Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10175 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. un., 10/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11796/2010 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSAFRA Paola, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 733/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato Paola MASSAFRA;

adito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.A).

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che S.L., sulla premessa di essere stata dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato e di essere passata, in data 11 maggio 1990, nell’ambito di una procedura di mobilità, alle dipendenze dell’INPDAP, dal quale aveva ricevuto, nel mese di settembre 1999, la somma di Euro 9.058,23 a titolo di “premio di fine esercizio”, ha proposto ricorso al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell’INPDAP al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei pregressi del premio di fine esercizio con decorrenza dalla data del trasferimento, avendo ricevuto, a tale titolo, la minor somma di Euro 109,46;

il Tribunale adito, in accoglimento della domanda, ha condannato l’IMPDAP alla corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sui ratei erogati alla ricorrente a titolo di premi di fine esercizio con decorrenza 11 maggio 1990 e nei limiti di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36;

la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall’INPDAP avverso la suddetta sentenza;

per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPDAP affidato a quattro motivi; la S. è rimasta intimata;

la causa è stata fissata innanzi a queste Sezioni Unite atteso che il primo motivo di ricorso pone una questione di giurisdizione;

il ricorso per cassazione è stato notificato a S.L., presso il domicilio eletto, a mezzo del servizio postale; non è stata peraltro depositata la cartolina relativa all’avviso di ricevimento, come accertato dal collegio attraverso l’esame del fascicolo processuale; inoltre nessuna richiesta sul punto è stata formulata dal difensore della parte ricorrente, presente in udienza;

sulle conseguenze del suddetto mancato deposito deve applicarsi il principio affermato da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627, recentemente ribadito da Cass. 4 giugno 2010 n. 13639), secondo cui, premesso che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;

il ricorso de quo deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile;

nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte di S.L., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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