Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10171 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10171 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 18/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 16566-2011 proposto da:
COLLI VIGNARELLI MARIO GIOVANNI CLLMGV43L13L378G,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO
EMILIO 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA
RAFFAELLA TALOTTA, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale per Notaio dott. Marco Schiavi del
2015

14.05.2012 in Milano Rep.n. 20561;
– ricorrente –

148
contro

COLLI

VIGNARELLI

ANTONIO

DANIELE

(deceduto)

CLLNN041P06L378Y e per esso COLLI VIGNARELLI DANIELE

v/’

FILIPPO, CLLDLF72T11F205L, e COLLI VIGNARELLI FEDERICA
IRMA, CLLFRC70B55F205P, in qualità di suoi eredi,
LANTERI EMILIA, COLLI VIGNARELLI MAURIZIO
CLLMRZ67D19F205J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA BARENGHI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO DELIO ANGELO SAPORITI
giusta procura speciale per Notaio dott. Carlo Cavagna
del 15.01.2015 in Voghera Rep.n. 24688;
COLLI . VIGNARELLI ERNESTO CLLRST38T23E500U, domiciliato
ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati SALVATORE ARMENIO e DANIELA DE STEFANO;
controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1033/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato VIRGILIO TERZOLI,

con delega

dell’Avvocato MARIA RAFFAELLA TALOTTA difensore del
ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti
difensivi depositati;
udito l’Avvocato MARCO DELIO ANGELO SAPORITI,
difensore degli eredi controricorrenti, che ha chiesto
il rigetto del ricorso e la condanna alle spese;

t

udito il P.M. in persona del
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS

Sostituto

Procuratore

che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

o

l

Svolgimento del processo
1) Il tribunale di Milano con sentenza del 2005 ha disposto lo
scioglimento della comunione ereditaria dei coniugi Colli
Vignarelli-Scandroglio e ha diviso le due masse tra i 5 eredi con

dell’eredità e crediti degli eredi.
La Corte di appello di Milano è stata investita da gravame
interposto da Mario Colli Vignarelli e da appelli incidentali
degli altri eredi.
Con sentenza 14 aprile 2011 ha rigettato la censura relativa alla
disapplicazione della scheda testamentaria

del gennaio 1986,

che

era stata disconosciuta e che secondo l’appellante avrebbe dovuto
essere contestata con querela di falso.
,

Ha osservato che, come rilevato dal tribunale, la scheda
testamentaria del 1986 non poteva essere considerata tale, perché
tra ttavasi di copia redatta con carta carbone
originale,

e

non di un

sicché non assumeva la dignità di testamento olografo;

che tale valore non poteva esserle conferito né in forza dell’uso
fattone in un precedente giudizio, chiusosi con sentenza in rito,
né della pubblicazione dell’atto da parte di un notaio, giacché
quest’ultimo si era limitato ad attestare che dell’atto gli era
stata consegnata copia in carta carbone.
La Corte ha inoltre rilevato che ogni eccezione circa il riparto
Ii
i
i

era infondato, anche perché le quote ereditarie erano state
determinate, in base a successione ab intestato per il padre e al
t

testamento del 1993 quanto alla madre, in forza di accordo delle
n. 16566-11 D’Ascola rei

3

assegnazione dei beni, conguagli, compensazioni tra debiti

:

e

parti, attestato dalle loro richieste formulate nel verbale del 29
novembre 2011.
1.1) I tre motivi del ricorso per cassazione, proposto il 22
giugno 2011 da Mario Giovanni Colli Vignarelli, ruotano intorno
alla validità e utilizzabilità della scheda testamentaria del

Divisi in due gruppi, i coeredi hanno resistito con controricorso.
Inizialmente vi è stata trattazione con rito camerale, per la
concessione di termine ad Ernesto Colli Vignarelli di rinotificare
il controricorso al ricorrente (ord. 134569/12).
E’ deceduto nelle more Antonio Daniele Colli Vignarelli e si sono
costituiti i suoi eredi, i quali unitamente agli altri contro
ricorrenti Maurizio Colli Vignarelli e Lanteri Emilia hanno
nominato un nuovo difensore. Anche il ricorrente, in sostituzione
del precedente, anch’egli deceduto, ha rilasciato procura ad altro
legale.
All’odierna udienza di discussione non sono state sollevate
eccezioni sulla regolarità della costituzione di alcuna delle
parti.
Motivi della decisione
2) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea e falsa
applicazione degli artt. 214 e 215.
Sostiene che la scheda testamentaria era stata tacitamente
riconosciuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 7175/99,
giudizio in cui il testamento era stato prodotto e non era stato
ì

n. 16566-11 D’Ascola rei

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1986.

disconosciuto, anzi i resistenti avevano chiesto che fosse
applicata.
Pertanto non avrebbero più potuto disconoscerla.
2.1) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c e 2702 c.c.
i resistenti

avrebbero dovuto proporre querela di falso per contestare
l’efficacia del testamento.
2.2) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione
dell’art. 602 c.p.c.
Mario Giovanni Colli Vignarelli afferma che sussistono i requisiti
della olografia e della sottoscrizione necessari per attribuire
il carattere di testamento olografo alla scheda controversa.
Deduce che l’utilizzo della carta carbone “assicura la possibilità
di creare in maniera contestuale più esemplari del medesimo
documento, così da avere una pluralità di originali assolutamente
identici e frutto, ognuno, della medesima mano”.
A sostegno della piena validità del documento cita la
giurisprudenza che si sarebbe formata in tema di atto di
costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, ritenuto
valido ancorchè solo uno dei tre esemplari dell’atto sia firmato
in originale.
3) Quest’ultima censura, che dal punto di vista logico precede e
assorbe le altre, è manifestamente infondata.
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602
c.c., l’autografia della sottoscrizione, nonché della data e del
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Sostiene che, avvenuto il riconoscimento tacito,

testo del documento, prescrizioni che hanno la finalità di
soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza
della riferibilità al testatore e dell’inequivocabile paternità e
responsabilità del medesimo.
Qualora non venga prodotto l’originale del testamento,

ma una

copia di esso, è giustificata la presunzione che il “de cuius” lo
abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza
che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali,
a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di
cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per
distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al
momento dell’apertura della successione (Cass 17237/11; 12098/95).
La Corte di appello ha tenuto fede a tale consolidato principio.
3.1)Ha infatti ricordato che il testamento olografo può essere
revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione
(art. 684 c.c.), cosicché, va qui ribadito, la prova di cui sopra
è indispensabile per dimostrare che la irreperibilità
dell’olografo non può farsi risalire al testatore, oppure che
quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era
animato da volontà di revoca.
Nella specie è indubbio che parte ricorrente intenda valersi di
una copia in carta carbone dell’originale, non più ritrovato, e
che quindi deve ritenersi soppresso.
La copia, ancorchè fedele all’originale, non può superare questo
limite.

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T P1

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La S-uprema Corte ha avuto modo di chiarire che <

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