Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10172 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10172 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 28086-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CALABRESE LEONARDO;
– intimato avverso la sentenza n. 380/5/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del
17.10.2011,

depositata

il

25/10/2011;

Data pubblicazione: 09/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la relazione di seguito integralmente trascritta:

sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania/Salerno, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la riformulazione di una cartella di
pagamento emessa per Irpef 2003 a seguito del controllo di cui all’articolo 36 bis d.p.r. 600/73;
in particolare il giudice territoriale ha disposto che la cartella fosse riformulata tenendo conto
della validità dell’istanza del contribuente di condono ex art. 9 bis I. 289/02, giudicando tale
istanza efficace nonostante che non tutte le rate di condono fossero state tempestivamente
pagate dal contribuente.
La Commissione Tributaria Regionale motiva la propria decisione sull’argomento che il
provvedimento di diniego di condono emesso dall’Ufficio in considerazione dell’incompleto o
tardivo pagamento delle rate del condono stesso era stato annullato con sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, confermate in secondo grado con la sentenza
n. 153 della Commissione Tributaria Regionale della Campania/Salerno emessa all’udienza del
23 aprile 2009 e depositata il 13 maggio 2009. In particolare la sentenza qui gravata afferma
che l’impugnata cartella di pagamento andrebbe riformulata sul presupposto dell’efficacia della
domanda di condono del contribuente, in quanto, allo stato, il diniego di condono risultava
giudizialmente annullato.
L’Agenzia delle Entrate svolge tre motivi di gravame.
Col primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 2909 cc in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa attribuendo efficacia vincolante, nel giudizio
sull’impugnazione della cartella conseguente ad un diniego di condono, ad una sentenza resa
nel giudizio di impugnazione di tale diniego prima che la stessa passasse in giudicato.
Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 295 cpc in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa omettendo di sospendere il giudizio sull’impugnativa
della cartella fino alla definizione con sentenza passata in giudicatosi del giudizio
sull’impugnativa del diniego di condono.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’ articolo 9 bis 1. 289/02 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa disponendo che l’Ufficio considerasse
efficace il condono del contribuente, pur a fronte dell’incompleto pagamento delle relative le
rate.
Il contribuente non si è costituito.
Ric. 2012 n. 28086 sez. MT – ud. 20-02-2014
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«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Leonardo Calabrese per la cassazione della

Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Va preliminarmente osservato che tra il giudizio sull’impugnativa di un diniego di condono ed
il giudizio sull’impugnativa della cartella emessa per la riscossione dei tributi compresi nella
domanda di condono oggetto del diniego esiste una relazione di pregiudizialità rilevante ai fini
della sospensione necessaria ex art. 295 cpc. In proposito, infatti, questa Corte ha già chiarito,
con la sentenza n. 19821/09, che “Il giudizio tributario avente ad oggetto la validità o il

30 dicembre 1991, n. 413), ovvero la decadenza dalla stessa, ha carattere pregiudiziale
rispetto a quello, vertente tra le medesime parti, riguardante il merito dell’accertamento
relativo alla stessa imposta, in quanto la decisione sul condono si riflette necessariamente
condizionandola, sulla decisione concernente il merito dell’accertamento. Pertanto, ove risulti
la pendenza di un altro giudizio tra le medesime parti in ordine alla validità o al
perfezionamento del condono o alla decadenza dallo stesso, il giudice tributario è tenuto, ai
sensi dell’art.295 cod. proc. civ., a sospendere il giudizio riguardante il merito
dell’accertamento, fino alla decisione del primo con autorità di giudicato.” Né a tale
conclusione osta il disposto dell’articolo 39 D.Lgs. 546/92, giacché, come reiteratamente
affermato da questa Corte, tale disposizione regola i rapporti tra il giudice tributario e gli altri
giudici, ma non i rapporti tra giudizi pendenti davanti a diversi giudici tributari, nei quali trova
applicazione l’articolo 295 cpc (cfr. Cass. 17937/04, 3420/05, 18540/10).
Tanto premesso, si osserva che nel presente procedimento la Commissione Tributaria
Regionale ha riconosciuto la pregiudizialità esistente tra l’impugnativa della cartella,
sottoposta al suo giudizio, e l’impugnativa del diniego del condono richiesto dal contribuente
per i tributi pretesi con tale cartella, costituente oggetto di altro procedimento. Ciò emerge con
chiarezza dal rilievo che la sentenza qui gravata non contiene alcun autonomo giudizio sulla
illegittimità del diniego di condono opposto dall’Amministrazione al contribuente, ma annulla
l’impugnata cartella esattoriale in base alla mera recezione della sentenza che tale diniego ha
giudicato illegittimo. In tal modo, tuttavia, la sentenza qui gravata non ha tratto dal
riconoscimento del menzionato rapporto di pregiudizialità la conseguenza dovuta ai sensi
dell’articolo 295 cpc, ossia quella della necessità della sospensione del giudizio
sull’impugnativa della cartella fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del
giudizio sull’impugnativa del diniego di condono; ma, come sottolinea la difesa erariale, si è
pronunciato come se la sentenza di secondo grado che ha accolto l’impugnativa del diniego di
condono fosse passata in giudicato (circostanza, quest’ultima, pacificamente esclusa, perché
tale sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione n.
17491/10 RG , ancora prendente, alla data di stesura della presente relazione, davanti a questa
Corte).
La decisione della sentenza gravata risulta quindi emessa in violazione tanto dell’articolo 295
cpc quanto dell’articolo 2909 cpc.

Ric. 2012 n. 28086 sez. MT – ud. 20-02-2014
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perfezionamento della definizione agevolata di un’imposta (nella specie, ai sensi della legge

Il terzo motivo di ricorso appare inammissibile perché non risulta pertinente alla ratio decidendi
della sentenza gravata, la quale, come già sopra sottolineato, non si fonda su un’interpretazione
dell’articolo 9 bis I. 289/02 diversa a da quella ritenuta corretta dalla ricorrente, ma sulla
ritenuta autorità della sentenza di secondo grado che ha annullato il diniego di condono.
Si propone quindi l’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso, la declaratoria di
inammissibilità del terzo e l’annullamento della sentenza gravata con rinvio alla Commissione

passata in giudicato, del giudizio sull’impugnativa del diniego di condono o, qualora, nelle
more, quest’ultimo giudizio sia stato definito, si uniformi al relativo giudicato.»

che il contribuente intimato non si è costituito;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Campania, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento ai primi due motivi, inammissibile
il terzo, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania, che regolerà anche le spese
del presente giudizio

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014.

Tributaria Regionale perché questa sospenda il giudizio fino alla definizione, con sentenza

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