Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10168 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31257-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.S., C.E.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato

RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7044/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/11/2005 R.G.N. 4767/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Roma ha, riformando la sentenza di primo grado, accolto i ricorsi dei lavoratori in epigrafe aventi ad oggetto l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra detti lavoratori da una parte, e Poste Italiane s.p.a.

dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso nei confronti dei lavoratori S. e C. la società affidato a tre motivi; detti lavoratori hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria;

Considerato che:

il lavoratore S. è stato assunto con tre contratti a termine stipulati, due rispettivamente, per il periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 1998 (prorogato al 30 maggio 1998) e dal 20 ottobre 1998 al 30 gennaio 1999 (prorogato al 30 aprile 1999), a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 2 6 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane; il terzo contratto per il periodo dal 1 luglio 1998 al 30 settembre 1998 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;

il lavoratore C. è stato assunto con tre contratti a termine stipulati, due rispettivamente, per il periodo dal 17 febbraio al 30 aprile 1998 (prorogato al 30 maggio 1998) e dal 4 dicembre 1998 al 30 gennaio 1999 (prorogato al 27 febbraio 1999), sempre a norma del citato art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in base alla richiamata previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997; il terzo contratto per il periodo dal 26 giugno 1998 al 30 settembre 1998 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;

la Corte territoriale in relazione ai primi di tali contratti, stipulati a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 ossìa per esigenze eccezionali ecc., sul presupposto che anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23 sia necessario che l’apposizione del termine sia giustificata da un’esigenza temporanea, specifica ed oggettiva concretamente riferibile alla singola assunzione; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione alla ristrutturazione aziendale menzionata dalla contrattazione collettiva, ha concluso per l’illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 aprile 1998;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente la quale contesta la ritenuta non consensuale risoluzione del rapporto (primo motivo), l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi (secondo motivo), nonchè l’affermato diritto alla retribuzione in assenza di prestazioni lavorative (terzo motivo);

il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati;

con riferimento alla questione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) (V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935) analogamente nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto, con motivazione congrua, che la mera inerzia del lavoratore è di per se insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

in relazione alle altre censure secondo il costante insegnamento di questa Corte di cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 56 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato; la Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588;

la sentenza è, quindi, errata e va, pertanto, cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello d Roma;

la questione, di cui al terzo motivo, concernente le conseguenze economiche derivanti dall’illegittimità del termine rimane assorbita.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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