Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10174 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 16/04/2021), n.10174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29587-2019 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI N.

4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TOMASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO DI TORO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO URBANISTICO LE CIRESARE, P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 774/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni

Elisa.

 

Fatto

RITENUTO

che Z.L. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, pubblicata il 4 marzo 2019, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Z. avverso la sentenza del Tribunale di Verona 22-25 novembre 2011, e nei confronti del Consorzio urbanistico “Le Ciresare”;

che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall’architetto Z. per il pagamento della somma di Euro 19.794,00 oltre accessori a titolo di saldo del compenso per l’attività svolta in favore del Consorzio;

che il giudice d’appello ha confermato la decisione sul rilievo assorbente che l’attore-appellante non aveva assolto l’onere della prova, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dalla controparte;

che il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello sulla base di quattro motivi;

che la parte intimata non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, lamentando la violazione del diritto di difesa sul rilievo che non sarebbe stato rispettato il termine di quaranta giorni tra la comunicazione della fissazione del ricorso e l’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che l’eccezione preliminare formulata dal ricorrente nella memoria è priva di fondamento, giacchè nei procedimenti fissati ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. – come è l’odierno – la comunicazione del decreto che fissa l’adunanza camerale deve avvenire almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, e nella specie il termine è stato rispettato (21 ottobre la comunicazione, 11 novembre l’adunanza);

che con il primo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 1460 c.c., lamentando che non era stata raggiunta la prova dell’inadempimento eccepito dal Consorzio, e che, pertanto, il giudice di merito non aveva potuto accertare la proporzionalità tra l’inadempimento addebitato al professionista – errore nel frazionamento del terreno oggetto di lottizzazione – e il mancato pagamento della metà dell’importo pattuito;

che con il secondo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 1460 c.c. con riferimento al riparto dell’onere probatorio, che i giudici di merito hanno ritenuto gravasse sul professionista senza considerare che nella specie il Consorzio aveva eccepito l’inadempimento (soltanto) parziale del professionista;

che con il terzo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. e si contesta che i giudici di merito abbiano ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sul professionista senza valutare le istanze istruttorie “sia documentali sia testimoniali”;

che con il quarto motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. assumendo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto provati fatti che, invece, erano stati contestati;

che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente perchè prospettano questioni analoghe, sono privi di fondamento;

che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 13685 del 2019, Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 15659 del 2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento;

che risulta nuova, e come tale inammissibile, la questione della sproporzione tra l’inadempimento addebitato al professionista ed il mancato pagamento del saldo del compenso pattuito (in misura di circa la metà);

che la predetta questione, infatti, non risulta trattata nella sentenza d’appello e il ricorrente non ha precisato, nel ricorso, se e quando l’avesse dedotta nei gradi di merito (tra le molte, Cass. n. 32804 del 2019);

che il terzo motivo è inammissibile poichè il ricorrente contesta la valutazione della Corte d’appello sulla carenza di prova, senza censurare l’affermazione della stessa Corte, secondo cui nelle conclusioni in appello non era stata reiterata la richiesta di ammissione delle prova per interpello e per testi;

che il quarto motivo è del pari inammissibile in quanto non attinge la decisione impugnata, che è centrata sul riparto dell’onere della prova tra committente e professionista, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dal primo;

che al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell’intimato Consorzio;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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