Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10172 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33634-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale, rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., M.A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4,

presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che le rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 797/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il

06/12/2005 r.g.n. 467/05 + 2;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2010

dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per:

inammissibile per intervenuta conciliazione per M. n rigetto in subordine

accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Milano, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori indicati in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di rapporti di lavoro subordinato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a otto motivi,illustrati da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso;

successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da M.A.;

Considerato che:

dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutate l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti di detta lavoratrice deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione;

con riferimento all’assunzione di C.A. con tre contratti a termine,ed in particolare con riferimento al primo di detti contratti stipulato, per il periodo dall’8/7/2002 al 30/9/2002, “ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, anche ai sensi dell’accordo 13 febbraio e 17 aprile 2002” congiuntamente “alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, la Corte del merito, ritenuta irrilevante la doppia causale per essere stata concretamente la C. assunta con riferimento alla seconda delle indicate causali, ha dichiarato l’illegittimità del termine essendo stata la lavoratrice utilizzata per coprire vuoti di organico e non personale assente per ferie;

la suddetta impostazione è state ampiamente censurata dalla società ricorrente che con riferimento alla posizione della C. contesta la errata interpretazione ed applicazione D.Lgs. n. 368 del 2001 anche per quanto attiene il ritenuto instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

i motivi di ricorso relativi alla posizione della C. sono infondati;

questa Corte ha di recente rilevato che il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001 che, nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede, al comma 1, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2;

è stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1);

il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,, organizzativo o sostitutivo; tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate;

l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate; tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto;

nella specie la Corte del merito ha accertato, e sul punto non vi è specifica censura, che la causale specificamente indicata non si è dimostrata veritiera non essendo stata utilizzata la ricorrente per sostituire personale assente per ferie, bensì, diversamente da quanto indicato nel contratto, per colmare vuoti di organico;

quanto al ritenuto instaurarsi, a seguito dell’illegittimità del termine, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questo Collegio ritiene dare continuità giuridica al principio, sancito da questa Corte con sentenza 21 maggio 2008 n. 12985, in base al quale il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”; conseguentemente, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l’ultimo motivo proposto dalla società Poste in relazione alle conseguenze economiche derivanti dalla accertata invalidità dell’apposizione del termine è del tutto infondato atteso che la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme all’insegnamento di questa Corte Suprema (cfr. Cass. S.U. 8 ottobre 2002 n. 14381 nonchè, da ultimo, Cass. 13 aprile 2007 n. 8903) che, con riferimento all’analoga ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 cod. civ.; la Corte territoriale ha sulla base di una valutazione di merito che non è stata adeguatamente censurata in questa sede, individuato il suddetto atto di messa in mora nell’istanza ex art. 410 c.p.c.. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di M.A. e compensa le relative spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso proposto nei confronti di C. A. e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio d’illegittimità liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario e oltre spese IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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