 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28546-2015 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.to FIDALMA

RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il

29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal

Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel 2015 il Prefetto di Milano emetteva nei confronti di N.D. un decreto di espulsione perchè rinvenuto nel Territorio Nazionale in posizione irregolare, dal momento che aveva omesso di effettuare la dichiarazione di presenza.

Il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Milano, opponendosi al decreto di espulsione, chiedendone l’annullamento. Veniva istaurato il giudizio sulla base della sostenuta illegittimità del decreto prefettizio per violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c) e comma 4, lett. b). Si costituiva la Prefettura di Milano contestando quanto affermato dal ricorrente e ribadendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso proposto dal N., confermava il provvedimento impugnato. A sostegno della decisione impugnata veniva affermato che: nel caso in esame il provvedimento indicava chiaramente quale fosse l’ipotesi di legge che aveva condotto all’emissione del provvedimento impugnato, essendo il ricorrente entrato in Italia nel mese di giugno 2015 senza presentare la dichiarazione di presenza. Verificata l’irregolarità della permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale, il decreto prefettizio impugnato si configurava come atto dovuto, obbligatorio e senza margine di discrezionalità., dal momento che il giudice è tenuto unicamente a controllare l’esistenza al momento della decretata espulsione dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione. Nel caso di specie, i motivi sussistevano pacificamente e l’ipotesi espulsiva sottesa all’emissione del provvedimento non era neppure stata contestata e doveva pertanto considerarsi assodata.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dal N. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 in relazione alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2: il ricorrente ha evidenziato che il ravvedimento prefettizio impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui ritiene integrata l’ipotesi di legge che ha condotto all’emissione del provvedimento espulsivo, ovvero la mancata presentazione della dichiarazione di presenza da parte dello straniero. Non sussisterebbe alcun obbligo a carico del ricorrente di presentare la menzionata dichiarazione e ciò in quanto il medesimo proveniva da un paese non aderente all’accordo Schengen, ovvero la Serbia.

2) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, lett. a): il giudice di pace ha erroneamente valutato le condizioni soggettive del ricorrente ritenendo che non fosse munito di documento d’identità (del quale invece era in possesso: passaporto e carta d’identità) e che non avesse garanzie finanziarie, essendo radicato nel territorio italiano.

Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Serbia non fa parte dell’accordo Schengen. Ciò determina l’insufficienza della mera dichiarazione di presenza e la necessità del cd. timbro Schengen all’entrata come indicato nella stessa circolare esplicativa allegata al ricorso come doc. 5. La motivazione del giudice di pace deve essere al riguardo corretta, nel senso che alcuno degli adempimenti cui il cittadino serbo è tenuto al suo ingresso nel ns. paese è stato posto in essere, non la dichiarazione di presenza anche perchè inidonea alla tipologia di cittadino straniero in entrata, non il timbro “Schengen” che avrebbe consentito la libera circolazione per la durata stabilita dalla legge. Il ricorrente è entrato irregolarmente in Italia, anche perchè incontestatamente colpito da un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, secondo il provvedimento impugnato (sul punto non contestato) efficace. Come precisato dalla legge e dalle circolari esplicative gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, ai sensi della L. n. 68 del 2007, che siano esenti dall’obbligo di visto ovvero soggetti a visto, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano. Per lo straniero che proviene da alcuni Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Nella specie non risulta neanche dedotto in ricorso l’apposizione del timbro Schengen all’ingresso, da parte delle autorità italiane.

Il secondo motivo è inammissibile perchè prospetta una ricognizione di fatti peraltro ricca di circostanze nuove, contrastante con l’accertamento insindacabile compiuto nel provvedimento impugnato. Non viene peraltro neanche dedotto che il ricorrente non abbia compreso il contenuto che il ricorrente non abbia compreso il contenuto il contenuto delle dichiarazioni che stava rendendo ostative all’esclusione delle condizioni soggettive del provvedimento adottato.

Deve essere, infine, dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata dal ricorrente il giorno 31 gennaio 2017, in violazione del termine “a ritroso” di 5 giorni decorrente dall’udienza del 3 febbraio 2017.

Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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