Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10173 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 09/05/2011), n.10173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14253/2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO

51, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE Andrea, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

CALONZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTORANA Vincenzo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3697/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/04/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato MARTIRE.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore:

Rilevato:

– che con il primo motivo del ricorso si insiste nel denunciare una presunta ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, in quanto avrebbero incluso nella massa da dividere un box non menzionato nell’atto di citazione;

– che il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se in relazione all’art. 112 c.p.c., può il giudice di primo grado estendere la propria pronuncia oltre i limiti delle domande effettuate in primo grado dall’attore”;

Ritenuto che il quesito di diritto è assolutamente generico, in quanto, in sostanza, si chiede a questa S.C. di ribadire quanto è espressamente previsto dal citato art. 112 cod. proc. civ., il che comporta la inammissibilità del motivo (il qua, e sarebbe comunque infondato, in quanto in un giudizio di divisione di eredità la massa da dividere è costituita da tutti i beni già appartenenti al de cuius e non soltanto da quelli menzionati nell’atto di citazione da parte di chi ha assunto l’iniziativa della divisione giudiziale).

Rilevato:

– che con il secondo motivo il ricorrente insiste nel sostenere che ove i giudici di merito avessero tenuto conto della (asserita donazione) effettuata dai genitori in favore della sorella sarebbe stata esclusa la lesione della legittima dalla stessa lamentata;

– che tal fine il ricorrente si lamenta del fatto che i giudici di merito non abbiano tenuto conto delle dichiarazioni contenute nel testamento olografe di F.A. e della documentazione dalla quale risultava che la villa in questione è stata costruita, su terreno che pacificamente risulta formalmente acquistato dalla sorelle, con denaro fornito dal comune genitore;

Ritenuto:

che anche tale motivo si conclude con la formulazione di un quesito di diritto incongruo (“Dica la Suprema Corte se, nell’ipotesi di un lascio testamentario e ereditario riguardante solo la legittima dell’asse, debba considerarsi come clonazione l’acquisto effettuato in vita a favore della figlia minore di un immobile con denaro dei genitori della medesima”), il che sarebbe sufficiente a concludere per la inammissibilità del motivo stesso;

che comunque il motivo sarebbe manifestamente infondato, in quanto non vengono per nulla censurate le affermazioni della sentenza impugnata, secondo la quale: “Al riguardo non può che ribadirsi quanto già rilevato nella sentenza impugnata e cioè che la documentazione in atti (V. atti pubblici di compravendita) prova indiscutibilmente l’acquisto diretto, da parte di C.L., dei terreni su cui fu costruita la Villa in (OMISSIS); nella specie, quindi, può solo configurarsi una donazione di denaro ad opera del padre delle parti, C.A., donazione che non può certo rientrare nella successione di F.A. oggetto del presente giudizio.

Non rileva, peraltro, quanto dichiarato dalla de cuius nel testamento olografo sull’acquisto di detta villa “a nome esclusivo di C. L. non essendo idonea detta dichiarazione a contraddire le risultanze documentali già indicate. Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso dal “relictum” la villa in (OMISSIS)”.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la decisione in Camera di consiglio del ricorso.

Ritenuto che tali considerazioni non sono scalfite dalle deduzioni di cui alla memoria, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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