Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10170 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33235-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RADDI STEFANO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 924/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 1266/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto in subordine e

accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che il giudice d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a termine stipulati nel giugno 2001 fra i lavoratori in epigrafe e Poste Italiane s.p.a.;

Che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a due motivi nei quali sono formulati i quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che la società ha depositato memoria illustrativa;

Che C.B. ha resistito con controricorso, mentre F. P. non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

la Corte territoriale, con riferimento ai contratti a termine, di cui è causa, stipulati nel giugno 2001 ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi,sulla premessa che per la stipula del singolo contratto a termine, sulla base della citata previsione collettiva, al fine di non ricadere nella nullità connessa al rispetto del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie, e per consentire un controllo non solo formale, ma anche sostanziale della legittimità del ricorso a tale tipologia di contratto (inteso pur sempre come fattispecie derogatoria a quella generale del rapporto a tempo indeterminato), devono essere fornite precisazioni concernenti il concreto ambito territoriale ove il lavoratore viene inserito, il settore interessato, il nuovo servizio sperimentale avviato ovvero il nuovo processo produttivo introdotto, le modifiche organizzative apportate nei vari settori che richiedano l’assunzione di personale a termine e le eventuali carenze temporanee di organico, ha ritenuto la nullità del termine apposto ai contratti in questione in quanto nei contratti individuali era semplicemente riprodotta la formula contenuta nella sopra riferita norma collettiva;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente la quale contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito alla citata norma collettiva;

la censura è fondata;

deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;

questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2004 n. 9245) decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti;

nel caso di specie, l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi; la sentenza impugnata, premesso di voler superare ogni perplessità in ordine alla legittimità di tale disposizione nonostante la ritenuta genericità della stessa, ne ha dato uninterpretazione in base alla quale tale disposizione non conterrebbe l’autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali;

siffatta interpretazione è affetta dai denunciati vizi di violazione dell’art. 1362 e segg. cod. civ. e di motivazione: in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo, nè la sentenza del resto, ha compiuto alcun tentativo per individuarli;

appare peraltro decisivo il rilievo che, come si desume agevolmente dal complesso delle considerazioni svolte in motivazione, il presupposto interpretativo, pur non esplicitato, è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a legge (art. 1367 cod. civ.); convincono di ciò i riferimenti alla necessaria temporaneità dell’autorizzazione all’impossibilità di ritenere vulnerato il rapporto tra regola (contratto a tempo indeterminato) ed eccezione (durata determinata); la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavatali dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962; l’interpretazione dell’accordo è stata, perciò, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo “pregiudizio”, erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato spiega la mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi realmente l’interpretazione secondo cui l’accordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni; al riguardo, elementi utili per l’interpretazione si sarebbero potuti ricavare dal successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 per ricostruite in modo coerente l’intenzione delle parti quanto alla portata dell’autorizzazione stessa;

per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata;

ritenuto, per le ragioni fin qui esposte, che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame sia quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi, non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, viene a cadere l’unica ragione per cui l’apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 per decidere la causa nel merito e per l’effetto per rigettare la domanda delle ricorrenti in primo grado sopra indicate;

nelle esposte considerazioni rimane assorbito il secondo motivo relativo alla questione dell’alluci perceptum;

avuto riguardo alla materia del contendere ed alle oscillazioni giurisprudenziali specie dei giudici di merito stimasi compensare tra le parti le spese dell’ intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande delle lavoratrici in epigrafe compensando le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA