Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10173 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.P., A.C., M.D., P.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/D,

presso lo studio dell’avvocato FALLA TRELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato RIOMMI MAURIZIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1251/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/10/2005 r.g.n. 1749/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega MAURIZIO RIOMMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: estinzione per M. e

rigetto per gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, poi riuniti, al Tribunale di Arezzo quale giudice del lavoro, i nominativi in epigrafe indicati avevano chiesto l’accertamento della nullita’ del termine apposto ai seguenti contratti a tempo indeterminato intercorsi con Poste Italiane s.p.a.

successivamente alla data del 30 aprile 1998, ai sensi dell’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttiva e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

con la conseguente conversione dei relativi rapporti a tempo indeterminato e quindi con la condanna della societa’ a riammettere in servizio i lavoratori ricorrenti, pagando loro le retribuzioni perdute.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 5 ottobre 2005, riformando la decisione del Tribunale, ha accolto le domande di declaratoria di nullita’ del termine apposto ai contratti di lavoro, dichiarando intercorso tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rispettivamente dal 12.10.98 per I. e per P., dall’8.10.98 per A. e dal 2.12.98 per M. e condannando la societa’ a riammettere i lavoratori in servizio e a risarcire loro i danni, nella misura delle retribuzioni perdute a decorrere dall’11.11.203,previa detrazione dell’aliunde perceptum.

Avverso tale sentenza, la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonche’ dell’art. 1362 c.c. e segg.

e il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo collettivo del 25.9.97, integrativo dell’art. 8 del C.C.N.L. 1994.

Alle domande della societa’ hanno resistito, con rituale controricorso, gli intimati.

Successivamente, la societa’ ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso nei confronti di M.D., avendo con tale lavoratore raggiunto, in data 9.10.2008 in sede sindacale, un accordo transattivo della controversia, anch’esso depositato.

Poste Italiane ha altresi’ depositato una memoria riassuntiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso nei confronti di M.D., a seguito della cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti in sede sindacale; con compensazione delle spese nello spirito di tale accordo conciliativo.

Con riguardo agli altri intimati, il ricorso e’ infondato.

Esso investe nel suo nucleo centrale l’assunto della Corte territoriale, secondo cui la causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro prevista – come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 – dall’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997 (richiamata nei contratti individuali intercorsi tra le parti) avrebbe avuto un termine di efficacia, individuato nel 30 aprile 1998, pertanto ormai scaduto al momento della stipula dei contratti di lavoro medesimi.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive puo’ essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Quanto al tipo di contrattazione collettiva autorizzata a tale ampliamento, il citato L. n. 56, art. 23 si esprime in termini di “apposizione di un termine… consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1988 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenza questa Corte suprema (cfr. per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione e’ affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessita’ che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data (OMISSIS), le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimita’ dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo e’ stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti;

– e’ comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresi’ corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volonta’ delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilita’ del rapporto si era gia’ perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi e’ ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti (ancorche’ non intesi nel caso di specie in senso tecnico, trattandosi della interpretazione di accordi collettivi di diritto comune, il cui controllo in sede di legittimita’ non e’ diretto, come poi stabilito per le sentenze depositate successivamente al 1 marzo 2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 e art. 27, comma 2), sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimita’ della clausola appositiva del termine ai contratti di lavoro dei resistenti per la causale indicata in quanto stipulate successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte.

Il ricorso va conseguentemente respinto, con effetto anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di M.D., compensando le relative spese giudiziali; rigetta il ricorso nei confronti degli altri contro ricorrenti e condanna la societa’ a rimborsare loro le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 26,00 per spese e Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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