Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10164 del 18/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10164 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28074-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CALZATURIFICIO CELLINI MARINO GIOVANNI E C. SAS;

intimata

avverso la sentenza n. 69/48/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 9/12/2010, depositata
il 19/03/2012;

Data pubblicazione: 18/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 28074 sez. MT – ud. 04-02-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza
n.841/17/2010 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della
“Calzaturificio Cellini sas” (in liquidazione) avverso avviso di diniego sull’istanza
di rimborso IVA relativa agli armi 1993-1995, ed ha perciò dichiarato dovuto
l’intero importo dell’imposta chiesta in restituzione per quanto l’Ufficio avesse
eccepito “la mancanza dei presupposti del preteso rimborso”
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —atteso che il credito
vantato risulta dai crediti accumulatisi per annualità pregresse ultradecennali, mai
contestate o rettificate negli anni di competenza- “l’ufficio poteva procedere ad
accertamento e quindi, una volta scaduto il termine di decadenza dei quattro anni
previsti dall’art.57″ del DPR 633/1972…., deve ritenersi esaurito il potere di
controllo, accertamento e rettifica”. E d’altronde, al contribuente non sarebbe
stato possibile “chiedere documentazione risalente ad anni molto lontani”, così
come è indubitabile che il termine decadenziale previsto dal citato art.57
menzionato “riguarda anche gli accertamenti inerenti le richieste di rimborso
dell’eccedenza di IVA”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La società contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.30, 38 bis
e 57 del DPR n.633/1972) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del
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letti gli atti depositati,

merito abbia ritenuto che il provvedimento di diniego di rimborso soggiace al
termine di decadenza previsto dal menzionato art.57, con assimilazione
dell’anzidetto provvedimento all’avviso di accertamento nonostante la diversa
finalità ed il diverso contenuto dei due provvedimenti, atteso che il diniego non
incide sull’esistenza del credito ma comporta soltanto l’insussistenza in capo al

che “attiene ad una fase successiva del complesso rapporto tributario e suppone
l’esaurimento, almeno formale, della fase di accertamento”.
Il motivo di impugnazione appare fondato ed accoglibile.
In proposito, occorre muovere dalla constatazione dell’esistenza di un indirizzo
interpretativo ormai consolidato secondo il quale:”In tema di IVA, il diniego di
rimborso dell’eccedenza detraibile soggiace al termine di cui all’art. 57 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, se esso dipenda dalla contestazione della sussistenza
dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre non vi soggiace se,
pacifica tale sussistenza, vengano contestati i requisiti per l’accesso al rimborso
contemplati dai commi secondo e terzo dell’art. 30 dello stesso decreto. (La S.C.
ha cassato, nella specie, la sentenza di merito, in quanto postulava, ai fini
dell’applicabilità del denunziato termine decadenziale agli atti di disconoscimento
del credito IVA, una infondata distinzione tra disconoscimenti dipendenti dalla
ritenuta inesistenza di operazioni fatturate o da altre ragioni). (Cass. Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 8810 del 10/04/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1039 del
17/01/2013).
Nella specie di causa, per quanto non sia specificato in dettaglio nel ricorso
introduttivo di questo grado, è desumibile dalla pronuncia impugnata che
quest’ultima ha deciso sull’esplicito presupposto (desunto dalle censure
formulate dall’Ufficio appellante) che il thema decidendum consistesse nella
verifica della sussistenza “delle condizioni per il rimborso”, fattispecie alla
quale il giudice del merito ha ritenuto di applicare il principio di diritto in
contrasto con il menzionato indirizzo giurisprudenziale.
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contribuente dei presupposti di legge per l’attribuzione del diritto al rimborso, ciò

Né si potrebbe supporre (atteso il rilievo meramente discorsivo attribuito dal
giudice del merito alle questioni della ultradecennalità del credito e
dell’impossibilità di richiedere al contribuente documenti risalenti ad anni molto
lontani) che il giudicante medesimo abbia fondato il proprio convincimento
sulla ritenuta applicabilità alla specie di causa del termine prescrizionale

diritti e non come limite per l’esercizio dei dinieghi.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rimessione al giudice del merito affinché rinnovi l’apprezzamento in ordine alle
affermate ragioni di insussistenza delle condizioni per il rimborso.
Roma, 30 marzo 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2015

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generale, istituto che peraltro può operare solo come limite per l’esercizio dei

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