Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10165 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 28/05/2020), n.10165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14519/2013 R.G. proposto da:

B.G.I., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi

Quercia, elettivamente domiciliato in Roma, viale del Vignola n. 5,

presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 8, n. 31/8/12, pronunciata il 09/03/2012,

depositata in data 11/05/2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2020 dal Consigliere Guida Riccardo.

Fatto

RILEVATO

che:

B.G.I., medico specialista in ortopedia, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione regionale della Puglia, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che, in applicazione dell’apposito studio di settore, recuperava a tassazione IRPEF, IRAP, per l’annualità 2003, maggiore reddito imponibile (Euro 100.866,00, a fronte del reddito dichiarato di Euro 37.908,00) – in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado e ha dichiarato fondata la pretesa tributaria;

la CTR ha ritenuto che, in presenza di un comportamento antieconomico del contribuente, sia corretta la ricostruzione dei ricavi del professionista facendo leva sulle gravi incongruenze tra quelli dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, nonchè sugli studi di settore e, in particolare, anche solo su alcuni elementi sintomatici, rilevanti ai fini dell’accertamento presuntivo del reddito, tratti dall’apposito studio di settore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (I Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1), il ricorrente premette di non avere partecipato al giudizio d’appello e censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in conseguenza del mancato perfezionamento della notifica dell’atto d’appello, che non gli era stato notificato al domicilio eletto (presso il rag. P.C.) e neppure presso la propria residenza;

assume, al riguardo, che non può ritenersi perfezionata la notifica dell’atto d’appello, attraverso la consegna di esso a un vicino di casa, “tale sig. M.V.”, come attestato nella “cartolina di ritorno che si produce” (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione);

2. con il secondo motivo (II Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 del c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 72. Denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1), il ricorrente ribadisce che non si è perfezionata la notifica dell’appello dell’ufficio e, quindi, si duole della nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo di secondo grado, a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, dovuta al fatto che egli non era venuto a conoscenza del procedimento e che, per altro, in violazione degli artt. 31 e 72, proc. trib., non aveva neppure ricevuto l’avviso di trattazione della causa;

3. con il terzo motivo (III Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 del c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la legittimità dell’avviso sulla base di un preteso “comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia”, da parte del contribuente, ossia in forza di un’eccezione nuova, introdotta dall’Amministrazione finanziaria soltanto nel giudizio d’appello, alla quale non aveva fatto seguito alcuna difesa dell’appellato, a causa dell’irritualità della notifica dell’atto di gravame;

4. con il quarto motivo (IV Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell’art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente censura l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, priva dell’esposizione del percorso logico-giuridico seguito per affermare la legittimità dell’avviso e dell’indicazione delle ragioni per le quali le plurime giustificazioni dello scostamento dai risultanti dello studio di settore, fornite dall’interessato – in sede amministrativa e in giudizio – non erano state ritenute idonee a confutare la fondatezza della pretesa tributaria;

5. il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

è utile una premessa giuridica: (a) questa Corte (ex multis: Cass. 31/10/2017, n. 25912, Cass. 17/04/2018, n. 9432), ha affermato che, anche nel processo tributario, è consentita la notifica a mezzo del servizio postale che non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la precisazione che l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; (b) nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare. (Cass. 29/01/2008, n. 1906); (c) ai fini dell’accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ricevuta da persona diversa dal destinatario, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell’atto a tale persona, che l’ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. n. 7113/2001; n. 9111/2014; n. 9240/2019);

ciò precisato in punto di diritto, nella fattispecie concreta è incontestato che l’atto d’appello è stato notificato, a mezzo posta, presso la residenza del contribuente/appellato (a Bari, via (OMISSIS)), con consegna della raccomandata a.r. a M.V., quale vicino di casa del notificando, come attestato dall’avviso di ricevimento;

sicchè, per vincere la presunzione del perfezionamento della notifica a mezzo posta, derivante dalla consegna della raccomandata (nelle mani del vicino di casa del notificando), il ricorrente avrebbe dovuto provare (ciò che non è accaduto nel presente giudizio), l’assoluta estraneità della persona, che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, alla propria sfera personale o domestica, e di non avere incaricato tale persona, anche a titolo provvisorio o precario, di ricevere le raccomandate dirette al medesimo contribuente;

inoltre, con riferimento al secondo motivo, non ricorre la prospettata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dello stesso D.Lgs., art. 61 (mentre è erroneo il riferimento, nella rubrica del motivo, all’art. 72 proc. trib., che riguarda le disposizioni transitorie e finali in tema di controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado), in quanto la comunicazione, da parte della segreteria, della data di trattazione è diretta esclusivamente alle parti costituite in giudizio;

6. il terzo motivo è inammissibile;

dal tenore della sentenza impugnata si evince che il riferimento, in essa contenuto, all’antieconomicità del comportamento del contribuente non costituiva un’autonoma ratio decidendi, ma era soltanto un passaggio argomentativo del ragionamento della Commissione regionale, secondo cui, in generale, la grave incongruenze tra i ricavi apparenti e quelli desumibili dalla studio di settore (che denotava un’apparente antieconomicità), rende legittimo l’accertamento analitico-induttivo di un maggiore reddito non dichiarato, (anche) attraverso l’utilizzo degli studi di settore;

7. il quarto motivo è fondato;

il fulcro della motivazione della sentenza impugnata, come precisato, sta nell’asserzione che l’Amministrazione finanziaria, nella ricostruzione analitico-induttiva del reddito del contribuente, fondata sugli studi di settore, si può basare (come era accaduto nel caso in esame) anche solo su alcuni elementi sintomatici;

si tratta di un’affermazione del tutto generica e di un impianto argomentativo assolutamente insufficiente che, oltre a non spiegare quali siano stati, in concreto, gli elementi sintomatici rilevanti, non prende per nulla in considerazione le giustificazioni che il contribuente aveva allegato – in fase amministrativa e in primo grado – per spiegare il disallineamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore;

la sentenza impugnata è carente, in punto di motivazione, in quanto non illustra le fonti del proprio convincimento e le ragioni che hanno indotto la Commissione regionale a dare prevalenza alla prospettazione dei fatti offerta dall’ufficio rispetto a quella del ricorrente;

questi, al fine di superare le risultanze dello studio di settore, per dare conto della situazione oggettiva e, quindi, per dimostrare la propria reale capacità contributiva, nel giudizio di primo grado (all’esito del quale era risultato vittorioso) aveva allegato numerosi elementi di fatto completamente trascurati dal giudice d’appello -, vale a dire che: (a) nel 2003, aveva emesso 566 fatture; (b) nella compilazione del modello Unico 2003, si era adeguato per Euro 12.146,00 allo studio di settore, quale compenso minimo ammissibile; (c) alla fattispecie non era applicabile lo studio di settore definitivo TK10U (che faceva riferimento all’annualità 2006), utilizzato dall’ufficio, ma il precedente studio di settore sperimentale SK10U; (d) la sua attività di ortopedico, a tempo pieno, era iniziata nell’anno 2000 (allorchè egli aveva abbandonato la precedente attività di guardia medica per dedicarsi alla libera professione), mentre l’ufficio inizialmente aveva considerato un’anzianità di 12 anni (dal 1991 al 2003), anzichè di 3 anni (dal 2000 al 2003); (e) erroneamente era stato indicato un orario di lavoro di 30 ore anzichè di 20 ore;

8. ne consegue che, accolto il quarto motivo, dichiarato inammissibile il terzo, rigettati il primo e il secondo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibile il terzo, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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