Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10165 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. II, 09/05/2011, (ud. 24/03/2001, dep. 09/05/2011), n.10165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso., la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GLIOZZI ETTORE MARIA;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIESA EMILIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1421/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notif. in data 6.7.98 P.R. conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Torino, sez. distaccata di Ciriè, la sorella P.M. e premesso di essere proprietaria di una porzione immobiliare di un edificio abitativo sito in (OMISSIS), deduceva che la convenuta, proprietaria dell’altra porzione dello stesso fabbricato, aveva compiuto alcuni “abusi”, trasformando in modo particolare alcune finestre da luci a vedute, violando inoltre gli accordi intervenuti inter partes con l’atto di divisione notaio Chieco del 4.10.89 in base al quale i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) che le parti avessero inteso eseguire sulle porzioni immobiliari ad esse assegnate, avrebbero dovuto mantenere inalterate le caratteristiche esterne degli edifici.

Chiedeva pertanto l’attrice la condanna della convenuta alla rimessione in pristino delle due finestre al piano terra nonchè all’eliminazione degli altri asseriti abusi (spostamento della conduttura fognaria, ecc). Si costituiva P.M. contestando la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto, assumendo che le opere costituivano semplici modifiche delle preesistenti finestre ed erano comunque consentite in base all’accordo di divisione intervenuto tra le parti.

Il tribunale di Torino, con sentenza depos. il 20.3.01, ritenuto che le modifiche delle aperture in questione non potevano ritenersi consentite, condannava la convenuta a ripristinare l’apertura posta sul muro comune riconducendola nei limiti di una luce ovvero alle originarie dimensioni nonchè a chiudere la finestra aperta ex novo riportandola eventualmente nella posizione e condizione originaria, ed a dare nuovo passaggio a tubo di scarico del bagno.

Avverso la sentenza formulava appello P.M. riproponendo le precedenti difese; resisteva l’appellata che la impugnava incidentalmente in punto spese.

L’adita Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1421/04 depos. il 20.9.04, in parziale accoglimento dell’appello principale, rigettato quello incidentale, disattendeva la domanda volta alla riduzione in pristino delle luci poste al piano terra dell’unità immobiliare di proprietà dell’appellante, compensando le spese del doppio grado del giudizio. Sosteneva la corte torinese che le finestre modificate dall’appellante non erano vedute, ma luci irregolari come le precedenti e che i relativi lavori dovevano ritenersi consentiti proprio in forza delle clausole inserite nell’atto di divisione, che non vietava future attività edilizie, ma imponeva soltanto il rispetto dell’estetica esterna dell’edificio, che nella fattispecie non aveva subito alcuna lesione.

Per la cassazione della decisione ricorre P.R. sulla base di 2 mezzi; resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente sostiene che le finestre modificate sono vedute e non luci in quanto – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice – consentono sia l’inspicere che il prospicere, a nulla rilevando la presenza della grata (recte: inferriata) montata nelle suddette aperture.

La doglianza non ha pregio. La possibilità o meno di affacciarsi, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non denunciabile in questa sede, essendo corredato nella fattispecie, da congrua e corretta motivazione. Ha infatti ritenuto la Corte torinese , alla stregua della relazione del CTU e della documentazione fotografica prodotta, che la presenza della inferriata (non grata) collocata sulle predette finestre, attese le sue particolari caratteristiche, impedisce in concreto qualsiasi possibilità di prospectio; le stesse aperture dunque non potevano non qualificarsi come luci, sia pure irregolari, ciò che legittimava il vicino a pretendere soltanto che esse fossero rese conformi alle prescrizioni di legge, salvo a costruire in appoggio o in aderenza alle stesse luci.

La decisione impugnata è del resto conforme alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui ” … la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell’apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l’intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita; tuttavia, un’apertura munita di inferriata, tale da non consentire la “prospectio” nel fondo vicino, può configurarsi solo come luce, anche se consenta di guardare con una manovra di per sè poco agevole per una persona di normale conformazione; rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione” (Cass. n. 233 del 05/01/2011).

Passando all’esame del 2^ motivo, con esso l’esponente contesta l’interpretazione delle clausole contenute nell’atto di divisione del 4.11.89 e suoi vincoli da esso imposti che a suo avviso non avrebbero consentito l’esecuzione dei lavori in questione, in forza della clausola D) che inibisce qualsiasi modifica della facciata e quindi dell’aspetto architettonico dell’immobile.

La doglianza è inammissibile perchè la ricorrente non solo non riporta il contenuto della menzionata clausola D, ma neppure indica i criteri ermeneutici che a suo avviso sarebbero state violati. Deve ricordarsi al riguardo che secondo questa S.C. (n. 4342 del 26/03/2001) ….” l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè in caso contrario la critica alla ricostruzione de contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un’interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità.” La censura in esame è altresì infondata anche con riferimento all’eccepito vizio di motivazione, certamente, nella specie non ravvisabile. Invero la corte di merito ha ritenuto che la menzionata clausola D) non intendeva evitare qualsiasi modificazione, come peraltro reso evidente dalla clausola B) che consentiva alle parti di effettuare modifiche relative all’estetica esterna dell’edificio, nel senso che dovevano ritenersi vietate “… solo quelle variazioni secondarie che, per i colori impiegati nelle tinteggiature, i materiali adoperabili nelle finestre ed altro di esclusiva e marginale rilevanza estetica alterassero l’originario stato esteriore del fabbricato”.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese per i principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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