Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10168 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10168 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 5113-2010 proposto da:
DE MEIS NICOLA, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante p.t. della BIODEM S.N.C., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,
l’avvocato LETIZIA TILLI,

presso

rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI, giusta procura a
2016

margine del ricorso;
– ricorrente –

745

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

Data pubblicazione: 18/05/2016

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
avverso la

sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 05/03/2009;

udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato SAGNA ALBERTO,
con delega, che si riporta al ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato LA GRECA
MARCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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RITENUTO IN FATTO.
1. Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1995, Nicola De
Meis, in proprio e quale legale rappresentante della BIODEM. s.n.c.,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale dell’Aquila, la Regione
Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla sospensione, prima (con provvedimento n. 7127 del 23

23 gennaio 1990), dell’autorizzazione alla gestione di una discarica
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, realizzata in Collecorvino,
illegittimamente poste in essere dalla Regione Abruzzo.
Il Tribunale adito con sentenza n. 450/2006, depositata il 13 luglio
2006, rigettava la domanda.
2. Avverso tale decisione proponeva appello il De Meis, che veniva
rigettato dalla Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n.
136/2009, depositata il 5 marzo 2009, con la quale il giudice di seconde cure – sebbene i suddetti provvedimenti fossero stati annullati dal giudice amministrativo, con sentenza passata in giudicato riteneva che difettasse, nel caso concreto, il presupposto soggettivo
per il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., costituito dal dolo o dalla colpa della pubblica amministrazione.
3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso
Nicola De Meis, in proprio e quale legale rappresentante della
BIODEM. s.n.c., nei confronti della Regione Abruzzo, affidato a
quattro motivi.
4. La resistente ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con i quattro motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – Nicola de Meis denuncia
la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e degli artt. 4 e 5 della legge n.
2248 del 1865, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione
su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia – peraltro
con motivazione del tutto incongrua ed inadeguata – ritenuto giusti-

novembre 1989), ed alla revoca, poi (con provvedimento n. 238 del

ficate la sospensione prima (con provvedimento n. 7127 del 23 novembre 1989), la revoca poi (con provvedimento n. 238 del 23
gennaio 1990), dell’autorizzazione alla gestione di una discarica per
Io smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poste in essere dalla pubblica
amministrazione, sebbene detti provvedimenti fossero stati dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo, con sentenza passata in

mento dei danni ex art. 2043 cod. civ., avrebbe dovuto essere considerata sussistente in re ipsa.
1.2. Le doglianze sono infondate.
1.2.1. La giurisprudenza di questa Corte si è, invero, consolidata nel
senso che la responsabilità della P.A., ai sensi dell’art. 2043 cod.
civ. (nei giudizi pendenti, come il presente, alla data del 30 giugno
1998), per l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento dell’amministrazione caratterizzato da dolo o colpa, non essendo, tuttavia, al riguardo sufficiente la mera
illegittimità dell’atto a determinarne automaticamente l’illiceità.
Ed invero, il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ancorchè dichiarata dal
giudice amministrativo, ma ad una più complessa valutazione, estesa all’accertamento dell’elemento soggettivo e della connotazione
dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto (Cass.S.U.
500/1999; 23170/2014).
Sotto tale profilo, la qualificabilità della condotta dell’ amministrazione in termini di colpa va operata, peraltro, non con riferimento al
comportamento del funzionario agente, da riferire ai parametri della
negligenza o imperizia, quanto della p.a. intesa come apparato,
configurabile laddove l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo,
lesivo dell’interesse del danneggiato, risulti avvenuta in violazione
delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione,
ex dall’art. 97 Cost. (cfr. ex plurimis, Cass. 13061/2007;
5561/2010; 23496/2011; 21170/2011).

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giudicato, a fronte della quale la colpa della p.a., ai fini del risarci-

1.2.2. Ebbene, nel caso concreto, la Corte di Appello ha accertato,
non soltanto che il De Meis non aveva comprovato la sussistenza
dei presupposti del dolo o della colpa dell’amministrazione, nel senso suindicato, ma che la sussistenza di tali requisiti soggettivi
dell’illecito doveva essere, addirittura, esclusa. Ha, invero, rilevato
la Corte territoriale che detti provvedimenti – annullati dal giudice

chiamo della normativa fondante i provvedimenti in parola e la
mancata previa contestazione degli addebiti – erano stati adottati in
presenza di gravissime violazioni poste in essere dal De Meis elencate analiticamente dall’impugnata sentenza (realizzazione di un
sistema depurativo diverso da quello autorizzato, mancanza del
progetto esecutivo dell’impianto di depurazione del percolato, inesistenza della documentazione relativa ai lavori eseguiti, mancanza
del registro di carico e scarico dei rifiuti, mancanza dell’impianto di
captazione/estrazione del biogas) (p. 5). Sicché i suddetti provvedimenti non potevano di certo considerarsi assunti in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione e,
una volta emendati dai vizi formali in questione, ben avrebbero potuto essere riadottati dalla p.a.
Tali conclusioni della Corte territoriale – pienamente conformi ai
principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità succitata non
possano che essere condivise.
1.3. I motivi di ricorsi vanno, pertanto, disattesi.
2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto da Nicola De Meis,
in proprio e quale legale rappresentante della BIODEM. s.n.c., deve
essere, di conseguenza, integralmente rigettato.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella
misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 9,00,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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amministrativo solo per ragioni formali, concernenti l’errore nel ri-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

Civile, il 7 aprile 2016.

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