Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10173 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10173 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 24947-2009 proposto da:
BONFANTE

LUCIA

BNFLCU50C44M044P,

BAUER

CARLO

BRACRL46R11L3780, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO VENERI;
– ricorrenti contro

SOC PRIMA A SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.1.02463300232, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE TRASTEVERE 40, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 18/05/2015

MASSIMO MARZI,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NICOLA SPAGNOL;
– controricorrente nonchè contro

SOC ARTE E CORNICI SNC, IN PERSONA DEL LEGALE

– intimata –

avverso la sentenza n. 2199/2009 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 26/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Marzi Massimo, anche in nome
dell’Avv. Spagnol Nicola difensori della
controricorrente che si riporta alla conclusione del
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

RAPP.TE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28-5-2007 il Giudice di Pace di Verona,

in parziale accoglimento della domanda proposta da Bauer Carlo e
Bonfante Lucia con atto di citazione notificato in data 7 e 10-9-2001

d’incompetenza per valore pronunciata in data 21-8-2002 dal
Tribunale di Verona) notificato il 14, 18 e 19-11-2002, ordinava alla
s.r.l. Prima A ed alla s.n.c. Arte e Cornici la cessazione dal
proseguimento di ogni turbativa in danno degli attori, nonché
l’esecuzione degli interventi necessari ad eliminare la rumorosità
dell’impianto di condizionamento installato in un appartamento dello
stabile condominiale di Verona, Corso Cavour 9, nel quale era
ubicato l’appartamento a terzo piano di proprietà degli attori. Con la
stessa sentenza, inoltre, i convenuti venivano condannati al
pagamento in favore degli attori della somma di euro 1.100,00
ciascuno a titolo di risarcimento danni, oltre alla rifusione delle
spese di lite, nonché della C.T.U. e della consulenza di parte. Il
Giudice di Pace, al contrario, rigettava le domande avanzate dalla
società Prima A nei confronti della terza chiamata impresa Cordioli.
Avverso la predetta decisione proponevano appello gli attori,
lamentando, in particolare: la nullità della sentenza di primo grado
per mancata trascrizione nelle conclusioni della richiesta di C.T.U.
medica formulata dagli attori; l’omessa pronuncia sulla richiesta di

1

e successivo atto di riassunzione (facente seguito alla declaratoria

risarcimento del danno biologico da stress; la ridotta quantificazione
del danno esistenziale subito da ciascuno degli istanti in curo
1.100,00; il mancato rimborso integrale delle spese di consulenza
tecnica di parte.

rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Bauer Carlo e Bonfante Lucia, sulla base di quattro motivi.
La s.r.l. Prima A ha resistito con controricorso, mentre l’altra
intimata s.n.c. Arte e Cornici non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una
memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione
dell’art. 132 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in
cui ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado,
nella quale il Giudice di Pace, nel trascrivere le conclusioni delle
parti, non aveva riportato la richiesta di ammissione di C.T.U.
medica, formulata dagli appellanti nel foglio delle conclusioni
depositato all’udienza del 12-9-2007. Deducono che tale omissione
ha inficiato di nullità la sentenza di primo grado, non avendo il
Giudice di Pace in concreto preso in considerazione la predetta
richiesta istruttoria.

Con sentenza in data 26-9-2009 il Tribunale di Verona

Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la
mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni
delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale,

tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della
sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto negativamente
inciso sull’attività del giudice, comportando un’omissione di
pronuncia su domande od eccezioni delle parti, ovvero un difetto di
motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (tra le tante v.
Cass. 13-3-2012 n. 3979; Cass. 23-2-2007 n. 4208).
Nella specie, il Giudice di Pace, nel liquidare in favore di
ciascuno degli attori la somma di euro 1.100,00 a risarcimento del
danno esistenziale, e nel rilevare che

“null ‘altro può essere

corrisposto in assenza di documentazione o almeno di
autocertificazione”, ha implicitamente escluso l’ammissibilità di una
C.T.U. medico-legale, atteso che, in mancanza di un qualsiasi
principio di prova di un danno biologico riconducibile alle
immissioni rumorose riscontrate, l’ammissione di indagini tecniche
avrebbe assunto, all’evidenza, un carattere meramente esplorativo.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha disatteso
l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata dagli
appellanti, emergendo per implicito dalla decisione adottata dal

irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, affinché possa

giudice di primo grado il rigetto dell’istanza di cui si lamenta la
mancata menzione nell’epigrafe della sentenza.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione
degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. Deducono che il Tribunale, nel

appellanti per la prima volta in grado di appello e, quindi,
tardivamente, non ha considerato che tale voce di danno era stata
espressamente richiesta nell’atto di riassunzione di primo grado, e
che all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12-9-2006 gli
attori avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni “patrimoniali e
non patrimoniali”; richiesta che, in base ai principi affermati dalla
giurisprudenza, doveva ritenersi riferita a tutte le possibili voci di
danno originate dalla condotta dei convenuti.
Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi.
Il Tribunale ha disatteso la doglianza degli appellanti relativa
al mancato riconoscimento del ristoro del pregiudizio alla salute,
ritenendo pienamente condivisibile la valutazione espressa dal
giudice di prime cure sulla necessità di disporre di un principio di
prova della sussistenza di tale tipo di danno, costituito da
documentazione medica o, eventualmente, da una consulenza tecnica
di parte che dia conto di una lesione di carattere psicofisico.
Ciò posto, si osserva che il successivo rilievo svolto nella
sentenza impugnata, secondo cui il danno biologico da stress era

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ritenere che il danno biologico da stress era stato allegato dagli

stato, in realtà, espressamente allegato dagli appellanti solo nel
giudizio di secondo grado, costituisce un’argomentazione ultronea
rispetto all’effettiva ragione della decisione, costituita dalla
mancanza di un principio di prova circa la dedotta voce di danno.

scopo di sorreggere la decisione, già basata su altre decisive ragioni,
sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono
suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. 18-5-2005 n.
10420; Cass. 11-6-2004 n. 11160).
3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione
degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla quantificazione del
danno esistenziale. Sostengono che il Tribunale, nel ritenere
adeguato -in rapporto al dato temporale dell’impianto di
condizionamento nei soli mesi estivi e, quindi, per non più di tre
mesi all’anno- l’importo liquidato dal Giudice di Pace, e
nell’affermare che gli appellanti non avevano dato prova del
momento in cui l’impianto era stato installato, nonché del fatto che
l’impianto stesso funzionava a pieno regime durante tutto l’arco
della giornata, non ha tenuto conto della documentazione prodotta
dagli attori (verbale di assemblea condominiale delP8-5-2001, nella
quale l’assemblea, lamentando l’eccessiva rumorosità del
condizionatore della Mercedes, deliberava all’unanimità che lo
stesso venisse sostituito con un condizionatore più moderno e più

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Ed è noto che le argomentazioni ultronee, che non hanno lo

silenzioso) e dalla impresa Cordioli (fattura del 19-2-1998), nonché
delle deposizioni rese dai testi escussi, da cui risulta che l’impianto
funzionava sia di giorno che di notte.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.

motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume
trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far
ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato
esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un
punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali
da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il
convincimento è fondato, onde la ratto decidendi venga a trovarsi
priva di base (cfr., tra le altre, Cass. 24-10-2013 n. 24092; Cass. 266-2007 n. 14752; Cass. 28-6-2006 n. 14973; Cass. 21-4-2006 n.
9368).
Nella specie, le risultanze processuali asseritamente obliterate
dal giudice del gravame non sembrano dotate di una tale forza
dimostrativa da poter condurre ad una decisione diversa da quella
adottata.

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Giova rammentare che, per potersi configurare il vizio di

r

E’ sufficiente considerare, in proposito, che nel verbale
assembleare dell’8-5-2001 si dà atto che

“alcuni condomini

lamentano l’eccessiva rumorosità del condizionatore della
Mercedes “, ma non si specifica se tra tali condomini vi fossero

di installazione dell’impianto e ai tempi del suo funzionamento.
Quanto alle deposizioni testimoniali trascritte nel ricorso,
nelle stesse non viene specificata la data in cui è stato installato
l’impianto ed hanno avuto inizio i rumori intollerabili. Le
dichiarazioni richiamate, inoltre, riferiscono solo genericamente che
i rumori si sentivano sia di giorno che di notte, ma non forniscono
elementi utili riguardo all’intensità e intollerabilità di tali rumori
durante tutto l’arco della giornata.
Del tutto generico, infine, appare il riferimento alla fattura del
19-2-1998, della quale, in violazione del principio di autosufficienza
del ricorso, i ricorrenti non hanno nemmeno trascritto il contenuto;
con la conseguenza che questa Corte non è posta nelle condizioni di
verificare, sulla base della sola lettura del ricorso, se si tratti di
documento effettivamente riferibile all’acquisto dell’impianto de

quo.
4) Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando la violazione
dell’art. 91 c.p.c., si dolgono del mancato rimborso integrale delle
spese di C.T.P., che i giudici di merito hanno riconosciuto per il solo

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anche gli attori, né si fornisce alcuna indicazione riguardo all’epoca

t

,

importo di curo 2.500,00, a fronte di un esborso totale di curo
4.329,17, documentato dalle quattro fatture in atti.
Il motivo deve essere disatteso.
Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese

allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte
vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non
si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di
escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass.
3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716).
Nella specie, il Tribunale si è conformato a tali principi,
avendo riconosciuto in favore degli attori il rimborso delle spese di
consulenza tecnica di parte, nei limiti in cui ha ritenuto sussistere la
prova della riferibilità delle fatture prodotte alle prestazioni rese dal
tecnico di parte nel presente giudizio.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge.
E, in realtà, le doglianze mosse dai ricorrenti con il motivo in
esame, attraverso la formale denuncia di violazione di legge, si
risolvono sostanzialmente nella richiesta di un rinnovato esame delle
fatture prodotte, nel tentativo di dimostrare la loro integrale
riferibilità alle prestazioni rese nel presente giudizio dal consulente
di parte. In tal modo, pertanto, si sollecitano indagini di fatto non
consentite in questa sede, rientrando la valutazione delle risultanze

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sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di

processuali nei compiti istituzionalmente riservati al giudice di
merito.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese

liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese sostenute dalla controricorrente, che liquida in euro
2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consi
4

Il Consigliere relatore

Il/
Pre

sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio,

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