Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10172 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12374/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

MAGAZZINI TUTTINTIMO DI G.S. & C. S.N.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei n. 239, presso

lo studio dell’Avv. Sergio Tropea, rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonino Recca e dall’Avv. Giovanna Fondacaro, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 89/34/12 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, depositata il

5 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 89/34/12 depositata il 5 aprile 2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 386/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Catania, con cui era stato accolto il ricorso della società Magazzini Tuttintimo di G.S. & C. s.n.c. avverso un avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA relativo all’anno 2000.

2. Per quanto qui d’interesse, il giudice di appello ravvisava, quale motivo di illegittimità dell’avviso contestato, la decadenza della Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, ritenendo non applicabile alla vicenda la proroga disposta dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, per avere il contribuente ricevuto, alla data di entrata in vigore della legge, la notificazione del processo verbale di constatazione ma non già dell’avviso di accertamento, ciò ostando all’accesso ai tipi di condono disciplinati dallo stesso art. 10.

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si assume, in sintesi, l’operatività alla vicenda in esame della proroga dei termini di accertamento disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

5. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata si pone in contrasto con un consolidato orientamento del giudice della nomofilachia.

Secondo quanto reiteratamente affermato da questa Corte, infatti, in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge”, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge. Si spiega: “da un lato, non potendo desumersi argomenti in contrario dalla generica locuzione normativa “i contribuenti che non si avvalgono”, venendo in ogni caso ad essere circoscritta la iniziativa volontaria del contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa nell’ambito dei limiti legali previsti per il suo esercizio, dovendo quindi ricomprendersi nell’indicata espressione anche l’ipotesi in cui la legge non consenta di avvalersi di detta integrazione ai fini del condono; dall’altro apparendo incompatibile con il principio di ragionevolezza la diversa interpretazione secondo cui la norma riserverebbe – illogicamente – un trattamento differenziato ai contribuenti che non hanno inteso avvalersi del condono rispetto a quelli (che risulterebbero così avvantaggiati dal più breve termine di decadenza per l’accertamento) nei cui confronti difettano gli stessi presupposti di legge per esercitare la facoltà di integrazione della dichiarazione e fruire del condono” (così, testualmente, Cass. 19/12/2019, n. 33775; conformi, ex plurimis, Cass. 16/02/2018, n. 3816; Cass. 11/08/2016, n. 16964; Cass. 26/10/2014, n. 22921; Cass. 23/07/2010, n. 17395).

6. Alla stregua dell’enunciato principio di diritto (che va ribadito, non emergendo dalla prospettazione del controricorrente ragioni per un ripensamento critico) deve essere quindi valutata la (maturata o meno) decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, erroneamente invece apprezzata dal giudice di merito avendo riguardo alla (non dirimente, per quanto detto) mancata notifica dell’avviso all’epoca di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002.

7. A tanto provvederà la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, in accoglimento del ricorso e previa cassazione della sentenza impugnata.

8. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

 

 

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