Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10168 del 18/05/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10168 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
SENTENZA
sul ricorsa 23639-2009 proposto da:
RIPARI
ERCOLE
RPRRCL38H08L284S,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2015
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COMUNE DI RIVA LIGURE in persona del Sindaco pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 43/2009 del TRIBUNALE di
Data pubblicazione: 18/05/2015
SANREMO, depositata il 22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’inammissibilità del ricorso.
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
Patto e diritto
1) Il ricorso concerne un’opposizione a sanzione amministrativa
relativa a infrazione stradale.
Parte ricorrente espone che con ricorso originario del 7/11/2005
si è opposta a verbale di contestazione per violazione dell’art.
apparecchiatura elettronica.
Giudice di pace di Taggia ha accolto l’opposizione nel 2006 e
annullato il verbale opposto.
Il Tribunale di Sanremo con sentenza 22 gennaio 2009 ha riformato
la sentenza di primo grado e ha rigettato l’opposizione.
L’opponente ha proposto 3 motivi di ricorso per cessazione,
notificato a mezzo posta.
Il Comune di Riva Ligure è rimasto intimato.
Il procuratore generale ha rilevato il mancato deposito
dell’avviso di ricevimento comprovante la notifica del ricorso.
2) Ve osservato che sussiste il dedotto motivo di inammissibilità
del ricorso.
Trattasi della mancata allegazione, da parte del ricorrente,
dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, eseguita a
mezzo posta con atto inoltrato il 24 ottobre 2009.
Detta carenza persiste anche in sede di decisione, non avendo
parte ricorrente provveduto al deposito successivo, come
constatato in sede di in sede di pubblica udienza.
Parte intimata non si è costituita nel presente procedimento.
n.23639 -09 D’Ascola rei
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146 c. 3 CdS, passaggio con semaforo rosso accertato con
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito (SU 627/08) che
1a produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149
cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale
delle formalita’ di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e’ richiesta
dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio e,
dunque,
dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio (v. anche Cass.7809/10).
Ne consegue che in caso di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 20 gennaio 2015
giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuto compimento