Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1017 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1017 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 30577-2011 proposto da:
EREDI DI DE MARTINO MARIO: CORTELLESSA RITA E DE
MARTINO ANDREA, SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE
SCGGPP38S19H243V,

CAFAGNA

CLAUDIO

CFGCLD45H07F839A,

CARAPELLA

ALFREDO

CRPLRD39P18I676B, TRAVERSI ALBANO
TRVLBN39D07Z315V, ARGENTO LUIGI RGNLGU42D04F839Z,
BARBI ALDO BRBLDA45D11L860Q, BOVIO PAOLO
BV0PLA45M23F839K, FIORDORO FULVIO
FRDFLV39R29L245R,

FIORENTINO
IACOVIELLO

FRNLRD48P16B452Y,

IOVINO

CVLLGO49E71E605G,
VNINTN46L18E125K,
BCCDNN39L31C983A,
CCCGNR42E07A064C,

BUCCI

ADRIANO

CACCA VALE
DI

LUCA

ALFREDO
OLGA
ANTONIO
ENRICO
GENNARO
UMBERTO

Data pubblicazione: 20/01/2014

DLCMRT48C11L2450,
CPNGPP42T05E031G,

IACOPINO
DE

DMRVTR40A30F839X,

GIUSEPPE

MARTINO

VITTORIO

FIORENZANO

LUCIO

FRNLCU45M02F839P,

MAURIELLO

CATELLO

MRLCLL43C09C129P,

PAUDICE

GIUSEPPE

DSMVTR40M17F839G, BOVIO VITO VV0VTI43P29C246J,
ACAMPA SALVATORE CMPSVT38L20F839L, NILO
LEOPOLDO NLILLD46A01C129F, CASTALDO FRANCESCO
CSTFNC47E16A064R, RAULO ENRICO RLANRC40T22F839R,
DE ROSA GIUSEPPE DRSGPP44T21F839I, FRATINI ROBERTO
FRTRRT38A02F839B, MARRA PIETRO MRRPTR45013C557V,
TRICARICO CLAUDIO TRCCLD41004F839J, CAPASSO
FRANCESCO PAOLO CPSFNC42E01F839X, VENTIMIGLIA
ANTONIO VNTNTN46P22F839U, ARCHITRAVO ERNESTO
RCHRST46C27F839G, MARZANO DOMENICO
BOZZA

MRZDNC41S15E031G,

MARIANO

BZZMRN40E18F839L, CAPPELLI ANTONIO
CPPNTN45E10F839G, ESPOSITO ALDO SPSLDA39M12F839P,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE 244,
presso lo studio dell’avvocato FASSARI CLAUDIO, che li
rappresenta e difende, giusta procura ad litem per Cortellessa Rita (per
atto notaio Raffaella Caiazzo di Napoli, in data 10.11.2011, n. rep.
43532) in calce al ricorso e per tutti gli altri ricorrenti giuste procure ad
litem in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

Ric. 2011 n. 30577 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

PDCGPP41B20L851F, DE SIMONE VITTORIO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL
TERRITORIO e AGENZIA DEL DEMANIO in persona dei
rispettivi Direttori pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

legis;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1191/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 15.2.2011, depositata il 15/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Claudio Fassari che si riporta agli
scritti ed insiste nel 10 motivo del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 30577 sez. ML – ud. 16-09-2013
-3-

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

30577/2011 Acampa Salvatore ed altri c. Ministero Economia
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta civile
Ordinanza
Acampa Salvatore ed altri, dipendenti del Ministero dell’Economia, inquadrati nella 9^ qualifica
ministeri, avevano evocato in giudizio avanti al Tribunale di Napoli quale giudice del lavoro, il
Ministero, lamentando che questi, in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio normativo
1998/2001, biennio economico 1998-1999, attribuisse loro illegittimamente un trattamento
economico deteriore rispetto a quello del personale del soppresso ruolo direttivo ad esaurimento,
nonostante l’identità di mansioni e l’avvenuta confluenza nella medesima Area; avevano pertanto
chiesto la piena equiparazione a tale ultimo personale.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Napoli hanno respinto la domanda.
In particolare, la Corte territoriale ha escluso la violazione da parte del Ministero del D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 45 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49), relativo all’obbligo di parità del trattamento
contrattuale dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in ragione del fatto che la
differenziazione sarebbe stata, nel caso in esame, giustificata dalla pregressa disciplina concernente
il personale del soppresso ruolo ad esaurimento.
Avverso tale sentenza, propongono ora ricorso per cassazione i soccombenti.
Resiste alle domande il Ministero con rituale controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria critica dei ricorrenti;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione non sono condivisibili, ravvisandosi la nullità della
sentenza, di cui al primo motivo di ricorso, perché questa anche nell’originale, manca della pagina
n. 2 sì da rendere non intelligibile la motivazione;
Ritenuto che pertanto la sentenza è nulla di talché il primo motivo di ricorso va accolto con
assorbimento degli altri.
Le sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di
questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.

1

funzionale, poi confluita nell’Area C, posizione economica C3 di cui al C.C.N.L. del comparto

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione.
Il presidente

Così deciso in Roma il 16 settembre 2013.

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