Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10171 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 19/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19469/2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Marcora

18/20, presso lo studio dell’avvocato Faggiani Guido che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Dalla Bona Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2123/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 da Dott. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ordinanza dell’11 maggio 2017 il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da I.M., nato in (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia con la quale era stato negato allo stesso il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso tale decisione I.M. ha proposto appello.

Il richiedente aveva dedotto dinanzi alla Commissione, e ribadito dinanzi all’autorità giudiziaria, di essere cresciuto con la nonna materna e che all’età di dodici anni, avendole chiesto informazioni circa alcuni segni sul suo stomaco, aveva appreso che il padre faceva parte della setta degli (OMISSIS) e che aveva già sacrificato alcuni suoi figli. Per tale ragione la madre era fuggita con lui e si era trasferita presso la nonna. Egli aveva però deciso nel (OMISSIS) di incontrare suo padre. Questi, mostrandosi lieto di vederlo, lo aveva invitato a bere, sicchè egli si era dopo mezz’ora addormentato, ritrovandosi, al risveglio, in una stanza “segreta”. Ricordandosi del racconto della nonna, era fuggito calandosi da una finestra, ciò che gli aveva provocato la frattura di una gamba. Era stato soccorso da uno sconosciuto che lo aveva condotto nella propria abitazione, e quindi in ospedale. Intanto aveva appreso dalla nonna che il padre lo stava cercando per sacrificarlo, ed aveva perciò lasciato il Paese recandosi in Libia, e poi in Italia.

2. La Corte d’appello di Bari ha rigettato il gravame. A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado ha rilevato la inverosimiglianza e scarsa credibilità delle situazioni esposte dal richiedente, con particolare riferimento al lungo tempo trascorso dal momento in cui lo stesso avrebbe appreso della esistenza di suo padre e quello in cui lo avrebbe incontrato, non dopo un mese, come da lui sostenuto, ma dopo molti anni. Inoltre, il padre era deceduto subito dopo la partenza di I.M., sicchè i timori di quest’ultimo non avevano più fondamento. In effetti – ha rilevato la Corte di merito – il richiedente ha fondato la propria richiesta di protezione internazionale su ragioni economiche, essendo rimasto orfano ed avendo problemi alla gamba: motivazioni non ricomprese tra le ragioni che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

La Corte ha altresì negato il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del predetto D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla stregua del rilievo che, pur essendo presenti in Nigeria elementi di tensione politica, non sussiste nella zona di provenienza dell’appellante (Edo State), situata nell’estremo Sud del Paese, una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, nè tale da determinare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione. E nemmeno il richiedente presenta, secondo la Corte, caratteristiche specifiche tali da esporlo a rischio differenziato e qualificato.

Le medesime ragioni hanno indotto la Corte a confermare altresì il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non versandosi in ipotesi riconducibile ai “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la insussistenza di esigenze di carattere umanitario in assenza di allegazione di parte.

2. – Per la cassazione di tale sentenza I.M. propone ricorso sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della direttiva 2004/83/CE, recepita con lo stesso D.Lgs.. Si osserva che non è compito del giudice valutare la genericità o inattendibilità del richiedente asilo, ma solo se si sia formata la prova secondi i criteri di cui al citato art. 3, cioè in base alla coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni, alla plausibilità ed alla verifica delle stesse. La Corte ha omesso il proprio dovere di compiere indagini officiose imposte in caso di richiesta di protezione sussidiaria, ed ha inoltre limitato il campo del proprio esame del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.- Con la seconda censura si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della direttiva 2004/83/CE, recepita con lo stesso D.Lgs. ed error in procedendo. La Corte ha omesso di considerare il quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata presente in Nigeria.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed error in procedendo in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, alla direttiva 2004/83/CE, all’art. 2 Cost. e all’art. 8 CEDU. E’ mancata, secondo il ricorrente, un’attività istruttoria volta all’accertamento di una sua situazione di vulnerabilità.

4.- I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono fondati nei termini di seguito precisati.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi siano transitati. Da tale disposizione si desume – e si desumeva prima ancora che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, inserito del D.L. n. 119 del 2014, art. 5, comma 1, lett. b) quater, convertito in L. n. 146 del 2014, prevedesse esplicitamente l’acquisizione d’ufficio di notizie sulla situazione del Paese di origine del richiedente e sulla specifica condizione di questo – che in subiecta materia il giudice dispone di poteri officiosi di indagine e che allo stesso compete di verificare, sulla scorta delle informazioni richiamate dalla norma, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio: ciò che deve porsi in atto, è, dunque un accertamento d’ufficio aggiornato al momento della decisione (per tutte: Cass. 28 giugno 2018, n. 17075). L’effettuazione di tale accertamento, proprio in quanto imposto dalla legge, deve essere poi obiettivamente verificabile (dal richiedente, dall’Amministrazione e dallo stesso giudice dell’impugnazione). Ciò implica che il provvedimento reso debba quantomeno dar conto delle fonti informative consultate: indicazione, codesta, tanto più necessaria, in quanto consente di affermare (o negare) che l’attività di indagine sia stata effettivamente condotta sulla base di notizie aggiornate, come il richiamato art. 8, comma 3, per l’appunto richiede.

Nella specie, La Corte distrettuale ha escluso la presenza di un conflitto che esponesse l’odierno ricorrente a un rischio effettivo di danno grave in caso di rientro nel suo Paese senza fornire alcuna puntuale indicazione circa le fonti delle notizie attinte, senza dare conto dell’espletamento di alcuna attività istruttoria volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del ricorrente. Essa non ha operato alcun riferimento alle ragioni del proprio convincimento in ordine alla inesistenza, nella regione di provenienza dell’Iyoha (Edo State), di violenza indiscriminata o di rischio di danno grave per la popolazione, pur in presenza di elementi di tensione politica in Nigeria. In tal modo il giudice di secondo grado si è discostato dalle prescrizioni di legge richiamate.

5. – Resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso l’esame del terzo, diretto a censurare il mancato accoglimento della istanza di riconoscimento della protezione umanitaria.

6. – Conclusivamente, devono essere accolti il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione – cui è altresì demandato il regolamento delle spese del presente giudizio – che la riesaminerà alla luce dei principi di diritto enunciati sub 4.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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