Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10166 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14688/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA (già EQUITALIA MARCHE SPA), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore

Menditto, con domicilio eletto in Roma, via Conca D’Oro, n. 285,

presso l’avv. David Giuseppe Apolloni;

– ricorrente –

contro

K.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, sezione n. 2, n. 13/2/12, pronunciata il 13/04/2012,

depositata il 27/04/2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Centro Nord Spa (già Equitalia Marche Spa) ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR delle Marche – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 – ha accolto l’appello della contribuente K.E. (che è rimasta intimata), avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della debitrice contro l’iscrizione ipotecaria effettuata, sugli immobili di sua proprietà costituiti in fondo patrimoniale, dall’agente della riscossione per la provincia di Ascoli Piceno;

il giudice d’appello ha negato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, rilevando che: (a) il fondo non risponde del debito tributario contratto dal coniuge nell’esercizio della propria attività o professione; (b) secondo la giurisprudenza di legittimità, l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di un fondo patrimoniale, a garanzia di un credito di natura tributaria, è consentita a condizione che il fisco (gravato del relativo onere probatorio) dimostri che il credito per il quale agisce è riconducibile alle necessità della famiglia; (c) la stessa giurisprudenza afferma che il divieto di esecuzione forzata sui beni del fondo si estende non solo ai debiti assunti dopo la costituzione del fondo, ma anche a quelli anteriori.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso, Equitalia Centro Spa censura il vizio dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, nella quale secondo la prospettazione erariale – non sono state esposte, con chiarezza, le ragioni della decisione e, in particolare, quelle che hanno indotto la CTR a ritenere provato che il debito tributario fosse stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia;

con il secondo motivo, la ricorrente censura l’errore di diritto commesso dalla CTR, consistente nella violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e degli artt. 169 e 170 c.c., per avere ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria, da parte dell’agente per la riscossione, sui beni immobili del fondo patrimoniale, tra l’altro, senza verificare la natura delle obbligazioni e, ancora, se sussistesse o meno il presupposto, individuato dalla giurisprudenza di legittimità, per l’iscrizione ipotecaria sugli immobili del fondo, rappresentato dalla correlazione tra il fatto generatore dell’obbligazione (tributaria) e i bisogni della famiglia, ferma la considerazione che, nella specie, si trattava di imposte (IRAP, IVA) derivanti dall’attività di gestione del fondo medesimo;

i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;

s’intende dare continuità al saldo indirizzo di legittimità, ribadito anche di recente (Cass. 23/11/2015, n. 23876; conf.: 9/11/2016, n. 22762; 23/08/2018, n. 20998), in forza del quale: “(E’) principio già affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass.n. 5385/2013) (quello) secondo cui “l’art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Inoltre, questa Corte di recente (Cass. n. 3738/15) (…) ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto).”;

con specifico riferimento all’iscrizione d’ipoteca legale sul fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni tributarie, la Corte (Cass. 22761/2016, cit.), ha altresì affermato che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.”;

svolta questa premessa in punto di diritto, nella fattispecie concreta la Commissione regionale è incorsa, per un verso, nel prospettato vizio di motivazione, in quanto non ha spiegato, con precisione e chiarezza, le ragioni del proprio convincimento (al riguardo è utile ricordate che per Cass. 20/12/2018, n. 32980: “ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa” (v. Cass.n. 1236/2006 e, in termini, Cass.n. 15964/2016)”); per altro verso, nel dedotto errore di diritto, laddove essa ha negato – in radice – che il fondo patrimoniale risponda del debito fiscale assunto dal coniuge per la propria attività o professione e, ancora, nella parte in cui essa ha stabilito (pervenendo ad una soluzione giuridica antitetica all’orientamento di questa Corte) che, ai fini dell’iscrizione ipotecaria sui beni immobili conferiti in fondo, incombe sul fisco l’onere di dimostrare che il debito che intende soddisfare fosse stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia;

ne consegue che, accolti entrambi i motivi del ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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