Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10170 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10170 Anno 2015
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: FALASCHI MILENA

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sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19440/09) proposto da:
COMPRI GINO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale con atto notaio Giovanna
!orini di Verona del 15.9.2014 rep. n. 13583, dall’Avv.to Luca Sorpresa del foro di Verona ed
elettivamente domiciliato presso l’Avv.to Roberto Codini in Roma, via Gramsci n. 28;

ricorrente

contro
COMPRI ELVIO, rappresentato e difeso dall’Avv.to Gianpaolo Campanini del foro di Verona e
dall’Avv.to Benito Panarini del foro di Roma, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Celimontana n. 38;

controntorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 776 depositata il 3 giugno 2008.

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1

Data pubblicazione: 18/05/2015

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2015 dal
Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to Benito Panariti, per parte resistente;

Core che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 2 aprile 1996 Gino COMPRI adiva il Tribunale di Verona
esponendo di avere informato i proprietari degli immobili finitimi della volontà di recingere il suo
I
bene, cui si era opposto Elvio COMPRI, il quale resisteva anche in giudizio ed il giudice adito,
espletata istruttoria, rigettava la domanda attorea.
Interposto rituale appello dal medesimo Gino COMPRI, la Corte di appello di Venezia, nella
resistenza dell’ appellato, rigettava l’appello principale.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello lacunare ha proposto ricorso per cassazione la
Regione PUGLIA, affidato a due motivi, cui resisteva Elvio COMPRI con controricorso.
11 13 gennaio 2015 il difensore di parte ricorrente ha depositato atto congiunto di rinuncia al
ricorso, con compensazione delle spese processuali, sottoscritto da entrambi i difensori, a ciò
autorizzati dalla procura speciale di cui sono muniti (cfr Cass. q12 giugno 1973 n. 1689). .
.4 Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., in forza di tale atto, si deve dichiarare l’estinzione del
processo di cassazione ed essendo congiunta, non va emessa alcuna statuizione in ordine alla
regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile, il 21 gennaio 2015.

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