Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10171 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.21/04/2017), n. 10171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28826-2015 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE
RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,
MAURIZIO CIMETTI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA VALLISNERI, 1l
presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ELIDO GUERRINI;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il provvedimento n. 793/13/2015, emessa il 19/03/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Equitalia propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto fondata l’eccezione del contribuente di non avere mai ricevuto notifica di alcune cartelle esattoriali (notificate tra il 2001 e il 2006), in quanto residente all’estero.
La sentenza di appello assume la nullità o inesistenza della notifica sulla base di due argomenti. Da un lato, assume che Equitalia non ha dato prova dell’avvenuta notifica, limitandosi al deposito di copia della relata e degli estratti di ruolo.
Inoltre, secondo la CTR, Equitalia non ha depositato prova della spedizione e ricezione della raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c.
L’agente della riscossione propone ricorso con due motivi, mentre il contribuente presenta controdeduzioni. Si è costituita, ma senza controdedurre, l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso appare infondato, quanto al secondo motivo, che comunque è assorbente.
Invero, ed è oggetto del primo motivo di ricorso, pur essendo fondata la tesi secondo cui il concessionario, che notifica la cartella in unico esemplare, può limitarsi a depositare copia della relata e dell’estratto di ruolo (Cass. n. 12888 del 2015; Cass. n. 10326 del 2014), tuttavia, la prova della notifica presuppone la dimostrazione dell’invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso, infatti, verte sul perfezionamento della notificazione nei confronti di contribuente, relativamente irreperibile, (perchè non residente in loco, ma all’estero).
In questo caso, la tesi di Equitalia, secondo cui non è necessario spedire la raccomandata (ex art. 140 c.p.c.), ma è sufficiente il l’affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune, è smentita dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. n. 25079 del 2014).
Si tenga conto del fatto che la regola invocata da Equitalia presupporrebbe, invece, che nel Comune in cui va eseguita la notificazione non vi sia alcuna abitazione, ufficio o azienda del contribuente (caso nel quale la notifica si perfeziona, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60 con l’affissione dell’avviso).
Invece, nel caso che ci occupa non di mancanza di recapito si tratta, bensì di momentanea irreperibilità dovuta al trasferimento all’estero, che imponeva la notificazione ex art. 140 c.p.c. nella sua interezza, e dunque mediante spedizione di raccomandata, di cui invece non v’è prova agli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna Equitalia Sud SpA a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017