Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10167 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10167 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 2445-2010 proposto da:
IMPRESA EDILE ARTIGIANA MARIMONI GIANCARLO & FIGLI
c.f. 01239990417, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA
DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati
2015

MARIA ISABELLA TORRIANI, FEDERICO GORI;
– ricorrente –

94

contro

COMUNE DI PESARO in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –

Data pubblicazione: 18/05/2015

avverso la sentenza n. 832/2008 del TRIBUNALE di
A

PESARO, depositata il 04/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;

Generale

Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

s

Dh

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatto e ragioni della decisione
1) E’ gravata di ricorso per cassazione la sentenza n. 832/08 del
tribunale di Pesaro, resa il 4 dicembre 2008, con la quale è stata
confermata una pronuncia del locale giudice di pace, che aveva
rigettato l’opposizione proposta ex art. 23 L. 689/81 da Impresa

Era stato impugnato il verbale di contestazione di infrazione
all’art. 146 CdS (passaggio di autoveicolo con semaforo rosso) n.
296556 del 27.7. 2005.
Il ricorso è stato notificato a mani il 18 gennaio 2010.
L’intimato comune di Pesaro non si è difeso in questa sede.
2)

Il ricorso propone tre motivi:

Con il primo è denunciata violazione e falsa applicazione
dell’artt. 4 dl n.121/02 (L. 168/02) e art.200 C.d.S.
Parte ricorrente lamenta che sia stata omessa la contestazione
immediata dell’infrazione, a suo avviso dovuta ex art. 200 cit.,
perché la strada in cui è avvenuta la rilevazione con dispositivo
di

osservazione a distanza era strada extraurbana secondaria,

nella quale non è permessa l’installazione.
Il motivo è inammissibile, giacché la questione, nei termini di

cui sopra posti, è nuova e come tale non deducibile per la prima
volta in sede di legittimità. I

motivi

cassazione

a

devono

investire,

del

ricorso

per

pena d’inammissibilità,

questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del
giudizio
volta

di appello, non essendo prospettabili per la prima
in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di

• n.2445 -10 D’Ascola rei

3

edile Artigiana Marinoni snc.

z

contestazione

non

trattati

nella

fase

di

merito

ne’

rilevabili d’ufficio(Cass. 7981/07).
Parte ricorrente avrebbe avuto l’onere, a pena di inammissibilità,
di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della
questione posta in primo e secondo grado(Cass. 9765/05).

contestazione non immediata, ma sotto diversi profili, che non
riguardavano la natura della strada e la legittimità dell’uso di
un rilevatore automatico di infrazione su quel tipo di strada.
Infatti dal ricorso in appello si desume che l’opposizione è stata
coltivata, davanti al tribunale, per le seguenti ragioni:
1)<>; 2)<>,
relativa alla necessità della presenza di un operatore in caso di
rilevamento automatizzato; 3) incompletezza della documentazione
fotografica e inosservanza del d.m n. 1129 del 28.3.2004.
Non vi era quindi menzione della questione concernente la natura
della strada e il relativo uso in essa dell’apparecchiatura.
3) IL

secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 2 e 3 del decreto del direttore gen. Ministero
Infrastrutture dm. 1130/04 in relazione alla legge n. 273/91.
Il ricorrente si duole della mancata taratura periodica
dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento, che dovrebbe
essere effettuata presso appositi centri

– n.2445 -10 D’Ascola rei

SIT.

Il ricorso lamenta

4

Giova in ogni caso rilevare che la sentenza impugnata tratta della

:

che l’apparecchiatura sarebbe stata omologata solo inizialmente,
come da certificato nazionale dell’aprile 2004, e non rinnovata.
Sempre con riguardo alle apparecchiature, il ricorso espone anche
la sussistenza di un “caso mediatico” relativo a errate
rilevazioni fotografiche oggetto di articoli di stampa.

Esso è infondato.
Va infatti dato seguito all’insegnamento di questa Corte secondo
cui le apparecchiature elettroniche per la determinazione
dell’osservanza dei limiti di velocità, di cui al D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 142, coma 6 non dovevano essere sottoposte
alla procedura di taratura.
Il tutto perché potevano evitarsi

i

“controlli previsti dalla L.

n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale relativo alla
verifica della taratura poiché esso attiene alla materia cd.
metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione
elettronica della velocità” (Cass., Sent. 19 novembre 2007, n.
23978).
A ciò si aggiunga che non è rilevante in questo caso la questione
di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 (Nuovo codice della
Strada) “nella parte in cui non prevede che le apparecchiature
destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di Velocità
siano sottoposte a verifiche periodiche

della funzionalità

(taratura)” già esaminata dal Giudice delle leggi con la sentenza
n. 277/2007.
:

. n.2445 -10 D’Ascola rei

5

Il quesito di diritto è relativo alla necessità della taratura.

t

La Corte di Cassazione ha di recente riproposto (ord. 17766/14)
l’accennata questione di costituzionalità della normativa
suddetta, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature
destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di

Nel caso odierno tuttavia la questione non è rilevante, perché il
rilevamento dell’infrazione è avvenuto nel luglio 2005 con
apparecchiatura di recentissima messa in opera, posto che lo
stesso ricorso evidenzia che il modello – e quindi non la singola
apparecchiatura, ovviamente costruita e venduta in epoca
posteriore – è stato omologato nell’aprile 2004.
Nono è quindi provata in causa, né presumibile che lo fosse, la
decorrenza, prima dell’accertamento di infrazione , di un periodo
di tempo tale da far ritenere che il mezzo di rilevamento dovesse
essere sottoposto a verifica periodica.
4)

Con il terzo motivo è£16-dotta

violazione e falsa applicazione

dell’art. 384 Regolamento CdS.
Secondo parte ricorrente il codice della strada consente l’omessa
contestazione immediata in caso di rilevamento di attraversamento
di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa. Nel caso di
specie non vi sarebbe stata questa ipotesi, cioè di
attraversamento di incrocio semaforico, ma altra ipotesi di
semaforo posto su un tratto rettilineo di strada. Ne conseguirebbe
l’errata applicazione, nella specie, della disposizione del
Regolamento CdS.
n.2445 -10 D’Ascola rei

6

taratura.

.111~~11 ■~1~1~11~~ E 1~~1~~~

Questo terzo motivo di ricorso è inammissibile perché nuovo: non
risulta dedotto in sede di appello, né viene adeguatamente
illustrato dove e in che termini fosse stato introdotto
dall’opponente nelle fasi di merito.
Valgono i medesimi richiami svolti a proposito della prima

5) Complessivamente il ricorso va dunque rigettato.
Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione
delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva
dell’intimata amministrazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione
civile tenuta il 20 gennaio 2015

censura.

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