Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10170 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/04/2017), n. 10170
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17520-2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE
102, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FRANCESCO CLAUSI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.
Fatto
RITENUTO
che M.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio con il virus HCV asseritamente contratto a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto; che si costituì in giudizio il Ministero chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27 gennaio 2015, ha accolto il gravame ed ha condannato il Ministero della salute al pagamento della somma di Euro 166.253,57, con scomputo di quanto eventualmente riconosciuto all’appellante a titolo di indennizzo sulla base della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e con il carico dei due terzi delle spese dei due gradi di giudizio;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre M.A. con atto affidato a due motivi;
che resiste con controricorso il Ministero della salute.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
che entrambe le censure hanno ad oggetto il riconoscimento della compensazione tra le somme percepite a titolo di risarcimento del danno con quelle eventualmente percepite a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, in particolare rilevando che il Ministero non avrebbe provato l’erogazione di dette prestazioni; che, attesa la delicatezza della questione ed alla luce dei precedenti di cui alla sentenza 14 giugno 2013, n. 14932, ed all’ordinanza 10 maggio 2016, n. 9434, di questa Corte, appare opportuno che la trattazione del ricorso avvenga in udienza pubblica.
PQM
La Corte dispone che la trattazione del presente ricorso avvenga in udienza pubblica presso la Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017