Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10168 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/04/2017),  n. 10168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 596-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso il suo studio, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

267, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PUGLIESE, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13859/2015 del 19/06/2015 del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato della parte ricorrente, P.A., che

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore, cons. Lina Rubino esaminati gli atti, osserva:

l’avv. P.A. iniziava un pignoramento presso terzi nei confronti del debitore Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

con ordinanza riservata in data 27.3.2013, comunicata dalla cancelleria in pari data, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano fissando alle parti termini per la riassunzione;

il P., assumendo che a mezzo della comunicazione di cancelleria gli fosse pervenuto solo il dispositivo della predetta ordinanza, e che solo nel momento in cui aveva richiesto copia del provvedimento ne aveva acquisito integrale conoscenza, proponeva opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato in data 15.5.2013;

il Tribunale di Roma con sentenza n. 13859 del 25.6.2015 dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi dell’attuale ricorrente, in quanto proposta oltre i venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

L’avv. P. impugna con ricorso per cassazione articolato in due motivi la sentenza n. 13859/2015 del Tribunale di Roma; resiste l’Agea con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

Preliminarmente va detto che nessuna questione è sorta sulla utilizzazione dello strumento della opposizione agli atti esecutivi, e non del regolamento di competenza, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia deciso sulla propria competenza (Cass. n. 16292 del 20111; Cass. n. 17845 del 2014), in quanto con il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide sulla propria competenza non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte è invece se, ai fini del decoroso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., è sufficiente una comunicazione (nel caso di specie a mezzo PEC) non contenente il testo integrale della ordinanza dichiarativa della incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo, o se sia necessaria la comunicazione integrale del testo dell’ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione.

Nel caso di specie il giudice dell’opposizione ha ritenuto sufficiente a portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza e il contenuto del provvedimento del giudice, e a porla in grado di esaminare l’opportunità o meno della impugnazione, ed idonea quindi a far decorrere il termine decadenziale di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., la sola comunicazione del dispositivo.

Non può convenirsi con la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Roma, sulla base di una risalente giurisprudenza che non tiene conto dei mutamenti normativi intervenuti.

Deve ritenersi invece sussistente la violazione di legge lamentata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

Già l’art. 136 c.p.c., comma 1, riserva la forma abbreviata, che consiste nella mera notizia della pubblicazione del provvedimento (d’ordinario, eseguita tramite comunicazione del dispositivo) ai casi per i quali è specificamente disposta dalla legge. Si tratta quindi (come precisato già da Cass. n. 8434 del 2012, che escludeva l’idoneità della comunicazione del solo dispositivo a far decorrere il termine per proporre il reclamo fallimentare) di una deroga bisognosa di un’apposita norma autorizzativa.

A ciò si aggiunga che l’art. 134 c.p.c. prescrive al comma 2 che il cancelliere debba comunicare alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dall’udienza, a meno che non ne sia prevista la notificazione, e l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive che il biglietto di cancelleria debba contenere il testo integrale del provvedimento comunicato.

Le modifiche normative hanno pertanto introdotto tra gli elementi che il biglietto di cancelleria deve in ogni caso contenere il testo integrale della ordinanza: si deve escludere di conseguenza che una comunicazione mancante di questo contenuto, che è necessario affinchè la parte possa valutare se impugnare il provvedimento ed anche quali argomentazioni spendere, in relazione al contenuto del provvedimento stesso, sia idonea a far iniziare a decorrere il termine di decadenza per proporre opposizione agli atti esecutivi.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso”.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio a seguito di riconvocazione, ritiene che la questione meriti di essere discussa in pubblica udienza, atteso che si discute della rilevanza della comunicazione del testo integrale del provvedimento ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento relativo alla competenza del g.e. adottato nell’ambito del processo esecutivo, che sono pendenti numerosi ricorsi che pongono la medesima questione, per cui appare opportuno che essi siano decisi in modo unitario al fine di evitare il possibile insorgere di contrasti.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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