Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10166 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorso 14601-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R. e M.M.,(EREDI DI T.G.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 116/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/04/2005 R.G.N. 263/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 3.6.2004, la spa Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 261 del 2003 con la quale, respinta l’impugnazione di una sanzione disciplinare inflitta al dipendente T.G. per il rifiuto di partecipare ad un corso di formazione ed aggiornamento, era stata invece accolta la domanda di risarcimento del danno per essere stato il lavoratore lasciato totalmente inattivo, sottraendogli le mansioni di responsabile del servizio recapiti della Filiale (OMISSIS), dal 16.11.2000 fino al licenziamento. L’appellante deduceva l’erronea valutazione in fatto e in diritto delle circostanze della controversia: il lavoratore aveva rifiutato il trasferimento a mansioni equivalenti ed era stato giudicato non più idoneo al servizio espletato. Nè vi era prova del danno alla professionalità, attese la condotta e l’età del dipendente. In ogni caso era eccessiva la quantificazione del danno in misura pari alla retribuzione corrente.

2. La Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza impugnata sull'”an”, ma riduceva il “quantum” al 25% della retribuzione. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

il rifiuto di partecipare ad un corso di formazione non giustifica il completo demansionamento, il quale appare dettato da una finalità ritorsiva;

– tale demansionamento si è protratto per un periodo superiore ad un anno, durante il quale il T. stava alla scrivania completamente inattivo “a leggere il giornale o andava a prendere il caffè”;

– vero è che il lavoratore era prossimo alla pensione, ma egli avrebbe potuto optare per la prosecuzione del servizio o cercare un collocamento in altra occupazione sfruttando le capacità organizzative acquisite;

– l’emarginazione completa dalla produzione gli ha inibito l’acquisizione sul campo di un costante aggiornamento e la possibilità di continuare a svolgere le funzioni direttive, così incrementando il patrimonio professionale;

– la prova del danno può dirsi “piena, ancorchè in via presuntiva” per le oggettive connotazioni del caso concreto;

– peraltro, in relazione all’anzianità di servizio ed al precedente consolidamento della professionalità , deve essere valutata con cautela la prosecuzione dell’attività lavorativa, quanto meno al di fuori di Poste Italiane, e deve essere tenuta presente la condotta dell’appellato, il quale ha rifiutato il corso di formazione e l’adibizione a mansioni equivalenti, con conseguente concorso del fatto del creditore nella determinazione del danno;

– in definitiva, appare equo liquidare il pregiudizio nel 25% della retribuzione.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa, deducendo tre motivi. Gli eredi T. sono rimasti intimati. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2103, 1218, 1223, 1226, 1227 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè difetto di motivazione: la Corte di Appello evidenzia il titolo professionale nominalmente goduto e la durata dell’asserita dequalificazione, null’altro. Manca qualsiasi accertamento della professionalità acquisita in concreto. Non è stato valorizzato il rifiuto di prestazione per valutare la sussistenza di un danno risarcibile, il quale va allegato e dimostrato in giudizio: non trova spazio la teoria del danno “in re ipsa”, sulla scorta del recente orientamento delle Sezioni Unite, in particolare doveva essere allegato e provato il danno alla professionalità ovvero il danno biologico, tenendo conto del pregresso rifiuto di aggiornarsi e di accettare mansioni equivalenti.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello non ha tenuto presente che la vicenda “de qua” trova la sua radice nella volontà dell’attore di negoziare la buonuscita.

6. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 1227 c.c., sotto il profilo del concorso del creditore nella causazione del danno, con conseguente eccesso di liquidazione.

7. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi sono fondati e vanno accolti quanto ai primi due, rimanendo assorbito il terzo motivo.

8. L’accertamento in fatto circa la lunga inoperosità cui il lavoratore è stato sottoposto non è censurabile in questa sede, avendo il giudice di merito accertato con adeguata motivazione che il demansionamento sussiste e che esso solo in parte fu giustificato dall’atteggiamento non collaborativo del lavoratore. Ma è sulla prova della sussistenza del danno che la sentenza di appello presta il fianco alle censura mosse col ricorso per Cassazione. Cass. SU 24.3.2006 ha ritenuto che “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed intcriore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.

9. Il “dictum” delle Sezioni Unite ha posto capo ad una serie di sentenze conformi, tra le quali i citano le sentenze nn. 13877.2007, 19965.2006, 21282.2006, 14729.2006. Ancora si veda la sentenza 19.12.2008 n. 29832, la quale ribadisce come in tema di demansionamento e dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non possa prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Il risarcimento del danno biologico è subordinato alla prova della lesione all’integrità psico-fisica da dimostrare dal punto di vista medico-legale ed il danno esistenziale va ugualmente dimostrato con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni.

10. Peraltro sulla risarcibilità dal danno esistenziale si sono pronunciate negativamente le Sezioni Unite con la sentenza 11.11.2008 n. 26972, negando in radice l’autonoma categoria del danno esistenziale medesimo. Onde, in definitiva, quando un lavoratore reclama un risarcimento del danno da demansionamento – o come nella specie da inattività rimangono quali voci di danno risarcibile o il danno biologico (lesione all’integrità psico-fisica da accertare medicalmente) o il danno “lato sensu” non patrimoniale inferto alla personalità o alla professionalità, da allegare e dimostrare nelle sue componenti fattuali, non essendo ravvisabile un danno “in re ipsa”. Principi ripresi da Cass. n. 20980.2009.

11. Nella specie, il lavoratore, poi licenziato per riduzione di personale, ha chiesto col ricorso introduttivo il risarcimento del “gravissimo danno professionale” conseguito alla sottrazione delle mansioni, senza allegare gli elementi fattuali in cui il danno si è sostanziato. Trattasi quindi di una richiesta di risarcimento del danno “in re ipsa”, come tale non suscettibile di accoglimento sulla base delle giurisprudenza sopra citata. La motivazione della sentenza di appello risulta sul punto ambivalente, perchè ipotizza la possibilità di un ulteriore arricchimento della professionalità impedito dal datore di lavoro, ma d’altro canto esprime perplessità in ordine alla possibilità di reimpiego della professionalità stessa anche in relazione al rifiuto di aggiornamento ed all’età del lavoratore.

12. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante il rigetto della domanda introduttiva (sulla legittimità del provvedimento disciplinare non vi è questione).

13. Poichè il rigetto della domanda consegue ad una giurisprudenza formatasi ‘ successivamente al ricorso introduttivo, tenuto quindi conto della incertezza della lite al momento della proposizione della domanda, soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

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