Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10167 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 16/04/2021), n.10167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso iscritto al n. 5416-2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa dall’avv. Rocco Isola

elettivamente domiciliata in Roma via Vaglia n. 59 presso lo studio

dell’avv. Giancarlo Delli Colli;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione di Latina, n. 366/99/13 depositata il

11 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio deVb8 settembre

2020 dal Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 366/39/13 depositata il 11/07/2013. La vicenda trae origine dalla cartella di pagamento, notificata a C.A. di professione architetto, conseguente a controllo automatizzato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, sulla dichiarazione Mod. Unico 2007, dal quale veniva desunto il mancato pagamento IRAP per l’anno 2006.

La contribuente ha opposto l’atto impositivo innanzi alla CTP di Frosinone che respingeva il ricorso. Esito a lei favorevole sortiva, invece, il successivo appello.

L’Ufficio impugna la decisione del Giudice regionale deducendo due motivi. Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, lett. c), per aver la CTR ritenuto non dovuto il tributo benchè la parte avesse corrisposto nell’anno compensi a terzi per prestazioni definite occasionali senza che ne fosse specificata esattamente la natura. Aveva, il giudicante, ritenuto insufficiente “l’unico motivo fornito dall’Ufficio” della corresponsione di compensi a terzi, ponendo così a carico dell’Ufficio la mancata specificazione, così, come si dirà, incorrendo in errore.

Tanto premesso si osserva:

La stessa contribuente ha dichiarato di essersi avvalsa della collaborazione esterna corrispondendo compensi per Euro 20.404,00.

Nel controricorso afferma che il compenso indicato sarebbe la somma di molteplici compensi corrisposti a più professionisti (architetti esperti in design, ingegneri, geometri) per collaborazioni professionali saltuarie.

Il giudice regionale avrebbe dovuto verificare, in base agli elementi che avrebbe dovuto fornire la contribuente, la natura e la durata della collaborazione, dal momento che, solo se non continuativa e consistente in mansioni di segreteria o meramente esecutive, l’apporto esclude la sussistenza dei presupposti dell’imposta.

La CTR, in altri termini, per affermare la non assoggettabilità all’imposta, avrebbe dovuto verificare se nella specie ricorressero o meno le caratteristiche dirimenti in tema di collaborazione di terzi all’attività professionale, fissate dalla giurisprudenza di questa Corte, in merito al Cass. 15 settembre 1997, n. 446, degli artt. 2 e 3, per vero successiva alla sentenza impugnata. Orientamento in base al quale “In tema di IRAP il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.” (Sez. 6 – 5, del 19/04/2018, n. 9786; SS.UU. 10/05/2016 n. 9451)

Nel caso di specie, il Giudice d’appello non ha proceduto a tale verifica giungendo all’esclusione della pretesa tributaria sul rilievo che il solo elemento fornito dall’Ufficio, cioè la corresponsione di compensi a terzi, di per sè, non integrasse il presupposto del tributo.

Ora, il discrimine tra la debenza dell’imposta dipende dalla continuità e dalla natura della prestazione di cui il professionista ha fruito. L’imposta, cioè, può essere dovuta anche in assenza di un’autonoma organizzazione intesa come disponibilità di risorse strumentali ulteriori rispetto al minimo indispensabile, ma può essere applicabile anche se il contribuente si avvalga di risorse umane per apporti professionali non saltuari che accrescano le sue potenzialità reddituali. Per converso, il presupposto del tributo non ricorre se la collaborazione risulti non continuativa, anche se professionalmente qualificata, ovvero pur se continuativa, ma di natura meramente esecutiva.

La CTR, per escludere il presupposto impositivo, avrebbe, nel caso in esame, dovuto esigere che l’attuale controricorrente dimostrasse quanto affermato in merito alla saltuarietà della collaborazione.

Va, infatti, ricordato che se il contribuente ritenga di non dover versare a titolo di IRAP quanto risultante dalla sua stessa dichiarazione (in ispecie il Modello Unico 2007, quadro RE), deducendo che non ne sussistevano i presupposti, è tenuto a dimostrarlo.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che “In tema di IRAP, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che “ritratti” la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (collaborazione professionale di terzi non continuativa) determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento. (Sez. 5 -, del 05/03/2020 n. 6239)

Lo stesso resistente ha, invece, affermato, nel suo controricorso, che quanto corrisposto nell’anno si riferiva a collaborazioni professionali, con ciò escludendo si trattasse di apporti meramente esecutivi, ma non dimostrando, come affermato e come suo onere, si trattasse di contributi saltuari.

La decisione della CTR non è, pertanto, rispondente alla richiamata interpretazione di questa Corte del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

Quanto al secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione insufficiente o omesso esame di un “punto” decisivo della controversia, non è ammissibile perchè non conforme alla sua riformulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, comma 14, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”. In base ad essa la censura può riguardare solo l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico naturalistico, e non anche la mancata o inadeguata valutazione di un’argomentazione difensiva.

Pertanto, il ricorso va accolto per la fondatezza del primo motivo, ritenuto inammissibile il secondo.

Va, conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per il riesame della vertenza, in base ai principi enunciati, oltre che la definizione delle spese.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, per il riesame della vertenza oltre che per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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