Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10174 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.21/04/2017), n. 10174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19715-2016 proposto da:
D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
RICCOTTI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO di RAGUSA, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 143/2016 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA,
depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE
CHIARA.
Fatto
RILEVATO
che:
il Giudice di pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile per difetto di procura ad litem rilasciata davanti all’autorità consolare, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, comma 3, il ricorso del sig. D.K., cittadino albanese, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto il 16 aprile 2016;
il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura;
l’autorità intimata ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso, con cui si pone, sotto i profili rispettivamente della violazione di legge e del vizio di motivazione, la questione della non necessità dell’autentica consolare della procura ad litem, è manifestamente fondato;
allorchè, infatti, il ricorrente avverso il decreto di espulsione si trovi ancora sul territorio italiano, è sufficiente il rilascio di procura speciale in calce o a margine del ricorso autenticata dal difensore – come nella specie, secondo la regola generale di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3: l’autentica consolare è invece necessaria nei soli casi in cui il ricorrente “risiede” – nel senso che si trova – all’estero, secondo il chiaro disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3;
l’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Ragusa in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017