Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10174 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10174 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25018-2009 proposto da:
MANCUSO PIER VINCENZO MNCPVN33B15G273T, MANCUSO ANNA
SVEVA MNCNSV59M71G237Y, MANCUSO MARIA SIMONA
MNCMSM64L49G273P, MANCUSO MAIA ROSA MNCMRS61B66G273G,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA
TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
2015
487

GRIMALDI, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIANCARLO GRECO;
– ricorrenti contro

MONTANA ROSARIA MNTRSR63M70B602A, IN PROPRIO E QUALE

Data pubblicazione: 18/05/2015

e

EREDE DEL PADRE MONTANA DAMIANO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO LO
GIUDICE;
– contrari corrente non chè contro

VANNI CHIARAMONTE BORDONARO MARIA TERESA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

1249/2008 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Greco Giancarlo difensore dei
ricorrenti che si riporta alle conclusioni in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità, l’inammissibilità o, in subordine,
il rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21.5.1997 Spampinato Agatina e Martines Grazia convennero davanti
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al tribunale di Agrigento Chiaramonte Bordoriaro
Carlo, tMancuso
Pier :Vincenzo
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Anna ‘Sveva, Maia Rosa e Maria Simona, Montana Rosaria e Damiano chiedendo
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l’ annullainérite dell’atte 14.10.1992 in notaio Giganti col quale Montana Damiano

59,40 fog. 71 part. 35 e l’accertamento che il fondo era di loro proprietà, con
t . 1.1,,,t,A,,, <,) ,,richieste subordinate. , , r4.. q. q 9.0 q •I • I ...q I, .4. • jto. qqq, 110, •.0, •,,••• I Montana resistettero mentre gli altri convenuti aderirono alla domanda di nullità. 1:' ,$ 5 „ I trn q i 4 i if f t#t • .1 1 i z "Il" tribUnàle'respinse le dmne, deeisione cenfermata dalla Corte di appello di Pal.ermo con sentenza 30.92008 sul presupposto della corretta decisione del primo Giudice che aveva rilevato come le domande presupponevano l'accertamento della p -.proprietà del bene,in capo agli istanti il:Inali hoh 'erano riemrhénd 'nel pobesso-come • tt si desumeva dalla s'crittura 23.1.1975 e dalla prova testimoniale. t 'T 4 • It 4. Ricorrono i Mancuso eon cinque motivi, illustrati da memoria, resiste Montana Rosaria. MOTIVI DELLA DECISIONE i' aveva donato alla figlia RoSaria il fonde in contrada Marrone di Canicattì, di are ÚniniZiaaViblúiefie' .M1I'ge.".à 45 ibfritha ÌIl la sentenza nel non aver ritenuto i nuovi documenti indispensabili ai fini del 2 4 1,4 I. g“ t%4 -4 t 2t • i • c•.: o,ioj , l• " 0. e decidere, doc. 5 divisione in notar Margiotta del 1951 mai contestato, doc.6, 7, 8. Col secondo motivo si deduce contraddittoria valutazione del contratto preliminare del 1975 tra Mancuso/Bordonaro e Cannarozzo. t ••• el ito i l 11.111Vil‘cti•442,ki4244,1224gtoi$i,;• t r ti i o terzo, motivo si -cienurizia omesso esame della sentenza penale 723/2001. Col quarto motivo si deputRia "4 $$ • $ I q q q ..01 • •e• ^0•• -••• ■ ed-l• 41.11:94. 77,1, cp ìcÀr9a la. nullità della •, 1 0 4 donazione di beni altrui. pil-C,4441.744-$: 4.,tí 4" -.0 o...I i 1•, •• 1 o, •••21.1 z ••• ••I4 O< o 41, • req-1,,, 01,Ai ■ t.-ti. •v■ ---, • ---, 0, P . 0 .5 • 4 1,, e'!••••!...,, • ■ '•; 01.1M. 04.0714 .4. 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'• * • • •• „ _Cannarazzo, Carmela relativa al, terreno .in;Canicatti f.71.p.35, che non aveva mai espletato effetti. Non avevano indicato mezzi di prova né documenti offerti in comunicazione, solo con memoria 3.3.1999 avevano articolato una prova testimoniale successivamente -• ,1 ammessa e fantasiosa era l'osservazione contenuta nell'atto di appello di titoli , attinenti, alla, propriptà prodotti e , sparitPdal tfatablo ffé aves?anò chiesto di essere ammessi alla produzione put avendo inserito ne'l fascicolò di appello alcuni di tali atti. Non era emerso l'esercizio di un possesso. - 44.4 i 4 'p ,■ ", I i fè " IL " Ciò premesso sul primo motivo va ribadito che la prova dell'esistenza di documenti ••••• A ■ ••••*•C' ••,9 . ••- • ••• .9,••••/•••••• La sentenza impugnata ha affermato che i Chiaramonte Bordonaro- Mancuso si IN - 1,, i in' iiino grado deriiYa' &ilW lotd Indr6giciACYtielltindite` de1 fdAcitold ‘ìistatci dl cancelliere o dai verbali di causa, circostanze che la sentenza esclude precisando che nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno indicato i titoli ma non hanno chiesto , di essere ammessi a produrli, pur avendoneinserito nel fascicolo di appello alcuni, tip-59.49. • $.." .• 4 . u•-• tj, 1".••••••-p }M: •;••• è 9. •ìd■ r.n- .1 i - Ar. 1•-•• per cui non si tratta della valutazione di nuovi documenti di cui nemmeno risulta r••• t - • ../ 19 !, (I" E E,: 11 chiesta l'ammissione o la declaratoria 1. N.C.11 4 Z : r t aninussibilità né della declaratoria di indispensabilità ( S.U. n. 8203/2005). I 1 , I l'itt ItItt.ofttrristity-3,443Ò,144944.4. 4.0 3144 , t4.43 , tho 'i4'tIii 4 'l 4...,, , 44;4 1.14, t.1414rt ; Nj titt: , 1114t,ttt. 1 1.4 ;,,tt+tr344-t .:4 P,p i. ll.'"`ty 4,Z4tlibit:kft,:::"MrtTig3",g;tttitt,t1t:340;INNsfi;itt4Au:.tigo'04tsirs"t”Ito't.t ,,;$04.0.101 #''"'",9"/"Iltv"."kr t'c''"' ' • -'901 ,• i .•!1••■ •. ..;■ -■ i • ■• o. i- i ,A Né la loro indicazidne in questa sede senza nemmeno illustrane il contenuto supera 2- 1, Lt i a .t 'la it-adS"deciiàendi riferita'. *„ t i t■ i t it Il secondo e terzo motivo non riportano il contenuto degli atti richiamati e sono assolutamente generici. In .ogni casq alla cassazione della sentenza si può. giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del 1 y . Fi 'merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di ' 4 l i it i 1, 0 i F i i parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222). Il quarto motivo presenta un quesito astratto e Va rigettato essendo anche carente di N1 , „interesse rispetto alla mancata prova della'proprietà , Il quinto motivo è irrilevante, riferito alla decisione di primo grado e non indica il i; • • • ',o 1t.4•P 2-F% i. i - t. l- I i i i ti- 1, concreto pregiudizio subito. In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese. , :4r4t1$9 Il H PER 'QUESTI MOTIVI- • • La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in curo 2700 "1 di cui 2500 per compensi, oltre accessori. t ; ;, .1 h,tc , , . n p, f t ì, 1 •• ■ PiO4, itreir I; Iiii .441 I4 .r.N lí i • 4 urro.se. : 1.,111 *••••••,.

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