Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10165 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10165 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28206-2012 proposto da:
INDUSTRIE CARLINO SRL 02171090844, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA, 80, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCA RINAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE ALAGNA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 18/05/2015

avverso la sentenza n. 176/30/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 9/10/2012,
depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 28206 sez. MT – ud. 04-02-2015
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Palermo ha respinto l’appello di “Industrie Carlino srl” -appello
proposto contro la sentenza n.151/02/2009 della CTP di Trapani che aveva
integralmente respinto il ricorso della predetta società- ed ha così confermato
l’avviso di accertamento concernente IVA per l’anno 2004 con cui era stata
contestata l’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “appare incontroverso
—avendolo accertato la Guardia di Finanza con processo verbale di constatazione
del 7.4.2006- che il soggetto giuridico in questione ha contabilizzato per l’anno
2004 le fatture n.9, n.10 e n.18 relative ad operazioni inesistenti, emesse dalla
Erasmus srl, per complessivi € 1.683.000,00 ed IVA al 20% per € 336.000,00
indebitamente detratta in sede di liquidazione, quale acconto per lavori edili ed
impianti tecnologici, la prima, e per forniture di macchinari, le altre due”.
Secondo il giudicante, “tale circostanza….si pone in contrasto con la
circostanza che le fatture di acconto non hanno trovato alcun riscontro nelle
concrete operazioni di riferimento per l’anno di imposta in esame, come per
esempio per i beni mobili, la data della spedizione e della consegna”. Infine,
secondo la Commissione, nella “scrittura privata 30.4.2004….non era previsto il
versamento di alcun acconto, come sostenuto dall’appellante”. Da ciò la
“inconfutabilità della constatazione della GdF, a pag. 11 del processo verbale,
allorché accertava che in data 3.5.2005 la Carlino non aveva ancora iniziato i
lavori per la costruzione dell’insediamento produttivo”.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
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letti gli atti depositati,

L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi
dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (centrato anche sull’omessa e

occorre privilegiare rispetto a quello che lo precede, perché di più piana ed
agevole soluzione)- la ricorrente si duole della sentenza di secondo grado per
essere stata questa —oltre al resto- redatta con argomenti apoditticamente motivati
e sostanzialmente conclusi nel richiamo delle ragioni poste a fondamento della
pronuncia di primo grado e del processo verbale della guardia di finanza, senza
dare alcun rilievo al fatto che nello stesso PVC si asseverasse che le fatture in
questione erano state puntualmente pagate e regolarmente contabilizzate; che le
fatture medesime erano state emesse in acconto sull’esecuzione di futuri lavori e
perciò non potevano trovare riscontro in alcuna “operazione di riferimento per
l’anno di imposta in esame”; era stato dato risalto all’irrilevante circostanza che nel
contratto 30.4.2004 non fosse prevista la corresponsione di alcun acconto; non si
era tenuto conto alcuno delle prove documentali prodotte in giudizio per
attestare la regolare apertura dei cantieri, per comprovare che il ritardo di inizio
dell’esecuzione delle opere era dipeso dal ritardo nel rilascio della concessione
edilizia (così come attestato da una perizia giurata appositamente commissionata).
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza
di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998)
secondo la quale:”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360
comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza
qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il
giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha
tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne
alcuna approfondita disamina logica e giuridica”.
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contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza, motivo che, nell’esame,

Nella specie di causa il giudicante si è indotto ad accogliere l’appello proposto
dalla parte contribuente sia senza dare rilievo alcuno alla documentazione
prodotta in giudizio dalla parte appellante, sia sulla scorta di argomenti
stereotipi e privi di specifica concludenza (ed anzitutto, che la natura fittizia
delle fatture portate in detrazione fosse stata attestata nel verbale della GdF, quasi

e contraddittori.
In questa seconda prospettiva, va rimarcato che —posto che è pacifico che si
sia trattato di fatture emesse in acconto su prestazioni di lavoro edilizio da
effettuare- non si vede quale dovesse essere il “riscontro” di detti pagamenti con
le “concrete operazioni di riferimento per l’anno di imposta in esame”; neppure
è chiarito dal giudicante —con la debita consequenzialità logica- quale sia la
rilevanza (ai fini di precludere la detraibilità dell’IVA assolta a debito) della
circostanza che nella scrittura privata 30.4.2004 non fosse previsto il pagamento
di alcun acconto, ovvero della circostanza che in data 3.5.2005 i lavori di
costruzione non fossero stati ancora iniziati.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio
per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello,
apparendo necessario rinnovare l’esame delle questioni proposte con le censure di
appello. Roma, 30 marzo 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte contro ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto
non induce la Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta contenuta
nella relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
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che questo fosse un fatto e non un semplice giudizio), oltre che intimamente illogici

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
giudizio.

011,00700 CANCCLUIRIA

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2015

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