Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1017 del 17/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1017 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 24557-2013 proposto da:
MAGRIN MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G
FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE
MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIERFRANCESCO SCATA’;
– ricorrentecontro

2017
2536

MATTEI GIOBATTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANDREA DORIA 64 SC.G, presso lo studio dell’avvocato
DANIELA PICCIONI,

che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LIA CODEN;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

nonchè contro

GIORDANI MARGHERITA, MATTEI MARIO;
– intimati

avverso la sentenza n. 175/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DE MARTINO Roberto, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato PICCIONI

Daniela,

difensore del

resistente che si riporta agli atti depositati e chiede
il rigetto del ricorso.

udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Fatti di causa
Con sentenza n. 1562/2011 questa Corte, accogliendo il solo
terzo motivo del ricorso proposto da Magrin Mario avverso la
decisione della Corte di Appello di Trieste in data 7 dicembre
2004, cassava quest’ultima quanto alla condanna al

fabbricato.
La cassazione della sentenza della Corte triestina veniva
statuita da questa Corte in relazione , più specificamente,
alla carente valutazione probatoria del nesso eziologico fra
l’inadempimento del predetto Magrin e l’onere emendativo
allo stesso richiesto dalle controparti.
Deve chiarirsi, in breve, al riguardo che gli odierni
controcorrenti avevano commissionato, con apposito
incarico professionale al Magrin, architetto, il compito di
risolvere il problema da cui era afflitto il loro fabbricato e
consistente in allagamenti ed infiltrazioni.
Tale opus – a dire dei committenti- non era stato
correttamente adempiuto dal professionista incaricato, data
la persistenza delle infiltrazioni, e -pertanto- veniva
richiesta la condanna del Magrin, accertato il suo
inadempimento, a rivalere gli odierni controricorrenti delle
spese necessarie per ottenere un risultato soddisfacente,
nonché al risarcimento del danno per mancata utilizzazione
del bene immobile.
3

pagamento dei lavori necessari alla rimozione dei vizi di un

Riassunto il giudizio a seguito della prima anzidetta
pronuncia di questa Corte, la Corte di Appello di Trieste, con
sentenza h. 175/2013, condannava il Magrin al pagamento
in favore degli odierni controricorrenti della somma capitale
di € 9.296,22, oltre rivalutazione ed interessi, compensando

rimanente- a carico del Magrin stesso.
Nell’occasione la Corte triestina, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio, riteneva la responsabilità del
professionista in ordine anche al danno mediato
riconducibile all’inadempimento del professionista incaricato
per omessa presentazione di una progettazione tale da
ovviare alle infiltrazione e consentire anche di beneficiare di
contributo pubblico.
Il Magrin ricorre avverso la suddetta seconda decisione della
Corte territoriale con atto fondato su due ordini di motivi e
resistito con controricorso dalla • parte intimata Mattei
Giobattà.
Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai
sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte controricorente.
Ragioni della Decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt.
1223 c.c. e 40 e 41 c.p.”.
4

per un terzo le spese dell’intero giudizio, poste -per la parte

Parte ricorrente sostiene , in particolare, l’omesso ricorso –

da parte della Corte triestina- al criterio del giudizio contro
fattuale di stampo penalistico al fine di adempiere il compito
demandatole di compiere un nuovo esame sulla eventuale
esistenza di un nesso di causalità tra inadempimento del

ricorrenti.
In altre parole, secondo il ricorrente, la Corte distrettuale
avrebbe dovuto ipotizzare anche “cosa sarebbe accaduto se
lo stesso Arch. Magrin avesse assunto la condotta in ipotesi
doverosa”.
La censura, innanzitutto, assume * -in totale carenza di
idonea allegazione della parte ricorrente in violazione del
noto principio di autosufficienza- il carattere di questione
nuova.
Non viene, infatti, in nulla specificato come e quando la
medesima questione sia stata posta in precedenza nel corso
del giudizio.
Per di più la sentenza impugnata è fondata su congrua e
corretta valutazione, che -nel fare buon governo delle
norme e dei principi in ipotesi applicabili- ha , con propria
logica valutazione nel merito, ritenuto che “la necessità di
reintegrare il patrimonio dei committenti vulnerato dal
comportamento del professionista” derivava dal fatto che lo
stesso “aveva presentato una domanda di finanziamento
5

Magrin e richiesta risarcitoria dei committenti odierni

relativa ad un’opera edilizia che sapeva essere inutile alla

soddisfazione reale delle esigenze dei propri clienti”.
L’impugnata sentenza è stata adottata in ossequio alle
norme regolatrici ed ai principi giurisprudenziali ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).

gravata, ma non allega, in punto, alcuna pur dovuta
deduzione sulla violazione e contrasto della medesima
decisione rispetto ad uno specifico principio
giurisprudenziale (del tutto inconferente è, peraltro, il
generico riferimento al dictum di cui a Cass. n. 21894/2004
sulla possibilità, in astratto, al criterio del giudizio contro
fattuale).
L’apprezzamento
dell’inadempimento

in

fatto,
del

poi,

delle

professionista

conseguenza
rientra

nella

valutazione propria della Corte del merito, svolta in modo
logico e pertanto non più sindacabile in questa sede.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c. in
relazione all’art. 132 c.p.c. per insufficiente o contraddittoria
motivazione.
Il motivo, nella sostanza, risulta orientato ad ottenere da
questa Corte una nuova valutazione del merito della
controversia non più possibile.
6

Orbene parte ricorrente assume l’erroneità della decisione

Lo stesso, allorchè, palesemente adduce “il profilo della
carenza della motivazione” finisce per presupporre come
ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima della modifica

convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Il motivo è, quindi, inammissibile.
3.- Il ricorso deve dunque, essere rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in_dispositivo.
5.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte

7

dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,

rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al

pagamento in favore del controricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 3.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17
ottobre 2017.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

ti F

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

1 7 GEN. 2018

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda

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