Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10175 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10175 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 23322-2009 proposto da:
ERICSSON

TELECOMUNICAZIONI

8PA

00886171008,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORQUATO
TARAMELLI 5, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
MASSIGNANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
1047

contro

FARINA ROSANGELA FRNRNG68B43F839T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASTEUR 78, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO CICIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO BUBANI;

Data pubblicazione: 18/05/2015

..

FARINA

VINCENZO

FRNVCN64S28F839H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASTEUR 78, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO CICIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO BUBANI:

controricorrenti

NAPOLI sezione distaccata AFRAGOLA, depositata il
17/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Giovanni IARIA, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato BUBANI Marco, difensore del
resistente che si riporta agli atti depositati;
C •

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

c

avverso la sentenza n. 116/2009 del TRIBUNALE di

Ritenuto in fatto
l. – È impugnata la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, depositata in data 17 giugno
2009 e notificata il 2 luglio 2009, che ha dichiarato inammis-

avverso la sentenza del Giudice di pace di Afragola, che aveva
condannato la società al pagamento in favore di Rosangela Farina dell’importo di euro 345,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
1.1. – Il Giudice di pace aveva accolto la domanda proposta dalla sig.ra Rosangela Farina, di risoluzione del contratto di acquisto del telefono cellulare di marca Ericcson, che
presentava vizi e difetti che lo rendevano inutilizzabile, e
di risarcimento del danno. Il giudizio si era svolto nella
contumacia della società convenuta.
4
2. -~errta-dkaginada) dichiarava inammissibile il grava,1e,

k44.14,e.”„

me in quanto la notifica dell’atto di appello era stata effettuata presso l’avv. Vincenzo Farina in proprio, e non in qualità di difensore di Rosangela Farina, mentre il predetto
avv.to Farina non aveva assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
2.1. – Con riferimento all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per nullità della notificazione della
citazione introduttiva, il Tribunale osservava che l’atto era
stato ritualmente notificato, secondo il disposto dell’art.

sibile l’appello proposto da Ericcson Telecomunicazioni s.p.a.

137, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., mediante consegna
del plico al portiere dello stabile.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Ericcson Telecomunicazioni s.p.a., sulla base di

Resistono con controricorso Rosangela Farina e l’avv.to
Vincenzo Farina.
Considerato In diritto
l. – Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione,
sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso
per tardività, poiché il ricorso risulta spedito per la notifica in data 16 ottobre 2009, e quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza
impugnata, avvenuta il 2 luglio 2009.
1.1. – Il ricorso risulta inammissibile, invece, per mancato rispetto della prescrizione contenuta nell’art. 366-bis
cod. proc. civ., che trova applicazione nel presente giudizio
ratIone temporis.
1.2. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 330, primo coma, e 164, terzo comma,
cod. proc. civ.
Si contesta che il Tribunale non ha rilevato l’avvenuta
notifica dell’atto di appello alla sig.ra Rosangela Farina,
presso il procuratore costituito avv.to Vincenzo Farina, in

2

tre motivi.

data 21 ottobre 2009, che valeva ad incardinare regolarmente
il giudizio di appello.
2. – Con il secondo motivo è dedotta nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e di

La società ricorrente assume di aver avuto conoscenza del
giudizio soltanto al momento della notifica della sentenza di
primo grado, poiché l’atto di citazione non è stato notificato
presso la sede legale, sita in Roma, alla via Anagnina n. 203,
bensì presso il Centro Direzionale Is. El, in Napoli, luogo
nel quale la società non ha uffici né sede.
3. – Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 81
cod. proc. civ.
La società ricorrente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere prodotto né venduto il telefono cellulare del quale l’attrice assume l’inutilizzabilità
per vizi e difetti, a fondamento delle pretese.
4. – I tre motivi di ricorso, che prospettano violazioni
di legge processuale, non risultano corredati dal quesito di
diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366bis cod. proc. civ., abrogato dalla legge n. 69 del 2009 per i

ricorsi avverso le sentenze ed i provvedimenti depositati dopo
il 4 luglio 2009

(ex plurimis,

sulla vigenza della norma,

Cass., sez. 3 1%, ordinanza n. 7119 del 2010).

3

tutti gli atti successivi.

5. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dalla ricorrente alle spese, liquidate come in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI

società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 marzo

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

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