Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10174 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22660/2018 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocaTO

Gilardoni Massimo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ordinanza del 23 marzo 2016 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da T.L. avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia con la quale era stato negato allo stesso il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Avverso tale decisione T.L. ha proposto appello.

Il richiedente aveva dedotto di essere nato in (OMISSIS), nella regione di Kayes, e che i ribelli che operavano nella zona di Gao, ove egli si era trasferito nel 2012 presso uno zio per svolgervi l’attività di allevatore, avevano rubato il bestiame e lo avevano minacciato di morte, sicchè lo zio si era rifugiato in Bamako mentre egli era fuggito in Algeria, quindi in Libia, Paese dal quale si era allontanato data la grave situazione venutasi a creare, ed infine in Italia.

2. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame. A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado, premesso che la vicenda riferita dal richiedente era poco circostanziata e non coerente, ha escluso che, pur volendo ritenere credibile il racconto, il richiedente possa essere considerato vittima di persecuzione per ragioni etniche o politiche, non essendo stato diretto l’assalto dei guerriglieri dallo stesso narrato verso la sua persona ma finalizzato all’appropriazione del bestiame.

La Corte ha altresì negato il riconoscimento della protezione sussidiaria alla stregua del rilievo che, pur essendo riscontrabile in Mali una situazione di conflitto armato tra forze ribelli e governative, i siti di informazione consultati (Amnesty International, (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri) non fanno riferimento alla pericolosità delle aree occidentali del Mali, e, in particolare della regione di Kayes, di cui è originario il richiedente, e del villaggio di Mouline, dal quale egli proviene. La Corte ha aggiunto che la presenza del T. nel Gao, interessata dal conflitto, è stata occasionale, e che non emerge che egli, in caso di rimpatrio, tornerebbe in quella regione, essendo il suo nucleo familiare radicato nella regione di Kayes.

La Corte ha confermato altresì il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non versandosi in ipotesi riconducibile ai “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la insussistenza di esigenze di carattere umanitario, in assenza di allegazione di parte, e non rilevando, in sè, la circostanza che il richiedente abbia partecipato in Italia ad un percorso di inserimento professionale prestando attività lavorativa nell’ambito dello stesso.

2. – Per la cassazione di tale sentenza T.L. propone ricorso sulla base di un unico, articolato motivo. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico, articolato motivo di ricorso si deduce, sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “per avere la Corte d’appello di Venezia (recte: di Brescia) escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione generale del Pakistan ed in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè per avere omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel Paese di provenienza e nei Paesi di permanenza avuto riguardo alla Libia”; e, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, la violazione, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. Sotto il primo profilo, la Corte di merito avrebbe omesso di soffermarsi sulla circostanza della occupazione militare della regione di Gao da parte delle truppe ribelli nel periodo in cui il ricorrente era presente in detta regione, e sulla fondatezza del timore dello stesso di essere vittima di persecuzione per il fatto di conoscere la città di Gao, con conseguente pericolo di essere costretto ad arruolarsi in quanto giovane ed abile all’uso delle armi, oltre che indigente. Censura, inoltre, il ricorrente la omessa valutazione della documentazione dallo stesso prodotta, attestante la situazione di insicurezza nella richiamata regione del Paese nonchè gli accadimenti vissuti in Libia, durante il periodo di circa un anno di permanenza in quel Paese. Sotto il secondo profilo del mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari si lamenta nel ricorso l’omesso bilanciamento tra la condizione del Paese di provenienza, con rischio di danno ricollegabile alla situazione di violenza diffusa e di sacrificio dei diritti fondamentali, ed il grado di inserimento raggiunto in Italia.

2. – La doglianza, nella sua duplice articolazione, è in parte infondata, in parte inammissibile.

2.1. – Essa non ha, infatti, pregio nella parte in cui fa riferimento alla mancata considerazione della situazione in cui il ricorrente si è trovato nel periodo di permanenza in Libia. Al riguardo, è sufficiente considerare che, secondo l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il Paese di transito potrà rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (Cass., ord. n. 31676 del 2018).

Questa Corte ha invero preso in esame la situazione del Paese di transito ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità presupposto del riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare è stato affermato che le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo possono essere valutate caso per caso in quanto potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass., ord. n. 13096 del 2019).

Ma, nella specie, pur volendo considerare la doglianza del ricorrente estesa al mancato riconoscimento di una forma di protezione residuale, il ricorrente stesso non ha nemmeno dedotto specificamente il rilievo preminente della gravità della condizione determinatasi durante la sua permanenza in Libia.

2.2. – Gli ulteriori aspetti dedotti nel ricorso non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

2.2.1. – Il rilievo vale in particolare con riguardo – in disparte il riferimento, operato dal ricorrente nella rubrica del motivo di ricorso, alla situazione del Pakistan anzichè del Mali – alla mancata valutazione della occupazione della regione di Gao da parte dei ribelli nel periodo di permanenza colà dell’attuale ricorrente e del pericolo che lo stesso avrebbe corso di essere arruolato dai ribelli. Ed infatti la Corte di merito, nell’escludere ogni efficacia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente, alle ragioni dallo stesso fatte valere, ha, per un verso, valorizzato la circostanza che la riferita incursione dei ribelli non era connessa alla etnia del T. o alla sua appartenenza ad una delle parti in conflitto, sicchè questi non poteva essere considerato vittima di persecuzione; ha, dall’altro, fornito una analitica descrizione della situazione nella regione di Gao, dando atto della esistenza in quella regione di un conflitto armato tra forze ribelli e governative, ma nel contempo rilevando che dalle fonti ufficiali di informazione, regolarmente citate, non risultano sconfinamenti dei ribelli, nè un coinvolgimento della popolazione civile in attacchi armati, nelle aree occidentali del Paese ed in particolare nella regione di Kayes, di cui è originario il richiedente e dove risiedono i suoi familiari, dove, quindi, presumibilmente, farebbe ritorno il T. in caso di rimpatrio, essendo stata la sua presenza in Gao del tutto occasionale.

A fronte di un tale percorso argomentativo, la doglianza del ricorrente si atteggia sostanzialmente, al di là della formale evocazione dei parametri censori legali, ad inammissibile istanza di rivisitazione delle conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta nell’esercizio del suo potere discrezionale di apprezzamento della vicenda de qua.

2.2.2. – Ad analoga conclusione nel senso della inammissibilità, in questo caso per genericità, deve pervenirsi altresì con riguardo al profilo della censura attinente al mancato esame della documentazione attestante la situazione di insicurezza nella predetta regione di Gao e le vicissitudini asseritamente risalenti al periodo di permanenza in Libia: documentazione il cui contenuto non viene affatto specificato nel ricorso.

2.2.3.- Quanto, infine, al profilo della doglianza relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria per la mancata deduzione da parte del richiedente di particolari ragioni di vulnerabilità, la inammissibilità dello stesso deriva, ancora una volta, dall’essere la censura volta ad ottenere un riesame, inibito nella presente sede di legittimità, dell’apprezzamento al riguardo svolto dal giudice del merito. Il quale, nella specie, ha plausibilmente escluso la configurabilità di condizioni idonee a giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in considerazione dei significativi legami parentali del T. nel suo Paese di origine, nonchè della mancanza di una emergenza umanitaria nella regione di Kayes, ove la famiglia risiede, e della conseguente insufficienza del percorso di inserimento professionale intrapreso dal ricorrente a fondare la misura di cui si tratta.

3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente va condannato, in base al criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidate nella somma di Euro 2.100,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA